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Scheda tecnica per opere edilizie
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 Scheda tecnica
 Tabella intervento
 Struttura e impianti
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SCHEDA TECNICA PER OPERE EDILIZIE

Comune di __________________________ 
Settore gestione e controlli 
Servizio trasformazioni edilizie 
 
 
 
 
Riservato all'ufficio Modifica cartografica:  SI  NO Modifica toponomastica:  SI  NO

 

SUPERFICIE FONDIARIA: mq. _________ (1) 
 
Consistenza intervento (2)
Consistenza edificio (3)
 
 
stato legittimato (4)
progetto
stato legittimato (4)
progetto
 
destinazione d'uso (5)
unità n.(6)
sup. utile mq. (7)
unità (6)
su. utile mq. (7)
unità n.(6)
sup. utile mq. (7)
unità n.(6)
sup. utile mq. (7)
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Volume totale (8)
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Autorimesse
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Parcheggi
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Altezza massima
piani + p.t.____/ml
piani + p.t.____/ml
piani + p.t.____/ml
piani + p.t.____/ml

Identificazione di Piano Regolatore Generale: (9)_________________________________________________
 
 
 
struttura portante in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica: (10)   SI   NO
impianto termico soggetto a nulla osta preventivo dei Vigili del Fuoco: (11)   SI   NO
fonte energetica: (12) __________________________________________________

 
Riservato all'ufficio 
prot.n._________ 
data___________
timbro e firma del progettista



ISTRUZIONI 

(1) Per  superficie fondiaria si intende la superficie del lotto oggetto di intervento, espressa in mq., su cui applicare gli indici quantitativi previsti dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale. 

(2) I dati da inserire nel riquadro sottostante, da compilarsi sempre,  sono relativi alle sole parti di edificio oggetto di opere edilizie o di modifiche funzionali e dell'uso. 

(3) Il riquadro sottostante, riguardante le consistenze dell'intero complesso edilizio originario e di progetto, dovrà essere compilato, al fine del controllo di conformità alle  N.d.A. del PRG, per i seguenti interventi: 
restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, riqualificazione e ricomposizione tipologica, ristrutturazione edilizia, demolizione, costruzione, ampliamento, modifiche della destinazione d'uso anche senza opere nei casi in cui la nuova destinazione non sia contenuta nello stesso raggruppamento oppure richieda dotazioni obbligatorie superiori alla precedente. 

(4) Alla voce "Stato di fatto legittimato" dovranno essere indicati i dati relativi alla situazione precedente le opere oggetto di richiesta. 
La legittimazione di che trattasi può derivare da concessioni, autorizzazioni, licenze edilizie o, in loro mancanza o indeterminazione, da planimetrie catastali al 30/09/66, per edifici risultati ultimati a tale data a meno delle opere interne di cui all'articolo 48 della legge 47/85 e relative alla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 30/07/85 n° 3356/25. 

(5) Destinazione edilizia delle unità immobiliari: 
a. Ad ogni unità immobiliare compete una sola destinazione d'uso edilizia, da individuarsi esclusivamente nell'ambito della classificazione di cui ai seguenti comma. 
b. Per le unità immobiliari urbane la classificazione è omogenea alle categorie adottate per il N.C.E.U. ai sensi della legge 11 agosto 1939, n.1249 con successive modificazioni e del DPR 1 dicembre 1949, n.1442: 
A/0 - abitazioni di ogni tipo; 
A/10 - uffici e studi privati 
B/1 - collegi, convitti, case di riposo, conventi, seminari, caserme; 
B/2 - case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico istituzionalmente operanti; 
B/3 - prigioni e riformatori; 
B/4 - uffici pubblici; 
B/5 - scuole, laboratori scientifici; 
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie; 
C/1 - negozi, botteghe, locali per pubblici esercizi; 
C/2 - magazzini a locali di deposito; 
C/3 - laboratori per arti e mestieri; 
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti operanti istituzionalmente senza fine di lucro; 
C/6 - autorimesse, rimesse, scuderie, stalle; 
D/1 - opifici; 
D/2 - alberghi e pensioni; 
D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; 
D/4 - case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di diritto pubblico ed istituzionalmente operanti; 
D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazione; 
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti operanti con fine di lucro; 
D/7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione  diversa senza radicali trasformazioni; 
D/8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione  diversa senza radicali trasformazioni; 
E/1 - stazioni per servizi di trasporto terrestri ed aerei; 
E/3 - costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali cabine e centrali di quartiere, macello, impianti di  trattamento rifiuti solidi e reflui, ecc.); 
E/4 - recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali mercato bestiame, depositi all'aperto, campo addestramento); 
E/7 - fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; 
E/8 - fabbricati e costruzioni nei cimiteri; 
E/9 - edifici a destinazione pubblica particolare non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E (quali monumenti,  locali per impianti tecnici, costruzioni con destinazioni singolari). 
c. Per i fabbricati rurali censiti o da censirsi al N.C.T. le destinazioni edilizie devono essere riferite a suddivisioni funzionali degli immobili, assimilabili ad unità immobiliari; tali destinazioni devono essere individuate tra le seguenti: 
F/1 -  abitazioni; 
F/2 -  locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali; 
F/3 -  allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per zootecnia minore; 
F/5 -  allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo; 
F/6 -  allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per esclusivo autoconsumo; 
F/7 -  allevamenti intensivi bovini; 
F/8 -  allevamenti intensivi suini; 
F/9 -  allevamenti intensivi di zootecnia minore; 
F/10 -  impianti aziendali ed interaziendali di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli; 
F/11 -  serre intensive; 
F/12 -  impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici; 
F/14 -  spacci e punti vendita per produzioni aziendali; 
F/15 -  strutture a servizio della meccanizzazione agricola; 
F/16 -  strutture per attività agrituristiche in conformità alla legge regionale vigente. 

