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- La
facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri
maestri.
La
facciata di prospetto di un edificio - abbia o meno valore
architettonico o
decorativo - rientra nella categoria dei muri maestri, dei quali è
cenno
espresso nel n. 1 dell’art. 1117 c.c., e forma, conseguentemente,
oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzione di piani
riuniti
in condominio; a carico di tutti costoro, conseguentemente, deve porsi,
in
proporzione, la spesa di rifacimento dell’intonaco. Cassazione
civile, sez. II, 20 gennaio 1977, n. 298
- Rifacimento
della facciata dell’edificio condominiale.
Ai
fini
della validità della deliberazione dell’assemblea dei condomini che
abbia disposto
la esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell’edificio
condominiale, è necessario che il relativo argomento sia stato
specificamente
inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea, in quanto,
riguardando la
materia della amministrazione straordinaria del bene comune, non può
ritenersi
compreso nella dizione "varie". Cassazione
civile, sez. II, 28 giugno 1986, n. 4316
- Impianto
centralizzato - Distacco
delle diramazioni relative ad un appartamento - Illegittimità. L'impianto
centrale di riscaldamento
è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei
complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare un
equilibrio
termico di base, prevedendo e distribuendo le dispersioni di calore
attraverso
i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni
dell'immobile.
Conseguentemente
il distacco delle
diramazioni relative ad uno o più appartamenti dell'impianto centrale
deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla
destinazione
obiettiva della cosa comune determinando uno squilibrio termico che può
essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio e
conservazione
per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto centralizzato.
Il distacco è, invece, consentito quando è autorizzato da
una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità
dei partecipanti alla comunione, ovvero, anche quando, da parte dei
condomini
interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa
derivare alcuno dei suddetti inconvenienti. Pret. di Roma
07-04-1990 Cond. via Tripoli, 20, Roma c. IMI -
Investimenti
mobiliari immobiliari s.r.l.
- Criterio
di ripartizione delle spese di cui all’art. 1123 c.c., con riguardo
all’ipotesi
di cui al comma secondo.
Il
criterio di ripartizione delle spese di cui all’art. 1123 c.c., con
riguardo
all’ipotesi di cui al comma secondo, può trovare applicazione in
concrete
circostanze, con riguardo a qualunque parte comune dell’edificio e
quindi anche
alla facciata, in guisa che i condomini siano obbligati a contribuire
alle
spese di manutenzione e riparazione, non in base ai valori millesimali,
ma in
ragione dell’utilità che la cosa comune sia obiettivamente destinata ad
arrecare
a ciascuna delle proprietà esclusive, laddove la spesa potrebbe gravare
indistintamente su tutti i partecipanti alla comunione secondo il
criterio
generale di cui all’art. 1104 c.c. solo se la cosa comune in relazione
alla sua
consistenza ed alla sua funzione fosse destinata a servire ugualmente
ed
indiscriminatamente i diversi piani o le singole proprietà. (Nella
specie la
S.C. ha ritenuto correttamente applicato il principio surriportato con
riguardo
alla ripartizione delle spese di riparazione della pannellatura della
facciata
di un edificio, sul rilievo che essa assolve ad una duplice funzione,
l’una di
protezione verso l’esterno dei balconi di proprietà esclusiva dei
singoli
condomini e di riparo dagli agenti atmosferici, l’altra di abbellimento
della
facciata del fabbricato). Cassazione
civile, sez. II, 23 dicembre 1992, n. 13655
- Modifica
sostanziale della facciata dell’edificio in forza del proprio titolo
d’acquisto.
La
domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condomino per
ottenere
la riduzione in pristino della facciata dell’edificio condominiale, ove
comporti l’accertamento del diritto del condomino convenuto di
modificare
sostanzialmente la facciata dell’edificio in forza del proprio titolo
d’acquisto, essendo destinata ad incidere sui diritti su un bene comune
degli
altri condomini, deve essere decisa nei confronti di tutti, perché
investe un
rapporto giuridico unico ed indivisibile, con la conseguenza che deve
disporsi
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini
pretermessi a
norma dell’art. 102 c.p.c. Cassazione
civile, sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11509
- La
facciata e il relativo decoro architettonico di un edificio
costituiscono un
modo di essere dell’immobile.
