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SCHEDA TECNICA
PER OPERE EDILIZIE
Comune di __________________________
Settore gestione e controlli
Servizio trasformazioni edilizie
Riservato all'ufficio |
Modifica cartografica: SI NO |
Modifica toponomastica: SI NO |
SUPERFICIE FONDIARIA: mq. _________ (1)
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Consistenza intervento (2)
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Consistenza edificio (3)
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stato legittimato (4)
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progetto
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stato legittimato (4)
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progetto
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destinazione d'uso (5)
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unità n.(6)
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sup. utile mq. (7)
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unità (6)
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su. utile mq. (7)
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unità n.(6)
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sup. utile mq. (7)
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unità n.(6)
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sup. utile mq. (7)
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Volume totale (8) |
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Autorimesse |
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Parcheggi |
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Altezza massima |
piani + p.t.____/ml
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piani + p.t.____/ml
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piani + p.t.____/ml
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piani + p.t.____/ml
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Identificazione di Piano Regolatore Generale:
(9)_________________________________________________
struttura portante in conglomerato cementizio armato ed a struttura
metallica: (10) SI NO |
impianto termico soggetto a nulla osta preventivo dei Vigili del Fuoco:
(11) SI NO |
fonte energetica: (12) __________________________________________________ |
Riservato all'ufficio
prot.n._________
data___________ |
timbro e firma del progettista |
ISTRUZIONI
(1) Per superficie fondiaria si intende la superficie del lotto
oggetto di intervento, espressa in mq., su cui applicare gli indici quantitativi
previsti dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.
(2) I dati da inserire nel riquadro sottostante, da compilarsi sempre,
sono relativi alle sole parti di edificio oggetto di opere edilizie o di
modifiche funzionali e dell'uso.
(3) Il riquadro sottostante, riguardante le consistenze dell'intero
complesso edilizio originario e di progetto, dovrà essere compilato,
al fine del controllo di conformità alle N.d.A. del PRG, per
i seguenti interventi:
restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ripristino
tipologico, riqualificazione e ricomposizione tipologica, ristrutturazione
edilizia, demolizione, costruzione, ampliamento, modifiche della destinazione
d'uso anche senza opere nei casi in cui la nuova destinazione non sia contenuta
nello stesso raggruppamento oppure richieda dotazioni obbligatorie superiori
alla precedente.
(4) Alla voce "Stato di fatto legittimato" dovranno essere indicati
i dati relativi alla situazione precedente le opere oggetto di richiesta.
La legittimazione di che trattasi può derivare da concessioni,
autorizzazioni, licenze edilizie o, in loro mancanza o indeterminazione,
da planimetrie catastali al 30/09/66, per edifici risultati ultimati a
tale data a meno delle opere interne di cui all'articolo 48 della legge
47/85 e relative alla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 30/07/85
n° 3356/25.
(5) Destinazione edilizia delle unità immobiliari:
a. Ad ogni unità immobiliare compete una sola destinazione d'uso
edilizia, da individuarsi esclusivamente nell'ambito della classificazione
di cui ai seguenti comma.
b. Per le unità immobiliari urbane la classificazione è
omogenea alle categorie adottate per il N.C.E.U. ai sensi della legge 11
agosto 1939, n.1249 con successive modificazioni e del DPR 1 dicembre 1949,
n.1442:
A/0 - abitazioni di ogni tipo;
A/10 - uffici e studi privati
B/1 - collegi, convitti, case di riposo, conventi, seminari, caserme;
B/2 - case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico
istituzionalmente operanti;
B/3 - prigioni e riformatori;
B/4 - uffici pubblici;
B/5 - scuole, laboratori scientifici;
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie;
C/1 - negozi, botteghe, locali per pubblici esercizi;
C/2 - magazzini a locali di deposito;
C/3 - laboratori per arti e mestieri;
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti
operanti istituzionalmente senza fine di lucro;
C/6 - autorimesse, rimesse, scuderie, stalle;
D/1 - opifici;
D/2 - alberghi e pensioni;
D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
D/4 - case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di diritto
pubblico ed istituzionalmente operanti;
D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti
operanti con fine di lucro;
D/7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una
attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
D/8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una
attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
E/1 - stazioni per servizi di trasporto terrestri ed aerei;
E/3 - costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali
cabine e centrali di quartiere, macello, impianti di trattamento
rifiuti solidi e reflui, ecc.);
E/4 - recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali mercato
bestiame, depositi all'aperto, campo addestramento);
E/7 - fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti;
E/8 - fabbricati e costruzioni nei cimiteri;
E/9 - edifici a destinazione pubblica particolare non compresi nelle
precedenti categorie del gruppo E (quali monumenti, locali per impianti
tecnici, costruzioni con destinazioni singolari).