d. La destinazione d'uso edilizia in atto dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione edilizia rilasciata ai sensi di legge. In assenza o indeterminazione di tali atti è quella risultante dalla classificazione catastale al 28 aprile 1975 per  le unità immobiliari ultimate anteriormente a tale data; in mancanza di classificazione catastale può essere assunta quella risultante da altri documenti probanti. 
e. L'attribuzione della destinazione d'uso edilizia alle unità immobiliari avviene esclusivamente mediante autorizzazione edilizia ovvero concessione edilizia. 

(6) In questo campo dovrà essere riportato il numero delle unità immobiliari per ogni destinazione d'uso. 

(7) La superficie utile è definita in conformità alla deliberazione del Consiglio Regionale (della propria Regione), con la quale sono state definite le tabelle parametriche ai fini dell' incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
Concorrono al computo della superficie utile  tutte le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni: 
A/0 - abitazioni di ogni tipo, quando comprese come alloggi di custodia in costruzioni a destinazione produttiva; 
A/10 -  uffici e studi privati; 
B/1 -  collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; 
B/2 -  case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico istituzionalmente operanti; 
B/3 -  prigioni e riformatori; 
B/4 -  uffici pubblici; 
B/5 -  scuole, laboratori scientifici 
B/6 -  biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie 
C/1 -   negozi, botteghe, (e locali per pubblici esercizi); 
C/2 -  magazzini e locali di deposito; 
C/3 -  laboratori per arti e mestieri; 
C/4 -  fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti operanti istituzionalmente senza fine di lucro; 
C/6 -  autorimesse quando non si tratti di parcheggi o impianti di rimessaggio pubblici o delle pertinenze di abitazioni; 
D/1 -  opifici; 
D/2 -  alberghi e pensioni; 
D/3 -  teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; 
D/4 -  case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di diritto pubblico istituzionalmente operanti; 
D/5 -  istituti di credito, cambio ed assicurazione; 
D/6 -  fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti operanti con fine di lucro; 
D/7 -  fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa   senza radicali trasformazioni; 
D/8 -  fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; 
E/7 -  fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; 
F/1 -  abitazioni (fabbricati rurali); 
F/2 -  locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali; 
F/3 -  allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per zootecnia minore; 
F/5 -  allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo; 
F/6 -  allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per esclusivo autoconsumo; 
F/7 -  allevamenti intensivi bovini; 
F/8 -  allevamenti intensivi suini; 
F/9 -  allevamenti intensivi di zootecnia minore; 
F/10 -  impianti aziendali ed interaziendali di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli; 
F/11 -  serre intensive; 
F/12 -  impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici; 
F/14 -  spacci e punti vendita per produzioni aziendali; 
F/15 -  strutture a servizio della meccanizzazione agricola; 
F/16 -  strutture per attività agrituristiche in conformità alla legge regionale vigente. 

Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni: 
A/0 -  abitazioni di ogni tipo; 
A/10 -  uffici e studi privati; 
B/1 -  collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; 
B/2 -  case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico istituzionalmente operanti; 
B/3 -  prigioni e riformatori; 
B/4 -  uffici pubblici; 
B/5 -  scuole, laboratori scientifici; 
B/6 -  biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie; 
C/1 - negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi; 
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti operanti istituzionalmente senza fine di lucro; 
D/3 -  teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; 
D/4 -  case di cura ed ospedali non appartenenti ad enti di diritto pubblico istituzionalmente operanti; 
D/5 -  istituti di credito, cambio ed assicurazione; 
D/6 -  fabbricati e locali per esercizi sportivi appartenenti a soggetti operanti con fine di lucro; 
D/8 -  fabbricati per speciali esigenze di attività commerciale non destinabili diversamente senza radicali trasformazioni; 
E/7 -  fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; 
F/1 -  abitazioni (fabbricati rurali); 
la superficie utile è determinata identicamente alla superficie utile abitabile definita dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n.801, come superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Nel computo della superficie utile non sono considerati i volumi tecnici. 
Per le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni: 
C/2 -  magazzini e locali di deposito; 
C/3 -  laboratori per arti e mestieri; 
C/6 -  autorimesse, quando non si tratti di parcheggi o impianti di rimessaggio pubblici o delle pertinenze di abitazioni; 
D/1 -  opifici; 
D/2 -  alberghi e pensioni; 
D/7 -  fabbricati per speciali esigenze di attività industriale non destinabili diversamente senza radicali trasformazioni; 
F/2 -  locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali; 
F/3 -  allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per zootecnia minore; 
F/5 -  allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo; 
F/6 -  allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per esclusivo autoconsumo; 
F/7 -  allevamenti intensivi bovini; 
F/8 -  allevamenti intensivi suini; 
F/9 -  allevamenti intensivi di zootecnia minore; 
F/10 -  impianti aziendali ed interaziendali di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli; 
F/11 -  serre intensive; 
F/12 -  impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici; 
F/14 -  spacci e punti vendita per produzioni aziendali; 
F/15 -  strutture a servizio della meccanizzazione agricola; 
F/16 -  strutture per attività agrituristiche in conformità alla legge regionale vigente; 
la superficie utile corrisponde alla sommatoria delle superfici lorde di tutti i piani, entro e fuori terra; da tale superficie sono da dedursi gli impianti tecnici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente, nonché i volumi tecnici. 

(8) Il volume costruito è quello della figura solida che ha per base le superfici di pavimento immediatamente soprastanti il piano di fondazione, per facce le superfici esterne delle chiusure esterne e per spigoli le intersezioni di tali superfici. Il volume così definito non comprende porticati, logge, balconi, od altre parti di costruzione non interamente racchiuse dalle chiusure esterne, né i volumi tecnici. 
Si dicono "volumi tecnici" i vespai, le camere d'aria, i doppi solai, le intercapedini, i sottotetti non praticabili, i volumi tecnici di sommità, ecc., ossia tutti i volumi che servono ad incomprimibili esigenze tecniche e tecnologiche. 
I volumi tecnici non sono considerati ai fini del computo del volume o della superficie utile, né per l'applicazione dei limiti di altezza. 

(9) Il progettista dovrà riportare in queste due righe i dati del piano regolatore generale di cui è a conoscenza riguardanti l’intervento ad esempio : il numero della zona elementare, l’esistenza di un vincolo sull’edificio o sull’area, la zona omogenea (B4,D6,A5 ecc.) oppure l’ubicazione all’interno di un piano particolareggiato, del centro storico della città o di un nucleo frazionale. 

(10) Il progettista dovrà, barrando la relativa casella, dichiarare se in progetto esistono opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica per le quali è obbligatorio la denuncia ai sensi della legge 1086/1971. 

(11) Il progettista dovrà, barrando la relativa casella, dichiarare se l'impianto termico previsto rientra tra quelli per cui è obbligatoria la certificazione di prevenzione incendi (art. 4 legge 966 del 26/07/65, art.17 DPR 09/07/82 n.577 e DM 16/02/82) 

(12) Nel campo dovrà essere indicata la fonte energetica dell'impianto di riscaldamento facendo riferimento all'elenco seguente: 
1 - combustibili solidi 
2 - combustibili liquidi 
3 - combustibili gassosi 
4 - energia elettrica 
5 - energia solare 
6 - mista 
7 - altra fonte 
Nel caso di fonte energetica mista o di altra fonte non indicata nell'elenco descrivere di che trattasi.