La
facciata e il relativo decoro architettonico di un edificio
costituiscono un
modo di essere dell’immobile e così un elemento del modo di godimento
da parte
del suo possessore; di conseguenza la modifica della facciata,
comportando una
interferenza nel godimento medesimo, può integrare una indebita
turbativa
suscettibile di tutela possessoria.Cassazione
civile, sez. II, 22 giugno 1995, n. 7069
- Adeguamento
dell'impianto alle
norme di sicurezza - Ripartizione delle spese - Criteri.
Per
quanto riguarda la
partecipazione di singoli condomini alle spese relative all'ascensore
occorre,
innanzitutto, distinguere fra le spese di manutenzione e godimento e le
spese necessarie per adeguare il medesimo a disposizioni di legge.
Le
spese che ineriscono alla manutenzione
ed al godimento dell'ascensore sono determinate dall'utilizzo
dell'impianto
e la ripartizione tra i partecipanti al condominio deve essere
effettuata
in proporzione all'uso, come stabilito dall'art. 1123 Codice civile
trattandosi
di un bene destinato a servire i condomini in misura diversa.
Le
spese che comportano modifiche
dell'impianto, invece, essendo dirette allo scopo di arricchire il bene
comune di un quid - sia in termini quantitativi che qualitativi (come
nel
caso in esame, consistente nel predisporre quegli accorgimenti utili al
raggiungimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge), -
riguardano
direttamente il bene stesso, quale entità fisica e patrimoniale,
a prescindere dall'uso che di esso ne faccia ciascun condòmino.
Deve
concludersi, perciò,
nel senso che le spese in parola attengono al profilo della proprietà
del bene: di conseguenza, esse vanno ripartite tra i condomini
proporzionalmente
al valore delle singole proprietà esclusive.
Trib. di
bologna 02-05-1995, n. 685 Pirani c. Cond. via Marconi 16
Bologna
- Comunione
e condominio - Condominio negli edifici
- Recupero di quote
condominiali
- Decreto ingiuntivo - Legittimazione passiva. (Cod. civ.; 1123; disp. att. cod.
civ., 63). Nel
procedimento per decreto ingiuntivo
introdotto dall'amministratore condominiale per il recupero delle quote
di spese di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la legittimazione
passiva spetta soltanto al reale proprietario dell'immobile, e non
anche
a colui che possa sembrare tale secondo il principio c.d.
dell'"appartenenza",
mancando, nei rapporti tra l'ente di gestione ed i singoli condòmini,
le condizioni per l'operatività di tale principio, coessenziale
alla tutela dei terzi in buona fede. Sentenza
n.6653. - 8 luglio; Sez. II;
Pres. Volpe, Est, Spagna Musso, P. M. Frazzini (conf.); Marotta
(Avv.Cimato)
c. Fabozzi. cassa Giudice conciliatore Casoria-Arpino, 10 gennaio 1995.
-
COMUNIONE
DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL
CONDOMINIO
- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE -RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE)
- Azioni reali nei confronti dei terzi a difesa dei diritti sulle parti
comuni dell'edificio - Preventiva autorizazione dell'assemblea dei
condomini
- Necessità.
Le
azioni reali
contro terzi, a
difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio,
quali
quelle volte a denunziare la violazione della distanze legali tra
costruzioni,
essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità
e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra gli atti
meramente
conservativi e possono, quindi, promuoversi dall'amministratore del
condominio
solo se sia autorizzato dall'assemblea a norma dell'art. 1131, comma
primo,
cod. CIV.
Cass. civile,
sez. Unite, 28-11-1996, n. 10615 - Pres. La Torre A -
Rel.
Vella A - P.M. Amirante F (Conf.) - Rene'e S.r.l. c. Condominio V.
Borgognona
Roma.
-
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI
COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI -
RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE) - Impianto centralizzato - Insufficiente erogazione del
servizio
- Contribuzione nella spese di esercizio - Diritto di esonero del
condominio
- Esclusione - Obbligo contribuzione - Sussistenza. L'obbligo
del condominio di contribuire
alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti
comuni
dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e
alle
innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella
comproprietà
delle parti comuni dell'edificio (art.1123, primo comma, cod. civ.);
con
la conseguenza che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato
di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare
un esonero dal contributo, neanche per sole spese di esercizio
dell'impianto,
dato che il condòmino non è titolare, nei confronti del condominio,
di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi non può
sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o
insufficiente
erogazione del servizio. Cass. civile,
sez. Unite, 26-11-1996, n. 10492 - Pres. La Torre A - Rel.
