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C) DISPENSA E DEPOSITO
Premessa:
la distinzione fra
dispensa e deposito prevista allart.58 del vigente Regolamento
Edilizio
è motivata unicamente dal fatto che la dispensa deve essere collocata
in sede comunicante con la cucina mentre tale caratteristica non è
richiesta per il deposito che può essere situato in qualunque zona
dellesercizio,
anche al piano inferiore o superiore (purché direttamente accessibile
dallesercizio senza alcun percorso esterno). Sul piano
dellorganizzazione
funzionale dellesercizio, la dispensa è quindi un locale di detenzione
delle materie prime alimentari di pronto uso per la limitrofa cucina,
il
deposito è una sorta di polmone destinato a contenere le scorte
alimentari
e che pertanto comporta un accesso di più rara evenienza. Ne consegue
che la superficie destinata al magazzinaggio delle merci è data dalla
somma delle dimensioni previste dal Regolamento per la dispensa e per
il
deposito, di cui almeno i m2 previsti per la dispensa devono essere
individuati
in sede adiacente alla cucina. Quindi, se la dispensa ha superficie
pari
a quella prevista per dispensa + deposito, non è necessaria la
dotazione
di alcun ulteriore locale deposito.
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I
locali dispensa e deposito
devono essere inaccessibili al pubblico e destinati unicamente alla
conservazione
di merce alimentare; è ammissibile altresì la detenzione di vuoti
e, in apposito scomparto chiuso, della documentazione inerente
lesercizio
(libretti, bolle, manuale di autocontrollo, ecc.).
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La
dispensa, adiacente al locale
cucina, e il deposito devono avere accesso preferibilmente dallesterno
e comunque tale da non comportare lattraversamento obbligato della
cucina
da parte delle merci in arrivo.
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Nel
locale deposito non sono
ammesse attività di lavorazione. Per quanto riguarda la dispensa,
possono
fare eccezione i casi in cui, a fronte di dimensioni del vano
sensibilmente
più ampie del minimo regolamentare (almeno 3 4 mq in più) e della
presenza di requisiti di aerazione, illuminazione
ed altezza idonei
alla permanenza di personale, può esservi collocata una zona di
lavorazione,
con particolare riferimento al settore di taglio e lavaggio delle
verdure;
tale settore deve essere ubicato in una zona funzionalmente
circoscritta
del vano dispensa e dotato di apposita vasca di lavaggio e di adiacente
piano di lavoro da non utilizzarsi per lappoggio delle merci in
dispensa.
In corrispondenza di tale zona della dispensa, giacché vi si esercitano
attività di lavorazione e lavaggio di alimenti, le pareti debbono
presentare
i medesimi requisiti previsti per la cucina al
punto A7.
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Tutte
le pareti dei locali
dispensa e deposito, almeno fino a 2 mt., nonché il pavimento (privo di
pedane che possono favorire il rintanarsi di insetti nelle
intercapedini),
debbono essere in materiale liscio, lavabile ed impermeabile. La parte
delle pareti sovrastante i mt. 2 di altezza deve essere intonacata ed
imbiancata.
Le pareti possono anche essere costituite (N.B.: costituite e non
rivestite:
lintercapedine fra parete e rivestimento può essere ricettacolo di
insetti)
da pannelli in materiale liscio, lavabile ed impermeabile (es.:
laminato);
le eventuali finestre debbono essere dotate di reticelle o altre misure
contro la penetrazione di insetti.
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I
locali dispensa e deposito
devono essere dotati di idonee e sufficienti scaffalature in materiale
lavabile, destinate alla detenzione dei generi alimentari (non sono
ammesse
scaffalature di legno grezzo). Lo scaffale più basso deve avere altezza
dal pavimento tale da consentire lagevole pulizia del pavimento
sottostante
(indicativamente 30 cm.); è vietato detenere generi alimentari sul
pavimento,
anche se in confezione o imballaggio. Anche eventuali generi non
alimentari
(es.: arredi ed attrezzature di scorta) debbono essere detenuti in modo
da consentire unagevole pulizia dei pavimenti.
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Per
la conservazione delle merci
deperibili lesercizio può essere dotato di una o più celle frigorifere
(la cui superficie è calcolabile nellambito della superficie di
deposito)
per le quali valgono i medesimi requisiti indicati
ai precedenti
punti 4 e 5. Quanto alla dotazione di frigoriferi, freezer e celle si
rimanda
al capitolo Cucina (punti A13 e A14).
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Qualora
lesercizio disponga,
a supporto del deposito, di una o più cantine prive dei requisiti
sopra descritti al punto 4 e/o accessibili dallesercizio solo tramite
percorsi esterni allesercizio (N.B. come esterni si intendono anche
i locali ubicati nel medesimo stabile ma
raggiungibili solo attraverso
disimpegni o corridoi comuni ad altri abitanti delledificio), possono
esservi detenuti unicamente vuoti o materiale non alimentare; se
invece
la cantina è in possesso dei requisiti previsti ai
punti 4 e 5,
possono esservi detenuti anche generi alimentari, ma la disponibilità
di cantine non sostituisce la necessità del locale deposito.
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Dispensa,
deposito (nonché
eventuali cantine utilizzabili per la detenzione di generi alimentari)
debbono essere dotati di porte e finestre che ne consentano la chiusura
ermetica e comunque muniti di dispositivi atti a prevenire laccesso di
roditori o insetti.
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I
locali dispensa e deposito
di norma non devono essere occupati da attrezzature tecnologiche o
impiantistiche,
destinate ad essere ubicate in uno specifico vano tecnico. Qualora il
deposito
sia sufficientemente ampio da assolvere anche alle funzioni di vano
tecnico
(cioè riservando alla zona di conservazione degli alimenti almeno la
superficie
minima regolamentare e la cubatura corrispondente) dovranno essere
attuati
particolari accorgimenti (coperture, pannelli) atti a prevenire la
diffusione
agli alimenti, anche se confezionati, di polvere ed altri contaminanti
da parte delle apparecchiature.
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