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1) Responsabilità
dei professionisti.
L’attività non può limitarsi solo ad
accertare la volontà delle parti. Il notaio paga se omette la visura.
Quando si redige un rogito si devono effettuare tutti i controlli del
caso
anche se il cliente non li ha richiesti.
2) Si
va sempre più imponendo, in giurisprudenza, una posizione che fa
prevalere la componente professional-privatistica del notaio su quella
pubblicistica. Si individua l’esistenza, con il cliente, di un preciso
contratto e si incardina la responsabilità civile sul paradigma
della responsabilità contrattuale. In questo quadro, l’attività
chiesta al notaio non si riduce al mero compito di accertamento della
volontà
delle parti o di direzione della compilazione di un atto, ma si estende
a tutte quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché
sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico e l’attitudine
di questo ad assicurare il risultato pratico voluto dalle parti.
(Cassazione
5946/1999)
3) Ciò
beninteso non significa che il notaio, contrariamente ad altre
professioni
liberali, come quella dell’avvocato, del commercialista o del medico,
sia
tenuto a un’obbligazione di risultato, e cioè a subire il rischio
della mancata realizzazione del fine perseguito dal cliente. Più
esattamente, gli obblighi della professione notarile sono assistiti in
maniera particolarmente penetrante da quelle fonti che intervengono a
integrare,
obbligando a comportamenti non specificamente previsti, gli obblighi
che
più prettamente fanno oggetto dell’accordo. Ciò inforza dell’articolo
1374 del Codice civile («Il contratto obbliga le parti non solo a
quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze
che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, gli usi o l’equità»).
Quanto detto si riflette nella soluzione di concrete problematiche di
responsabilità
del notaio.
4) Omesse
visure.
Il notaio che ometta completamente ogni visura ipotecaria e catastale
sull’immobile, o la svolga in modo incompleto, dimenticandosi, per
esempio,
di segnalare l’esistenza di ipoteche o altri diritti reali, si
difenderà
generalmente sostenendo che l’incarico conferitogli prevedeva soltanto
la stipula del "rogito". La Cassazione dà ormai torto a questa tesi,
ritenendo responsabile il professionista anche per tutti quegli
adempimenti
necessari a far acquistare effettivamente al cliente il diritto oggetto
del trasferimento. La responsabilità per omessa visura ipo-catastale
riguarda però soltanto il caso in cui il notaio sia stato richiesto
di redigere un atto pubblico, e non quando l’incarico professionale
verta
più semplicemente sull’autenticazione
delle firme apposte in calce a una scrittura privata autonomamente
predisposta dalle parti (Cassazione
6018/1999)
5) Invalidità
dell’atto.
Il notaio assume la responsabilità della piena validità
dell’atto formato o ricevuto. Se la nullità derivi da contrarietà
a norme inderogabili di legge, all’ordine pubblico o al buon costume,
poi,
deve rifiutarsi di stipulare — anche se vi sia la contraria insistenza
delle parti — pena pesanti sanzioni disciplinari (articolo 28, legge notarile).
6) Omessa
trascrizione.
Il notaio risponde dei danni derivanti da omessa o tardiva
iscrizione o trascrizione dell’atto nei pubblici registri (Cassazione
4556/1996).
L’adempimento, previsto come obbligatorio dall’articolo 2671 Codice
civile,
deve essere eseguito «nel più breve tempo possibile»,
prima, cioè, che possano realizzarsi altre iscrizioni o trascrizioni,
o altri eventi pregiudizievoli (si pensi al fallimento del debitore
prima
dell’iscrizione di un’ipoteca a suo carico). Spetta al giudice del
merito
stabilire di volta in volta, tenendo conto delle particolarità del
caso concreto, attinente sia ai tempi, sia ai mezzi di normale impiego
per l’esecuzione della trascrizione, sia al sopraggiungere di evenienze
non imputabili al notaio.
(Cassazione
4111/1990)
7) Speciale
difficoltà.
Anche per i notai l’articolo 2236 del Codice civile limita,
nei casi di «speciale difficoltà», la responsabilità
al dolo o alla colpa grave. Il campo in cui maggiormente si riconosce
la
speciale difficoltà è l’interpretazione delle norme, in materia
di validità dell’atto o, ancora, in materia di adempimenti fiscali
ad esso collegati.
8) Atti
societari.
Il divieto (disciplinare, ma fonte anche di responsabilità
civile) di dare il proprio contributo ad atti contrari a norme
imperative
di legge, all’ordine pubblico e buon costume coinvolge anche i numerosi
atti che il notaio è chiamato a svolgere nel diritto societario.
È, ad esempio, vietato al notaio svolgere la propria opera nell’ambito
di un’assemblea straordinaria, se dall’avviso di convocazione emergano
motivi di nullità della delibera (Cassazione 4441/1998). Lo stesso
divieto vale, a maggior ragione, quando il notaio sia richiesto di
redigere
un atto costitutivo o una delibera contrari alla legge. In proposito,
il
successivo controllo giurisdizionale, svolto ai fini dell’omologazione
di cui all’articolo 2330 Codice civile, rappresenta a tutt’oggi un
momento
di
ulteriore verifica. Ciò non significa che il rifiuto del Tribunale
di omologare l’atto costitutivo rappresenti di per sé censura
dell’operato
del professionista. Anche ai fini della responsabilità civile, il
notaio che ha ritenuto valido, in base a una propria interpretazione
giuridica,
l’atto costitutivo bocciato dal Tribunale, non risponde se non a titolo
di dolo o colpa grave. La definitiva abolizione dell’omologa, contenuta
nella legge di semplificazione approvata proprio la scorsa settimana,
non
sembra possa modificare di molto i termini della questione, sotto il
profilo
della responsabilità civile, essendo prevista unicamente una sanzione
amministrativa per il professionista che chieda al Registro delle
imprese
l’iscrizione di delibere manifestamente illegittime.
9) Il calcolo
dei danni.
Il cliente insoddisfatto della prestazione del notaio deve,
come sempre, dimostrare di avere subìto un danno e che questo danno
è stato provocato dal fatto del professionista. Ad esempio, per
chi ha comprato un immobile ignorando, in difetto di visura ipotecaria,
che era gravato di ipoteca, il danno è pari, in caso di espropriazione,
al valore dell’immobile perduto. Se però l’acquirente si accorga
dell’ipoteca, o di altro diritto reale (quale una servitù, un
usufrutto)
dopo la stipula, ma senza essere espropriato? Secondo un criterio
generale,
il notaio risarcirà la differenza esistente fra il valore dell’immobile
libero da ogni diritto altrui e quello effettivo. Quando le circostanze
del caso concreto lo consentano, potrà essere accordato un risarcimento
«in forma specifica», condannando, ad esempio, il notaio stesso
a tutti i pagamenti e agli adempimenti necessari alla cancellazione
dell’ipoteca.
(Cassazione 6/1994)
10) Responsabilità
extracontrattuale.
Il campo di applicazione della responsabilità
extracontrattuale, un tempo ritenuto pressoché assorbente l’intera
responsabilità civile del notaio, riguarda ora soltanto i casi in
cui il danno arrecato dal notaio colpisca persone diverse dal cliente,
ad esempio il socio di società di capitali che sia danneggiato da
una delibera di assemblea straordinaria contraria alla legge, che il
notaio
abbia omesso di "bloccare". Contrariamente alla responsabilità
contrattuale,
dove la colpa si presume, le regole della responsabilità
extracontrattuale
impongono la prova positiva della negligenza, imperizia, imprudenza o
del
dolo del notaio.
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