Volpe V - P.M. Leo A (Conf.) - Rauco c. Condominio V. Vaccari 38 Roma
- LOCAZIONE
-
OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE
- CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - Locazioni di immobili urbani -
Canone
convenzionale superiore a quello stabilito per legge - Deduzione da
parte
del conduttore - Autoriduzione - Inadempimento grave - Configurabilità
- Condizioni. In
tema di
locazione di immobili
urbani la cosiddetta autoriduzione del canone e cioè il suo pagamento
in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita, in relazione
alla dedotta esorbitanza di tale ultima misura rispetto all'importo
inderogabilmente
fissato dalla legge, costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del
conduttore. Tale autoriduzione integra un inadempimento grave secondo
la
valutazione fattane dal legislatore con l'art. 2 D.L. 30 dicembre 1988
n. 551 convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, quando l'importo
complessivo
non pagato superi, anche se riferito agli oneri accessori, quello di
due
mensilità di affitto. Cass.
civile, sez. III, 04 - 11 - 1996, n. 9543 - Pres. Longo GE - Rel.
Giuliano A - P.M. Gambardella V (Con.) - Danti e altri
- COMUNIONE
DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - Balconi -
Esclusione
- Fregi e decori ornamentali inerenti - Prevalente funzione ornamentale
dell'intero edificio e non di decoro della sola unità immobiliare
- Parti comuni dello stabile - Danni cagionati dal distacco -
Appartenenza
dei decori alle parti comuni dello stabile - Onere probatorio -
Proprietario
del balcone - Attribuzione. I
balconi sono
elementi accidentali
e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti
comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità
immobiliari
corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati
dalla
caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi
staccati,
mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi
ineriscano
(quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della
soletta,
i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono
prevalentemente
alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al
decoro
delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza
che
è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da
cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al
fine
di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal
distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale
dell'intero
edificio appartenevano alle parti comuni di esso. Cass.
civile, sez. II, 07 - 09 - 1996, n. 8159 - Pres. Patierno A -
Rel.
Boselli G - P.M. Nardi D (Con.) - Cima c. Mastrantonio e altri
- COMUNIONE DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI
E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE
(RIPARTIZIONE)
- ASCENSORE - Spese di installazione - Criterio ex art. 1123 cod. civ.
- Applicabilità. Le
spese di
installazione dell'ascensore
nell'edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il
criterio
dell'art. 1123 cod.civ. relativo alle innovazioni deliberate dalla
maggioranza
e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun
condominio. Cass.
civile, sez. II, 10-01-1996, n. 165 - Pres. Verde F - Rel.
Patierno
A - P.M. Lungaro M (Conf.) - Compagnone c. Cond. via Ponte Seveso
-
COMUNIONE DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - AZIONI
GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL
CONDOMINIO
- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Passiva - Illimitata
- Azioni reali concernenti le parti comuni - Inclusione -
legittimazione
ad impugnare dell'amministratore - Sussistenza. La
legittimazione dell'amministratore
del condominio dal lato attivo coincide con i limiti della sue
attribuzioni
(art. 1131 cod. civ.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e
sussiste
in ordine ad ogni azione anche di carattere reale concernente le parti
comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha facoltà
di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in
conseguenza della "vocatio in ius" (fattispecie concernente
l'impugnazione
di delibera assembleare avente ad oggetto la ricostruzione di un
edificio
ai sensi della legge. N. 219 del 1981). Cass.
civile,
sez.II, 02-12-1997, n. 12204 - Pres. Garofalo G - Rel.
Elefante
A - P.M. Golia A (Conf.) - Cond. Mercogliano c. Di Gennaro
- COMUNIONE DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI
COMUNI -
RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE) - Obbligo "propter rem" di contribuire alle spese di
conservazione,
ma non di uso (art.1118, comma secondo, cod. civ.) - Conseguenze -
Distacco
dall'impianto centralizzato - Legittimità - Condizioni - Obbligo
di contribuire alle spese per l'uso del servizio - Esclusione - Ragioni
- Obbligo di sostenere l'aggravio delle spese di gestione - Sussistenza.
Poichè
tra le
spese indicate
dallìart. 1104 cod. civ., soltanto quelle per la conservazione della
cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il
condominio non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai
sensi dell'art. 1118, comma secondo, cod civ., che invece,
significativamente,
nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è
legittima la rinuncia di un condòmino all'uso dell'impianto
centralizzato
di riscaldamento (purchè questo non ne sia pregiudicato), con il
conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art.
