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Ristoranti, alberghi, pizzerie, pub, bar, mense: i locali interrati
Parti e argomenti della scheda: 
Come per le altre parti di questa scheda, essa  è usualmente presente nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali. In questo caso, si tratta dei requisiti richiesti ai locali interrati di ristoranti, pub, bar, alberghi, pizzerie e di tutti quelle attività destinate alla somministrazione di pasti e alimenti. In particolare si parla della funzioni ammissibili dei suddetti ambienti sotto il livello dle suolo, delle caratteristiche costruttive, delle scale, della ventilazione, dell'umidità e della luce, oltre che dell'acustica e della prevenzione degli incendi. Si riporta anche un articolo di legge al riguardo.
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REQUISITI DEI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI CLASSIFICATI DAL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO
ART. 65
REQUISITI RICHIESTI PER GLI EDIFICI CLASSIFICATI DAL PRG
FUNZIONI B. TERZIARIA- C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA

Ambienti interrati e seminterrati 
 

In particolare per gli edifici di cui al presente articolo è ammesso l’utilizzo di ambienti interrati o seminterrati per accogliere attrezzature per funzioni di tipo B.2.1, B.3.1., B.3.2. L'’uso di tali ambienti è comunque subordinato all’autorizzazione di cui all’'ultimo comma dell’'art. 8 del D.P.R. n. 303/56 (come riportato in basso a questa pagina).  

Detti ambienti devono avere i seguenti requisiti:  

1. Altezza  

L'’altezza minima interna utile per i locali di cui sopra è fissata in m. 3,00, misurata dal pavimento al soffitto, riducibile a m. 2,40 per i servizi igienici. Nel caso di coperture a volta, l’altezza media dovrà essere di m. 3,00, riducibile a m. 2,40 per i servizi igienici, quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa.  

2. Scale  

Fatti salvi i requisiti previsti dagli artt. 35,48,51 del Capo V della circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, almeno una scala dovrà avere una larghezza di rampa non inferiore a m. 1,20. Sono ammesse, a integrazione, scale con larghezza di rampa minore, ma comunque non inferiore a m. 0,75.  

Nelle scale l’illuminazione artificiale dovrà assicurare sempre livelli di luce non inferiore a 50 lux e dovranno essere previste idonee luci di emergenza in caso di interruzione dell’energia elettrica.  

Sono vietati i ripostigli sotto le scale. Nei vani scala non è consentito inoltre il passaggio delle tubazioni di adduzione del gas.  

Scale di sicurezza saranno prescritte secondo il tipo di esercizio e la sua ricettività globale, compreso il personale di servizio.  

3. Umidità  

I locali dovranno essere adeguatamente isolati dall’umidità del suolo e da quella derivante dagli agenti atmosferici. I muri perimetrali interrati dovranno essere protetti da idonea intercapedine ventilata e fognata, larga non meno di cm. 50, a partire da un livello inferiore rispetto al piano di calpestio di cm. 30. Tutte le murature poste a contatto con il terreno dovranno essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue che proseguano sotto il piano di calpestio. Nell’eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano dei locali dovrà esser installato un idoneo impianto di sollevamento delle acque.  

4. Ventilazione  

Tutti i locali che non possiedano una sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano del marciapiede o cortile interno, e che comunque non siano provvisti di idonee finestre apribili sull’esterno tali da consentire una uniforme aerazione dei locali, e comunque con una superficie non inferiore a 1/15, dovranno essere dotati di idoneo impianto di ventilazione o condizionamento con le caratteristiche fissate dal D.M. 18 maggio 1976.  

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei luoghi fissi di lavoro dove, in relazione all’uso, al numero degli addetti e al tipo di attrezzature, saranno previsti di volta in volta standard e caratteristiche tecniche specifici.  

Dovranno comunque essere installati apparecchi digitali di lettura della temperatura e dell’umidità, affinché il personale addetto alla vigilanza possa controllare se vengono assicurate le condizioni microclimatiche previste dal D.M. 18 maggio 1976 e dalle prescrizioni particolari.  

5. Illuminazione artificiale  

L'’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti devono essere idonee al compito visivo.  

Deve comunque essere garantita una resa cromatica compresa tra il 70 e il 95% e una temperatura di colore compresa tra i 3.500 e i 4.000°K.  

L'’impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro di distribuzione separatamente rispetto a quello di forza motrice e le luci fluorescenti dovranno essere tra loro sfasate elettricamente.  

L’impianto elettrico di illuminazione e l'impianto di forma motrice dovranno comunque essere realizzati a regola d'arte in conformità a quanto previsto dalle norme CEI.  

Deve essere realizzato idoneo impianto di messa a terra, notificato e verificato da parte del Presidio Multizonale di Prevenzione di Bologna (oggi ISPSEL).  

6. Protezione acustica  

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla protezione acustica degli ambienti confinanti e/o comunque limitrofi.  

Il rumore trasmesso all’esterno dell’esercizio non dovrà superare rispettivamente di 5 e di 3 dbA il rumore di fondo abituale riferito al periodo diurno e notturno.  

7. Prevenzione incendi  

Ove occorra, il rilascio del certificato prevenzione incendi dovrà essere prodotto esplicito parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF.  

E’ comunque vietata l'’installazione di qualsiasi apparecchio a fiamma libera in locali privi di aerazione diretta dall’esterno.  

ART. 8

D.P.R. 19/03/1956 n. 303

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.  

In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.  

L'Ispettorato del lavoro (*), d’intesa con l'’ufficiale sanitario (**), può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive semprechè siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, all’aerazione, all’illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.  

(*) Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  

(**) Servizio Igiene Pubblica

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