c. Per i fabbricati rurali censiti o da censirsi al N.C.T. le destinazioni
edilizie devono essere riferite a suddivisioni funzionali degli immobili,
assimilabili ad unità immobiliari; tali destinazioni devono essere
individuate tra le seguenti:
F/1 - abitazioni;
F/2 - locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali;
F/3 - allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per
zootecnia minore;
F/5 - allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo;
F/6 - allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per
esclusivo autoconsumo;
F/7 - allevamenti intensivi bovini;
F/8 - allevamenti intensivi suini;
F/9 - allevamenti intensivi di zootecnia minore;
F/10 - impianti aziendali ed interaziendali di conservazione
e trasformazione di prodotti agricoli;
F/11 - serre intensive;
F/12 - impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici;
F/14 - spacci e punti vendita per produzioni aziendali;
F/15 - strutture a servizio della meccanizzazione agricola;
F/16 - strutture per attività agrituristiche in conformità
alla legge regionale vigente.
d. La destinazione d'uso edilizia in atto dell'unità immobiliare
è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla
autorizzazione edilizia rilasciata ai sensi di legge. In assenza o indeterminazione
di tali atti è quella risultante dalla classificazione catastale
al 28 aprile 1975 per le unità immobiliari ultimate anteriormente
a tale data; in mancanza di classificazione catastale può essere
assunta quella risultante da altri documenti probanti.
e. L'attribuzione della destinazione d'uso edilizia alle unità
immobiliari avviene esclusivamente mediante autorizzazione edilizia ovvero
concessione edilizia.
(6) In questo campo dovrà essere riportato il numero delle unità
immobiliari per ogni destinazione d'uso.
(7) La superficie utile è definita in conformità alla
deliberazione del Consiglio Regionale (della propria Regione), con la quale
sono state definite le tabelle parametriche ai fini dell' incidenza degli
oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n. 10.
Concorrono al computo della superficie utile tutte le unità
immobiliari aventi le seguenti destinazioni:
A/0 - abitazioni di ogni tipo, quando comprese come alloggi di custodia
in costruzioni a destinazione produttiva;
A/10 - uffici e studi privati;
B/1 - collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme;
B/2 - case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto
pubblico istituzionalmente operanti;
B/3 - prigioni e riformatori;
B/4 - uffici pubblici;
B/5 - scuole, laboratori scientifici
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie
C/1 - negozi, botteghe, (e locali per pubblici esercizi);
C/2 - magazzini e locali di deposito;
C/3 - laboratori per arti e mestieri;
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti
a soggetti operanti istituzionalmente senza fine di lucro;
C/6 - autorimesse quando non si tratti di parcheggi o impianti
di rimessaggio pubblici o delle pertinenze di abitazioni;
D/1 - opifici;
D/2 - alberghi e pensioni;
D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
D/4 - case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di diritto
pubblico istituzionalmente operanti;
D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti
a soggetti operanti con fine di lucro;
D/7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze
di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
D/8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze
di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
E/7 - fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti;
F/1 - abitazioni (fabbricati rurali);
F/2 - locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali;
F/3 - allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per
zootecnia minore;
F/5 - allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo;
F/6 - allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per
esclusivo autoconsumo;
F/7 - allevamenti intensivi bovini;
F/8 - allevamenti intensivi suini;
F/9 - allevamenti intensivi di zootecnia minore;
F/10 - impianti aziendali ed interaziendali di conservazione
e trasformazione di prodotti agricoli;
F/11 - serre intensive;
F/12 - impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici;
F/14 - spacci e punti vendita per produzioni aziendali;
F/15 - strutture a servizio della meccanizzazione agricola;
F/16 - strutture per attività agrituristiche in conformità
alla legge regionale vigente.
Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni:
A/0 - abitazioni di ogni tipo;
A/10 - uffici e studi privati;
B/1 - collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme;
B/2 - case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto
pubblico istituzionalmente operanti;
B/3 - prigioni e riformatori;
B/4 - uffici pubblici;
B/5 - scuole, laboratori scientifici;
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie;
C/1 - negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi;
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti
operanti istituzionalmente senza fine di lucro;
D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
D/4 - case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di diritto
pubblico istituzionalmente operanti;
D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti
a soggetti operanti con fine di lucro;
D/8 - fabbricati per speciali esigenze di attività commerciale
non destinabili diversamente senza radicali trasformazioni;
E/7 - fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti;
F/1 - abitazioni (fabbricati rurali);
la superficie utile è determinata identicamente alla superficie
utile abitabile definita dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 maggio
1977, n.801, come superficie di pavimento misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale
interne, di logge e di balconi. Nel computo della superficie utile non
sono considerati i volumi tecnici.
Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni:
C/2 - magazzini e locali di deposito;
C/3 - laboratori per arti e mestieri;
C/6 - autorimesse, quando non si tratti di parcheggi o impianti
di rimessaggio pubblici o delle pertinenze di abitazioni;
D/1 - opifici;
D/2 - alberghi e pensioni;
D/7 - fabbricati per speciali esigenze di attività industriale
non destinabili diversamente senza radicali trasformazioni;
F/2 - locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali;
F/3 - allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per
zootecnia minore;
F/5 - allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo;
F/6 - allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per
esclusivo autoconsumo;
F/7 - allevamenti intensivi bovini;
F/8 - allevamenti intensivi suini;
F/9 - allevamenti intensivi di zootecnia minore;
F/10 - impianti aziendali ed interaziendali di conservazione
e trasformazione di prodotti agricoli;
F/11 - serre intensive;
F/12 - impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici;
F/14 - spacci e punti vendita per produzioni aziendali;
F/15 - strutture a servizio della meccanizzazione agricola;
F/16 - strutture per attività agrituristiche in conformità
alla legge regionale vigente;
la superficie utile corrisponde alla sommatoria delle superfici lorde
di tutti i piani, entro e fuori terra; da tale superficie sono da dedursi
gli impianti tecnici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento
ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni
del lavoro e dell'ambiente, nonché i volumi tecnici.
(8) Il volume costruito è quello della figura solida che ha per
base le superfici di pavimento immediatamente soprastanti il piano di fondazione,
per facce le superfici esterne delle chiusure esterne e per spigoli le
intersezioni di tali superfici. Il volume così definito non comprende
porticati, logge, balconi, od altre parti di costruzione non interamente
racchiuse dalle chiusure esterne, né i volumi tecnici.
Si dicono "volumi tecnici" i vespai, le camere d'aria, i doppi solai,
le intercapedini, i sottotetti non praticabili, i volumi tecnici di sommità,
ecc., ossia tutti i volumi che servono ad incomprimibili esigenze tecniche
e tecnologiche.
I volumi tecnici non sono considerati ai fini del computo del volume
o della superficie utile, né per l'applicazione dei limiti di altezza.
(9) Il progettista dovrà riportare in queste due righe i dati
del piano regolatore generale di cui è a conoscenza riguardanti
l’intervento ad esempio : il numero della zona elementare, l’esistenza
di un vincolo sull’edificio o sull’area, la zona omogenea (B4,D6,A5 ecc.)
oppure l’ubicazione all’interno di un piano particolareggiato, del centro
storico della città o di un nucleo frazionale.
(10) Il progettista dovrà, barrando la relativa casella, dichiarare
se in progetto esistono opere in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica per le quali è obbligatorio
la denuncia ai sensi della legge 1086/1971.
(11) Il progettista dovrà, barrando la relativa casella, dichiarare
se l'impianto termico previsto rientra tra quelli per cui è obbligatoria
la certificazione di prevenzione incendi (art. 4 legge 966 del 26/07/65,
art.17 DPR 09/07/82 n.577 e DM 16/02/82)
(12) Nel campo dovrà essere indicata la fonte energetica dell'impianto
di riscaldamento facendo riferimento all'elenco seguente:
1 - combustibili solidi
2 - combustibili liquidi
3 - combustibili gassosi
4 - energia elettrica
5 - energia solare
6 - mista
7 - altra fonte
Nel caso di fonte energetica mista o di altra fonte non indicata nell'elenco
descrivere di che trattasi. |
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