1123, comma secondo, cod. civ., dall'obbligo di sostenere le spese per
l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere
le spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggior calore di
cui beneficia anche il suo appartamento. Cass. civile,
sez. II, 12-11-1997, n. 11152 - Pres. Garofalo G - Rel.
Napoletano
G - P.M. Sepe EA (Conf.) - Cond. via Cuzzi 1 Milano c. Filiaggi
-
Condominio
negli edifici - Amministratore
- Poteri - Locazione di appartamento condominiale - Atto di ordinaria
amministrazione
- Ratifica dell'Assemblea a maggioranza semplice - Validità. La
conclusione del contratto di
locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto
di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità
"del miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso
l'accrescimento
dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta
(locazione,
affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia
locato
il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo
abilitasse
a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di
locazione
disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a
maggioranza
semplice. Cass. civile, sez. II, 21 - 10 - 1998, n. 10446 -
Pres. Corona -
Rel. Vella - P.M. Meile (Conf.) - De Palma ed Altro c.
Terranova
- LOCAZIONE -
OBBLIGAZIONI
DEL CONDUTTORE
- CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA' - Termine di grazia (art. 55 legge
27 luglio 1978 n. 392) - Ambito di applicazione - Locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Inclusione. In
tema di
concessione di un termine
per il pagamento dei canoni locatizi scaduti previsto dall'art. 55
della
legge del 1978 n. 392, la mancanza di espresse limitazioni
all'applicabilità
di tale norma, nonchè di qualsivoglia incompatibilità di
ordine logico - concettuale tra la sanatoria della morosità, come
da essa regolata, e le locazioni non abitative escludono una
interpretazione
riduttiva dell'isituto e comportano la sua applicabilità anche con
riferimanto alla locazione d'immobile adibito ad uso diverso da quello
di abitazione, stipulato successivamente all'entrata in vigore della
richiamata
legge. Cass. civile,
sez. III, 21 - 04 - 1998, n. 4031 - Pres. Grossi M - Rel.
Salluzzo V - P.M. Palmieri R (Con.) - De Vitis c. Leoni
- LOCAZIONE - DURATA
DELLA LOCAZIONE
- IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - Immobili adibiti ad abitazione -
Mancato
accordo per la determinazione del canone dopo la prima scadenza
successiva
alla legge sui cosiddetti patti in deroga - Rifiuto di trattativa -
Configurabilità
- Proroga legale biennale - Operativitò - Fondamento. La
ratio dell'art. 11, comma secondo
bis, della legge 8 agosto 1992 n. 359, è ravvisabile nella finalità
di assicurare un graduale passaggio, per gli immobili ad uso abitativo,
dal regime dell'equo canone a quello dei patti in deroga, inducendo il
locatore a proporre un canone accettabile, e il conduttore a valutare
che,
in caso di mancata adesione, il contratto, scaduto il biennio di
proroga
legale, è risolto. Ne consegue che la mancanza dell'accordo sulla
determinazione del canone, alla prima scadenza successiva all'entrata
in
vigore della legge, per l'applicabilità, automatica e d'ufficio
- salvo volontà contraria del conduttore - della proroga biennale
del contratto, sussiste sia nel caso di mancato raggiungimento
dell'accordo
malgrado lo svolgimento di trattative con il locatore, sia nel caso di
richiesta di questi di rilascio dell'immobile alla scadenza, con
implicito
rifiuto di qualsiasi trattativa. Cass. civile,
sez. III, 06 - 03 - 1998, n. 2477 - Pres. Iannotta A - Rel.
Varrone M - P.M. Golia A (Conf.) - Di Giovanni c. Celani
- LOCAZIONE -
OPPOSIZIONE
DEL LOCATORE
- Configurabilità - "Beneficium excussionis"
e corresponsabilità
del cedente (art. 36 legge 392 del 1978) - Irrilevanza. E'
configurabile un grave motivo
per l'opposizione del locatore alla cessione della locazione di un
immobile,
adibito ad uso diverso dall'abitazione, (art. 36 legge 27 luglio 1978
n.
392) nell'insolvibilità del cessionario, presunta per i protesti
di titoli cambiari emessi da una società in nome collettivo - a
ristretta base sociale, di natura familiare - di cui egli è socio,
perchè l'autonomia patrimoniale e il "beneficium excussionis" (art.
2304 cod. civ.) costituiscono soltanto un sottile diaframma in sede
recuperatoria,
mentre, la corresponsabilità del cedente, non liberato, non esclude
l'inaffidabilità del cessionario. Cass. civile,
sez. III, 04 - 03 - 1998, n. 2405 - Pres. Grossi M - Rel.
Fancelli C - P.M. Carnevali A (Con.) - Siciliano c. Balduzzi
- COMUNIONE
DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI -
RISCALDAMENTO
(TERMOSIFONE) - Distacco dalle diramazioni dell'impianto centrale
operato
dal singolo condominio - Legittimità - Condizioni. La
rinuncia
unilaterale al riscaldamento
condominiale operata dal singolo condòmino mediante il distacco
del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è
legittima se l'interessato dimostri che, dal suo operato, non
derivano
né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto,
né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del
servizio. Cass. civile,
sez. II, 20- 02-1998, n. 1775 - Pres. Volpe F - Rel.
Bucciante
E - P.M. Cafiero D (Conf.) - Busticchi c. Cond. via Valle n. 7 La Spezia
- LOCAZIONE - DISCIPLINA
DELLE LOCAZIONI
DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO
CANONE)
- DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE,
ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITA' DEL
CONDUTTORE
- TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) - Mancato
integrale
pagamento di canoni scaduti oltre interessi e spese nel termine
concesso
- Successiva udienza di rinvio - Emissione di ordinanza di convalida di
sfratto - Legittimità - Nuova verifica della residua inadempienza
- Necessità - Esclusione. In
tema di locazioni di immobili
urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per
morosità
nel pagamento del canone, ottenuta la concessione del termine di grazia
previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, non provveda,
nel ternime concesso, al pagamento integrale dei canoni scaduti con gli
interessi e le spese processuali liquidate dal giudice in sede di
concessione
del termine, legittimamente viene emessa nella successiva udienza, alla
quale la causa è stata rinviata, ordinanza di convalida di sfratto,
senza necessità di una nuova verifica della residua inadempienza,
trattandosi di termine perentorio, come risulta dall'ultimo comma
dell'art.
55 citato. Cass.
civile, sez. III, 18 - 02 - 1998, n. 1717 - Pres. Longo GE - Rel.
De Aloysio U - P.M. Nardi D (Con.) - Taumac Srl c. Azionaria Casermaggi
soc.
- COMUNIONE DEI
DIRITTI REALI - CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA
GIUDIZIALE DEL
CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE - IN
GENERE - Distacco dell'impianto comune centralizzato di riscaldamento -
Delibera autorizzativa dell'assemlea - Domanda concernente la
legittimità
dei distacchi - Legittimazione passiva dell'amministratore -
Sussistenza
- Integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini -
Necessità
- Insussistenza. L'amministratore
del condominio
è legittimato, senza necessità della partecipazione al giudizio
dei condomini, a resistere alla domanda concernente la legittimità
dei distacchi dall'impianto comune centralizzato di riscaldamento
effettuati
dai singoli condòmini a seguito della deliberazione assembleare
autorizzativa. Cass. civile,
sez. II, 07- 02-1998, n. 1302 -
Pres. Favara F - Rel.
Corona
R - P.M. Mele F (Conf.) - Sasso c. Cond. v.le Calace 1 Pal c Coop a rl
- LOCAZIONE
-
DISDETTA - Successiva
permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione
tacita
del contratto - Esclusione - Occupazione di fatto - Sussistenza -
Domanda
di rilascio - Ammissibilità - Considerevolezza del lasso di tempo
trascorso - Irrilevanza. Se
il locatore
ha comunicato al
conduttore la disdetta (art. 1596 cod. civ.), anche se per un
considerevole
lasso di tempo - nella specie oltre quattro anni, in relazione ad un
immobile
adibito ad uso abitativo - non ha agito in giudizio per il rilascio, ed
ha continuato a percepire i canoni di locazione, non perciò il
contratto
si è rinnovato (art. 1597, ultimo comma, cod. civ.), mancando una
volontà contraria a quella manifestata, si che la permanenza del
conduttore costituisce occupazione di fatto. Cass. civile,
sez. III, 14 - 01 - 1998, n. 269 - Pres. Iannotta A -
Rel.
De Aloysio U - P.M. Lugaro M (Con.) - Rolle ed altri c. Visca
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