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Dopo l’apposizione della
fiducia da parte del Governo, la Camera ha dato l’ok al ddl di conversione
del DL 78/2010.
La Scia
Una vera novità e l’attività edilizia
e di impresa, con la Scia, Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
che sostituisce la Dia, la Dichiarazione di Inizio Attività, e ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta. Sono
comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli utili per l’esercizio
di nuove attività. Si tratta di una procedura semplificata, che
ricorre all’autocertificazione del richiedente: Comunque con essa non è
possibile in riferimento ad atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del
patrimonio cultuale e paesaggistico e dell’ambiente.
Lavori in edilizia
Ora è possibile iniziare dei lavori di
edilizia nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta,
senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma
restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera
da parte degli organi tecnici. Nel caso in cui venga accertata una carenza
dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine
vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio
di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale,
l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. Come recita la normativa
in oggetto.
Sanatoria catastale
E' stata confermata la sanatoria catastale per
procedere alla razionalizzazione del catasto attraverso l’emersione dei
cosiddetti “immobili fantasma”. Gli enti avranno la possibilità
di un monitoraggio puntuale del territorio. Per questo è stata data
ai Comuni la possibilità di accedere alle banche dati e alle informazioni
dell’Agenzia del Territorio.
L’Agenzia del Territorio può sostituirsi
ai Comuni per il controllo dei fabbricati rurali, quelli in corso di costruzione
e quelli che acquisiscono l'abitabilità. Ai Comunii resta il potere
di prevedere sanzioni successive ai controlli in materia di edilizia e
urbanistica.
Passaggi di proprietà
Gli atti pubblici e le scritture autenticate
tra vivi per il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti
reali sugli immobili esistenti devono contenere, oltre a tutti i riferimenti
catastali, anche le planimetrie e le dichiarazioni sulla conformità
dello stato di fatto a quello risultante dai documenti.
Le dichiarazioni, oltre che rese dagli interessati,
possono essere sostituite da una attestazione di conformità rilasciate
da un tecnico abilitato che si assume tutta la respinsabilità civile
e panele. La regolarizzazione può avvenire anche dopo la stipula
dell'atto.
Norme
sulle detrazioni per ristrutturazioni
D'ora in poi (a partire dal 1° luglio 2010)
le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto del 10%,
sulla base imponibile, sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono
delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento
di ristrutturazione o di riqualificazione energetica. Al destinatario del
bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.
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Snellimento
procedure
La manovra prevede lo snellimento delle procedure
legate alla conferenza di servizi. Pertanto il silenzio assenso vale anche
per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute e
della pubblica incolumità. In caso di dissenso delle amministrazioni
di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo
accordo delle Regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni.
In assenza di accordo il Governo procede comunque con delibera del CdM.
Normativa di riferimento:
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Legge dello Stato 30/07/ 2010 n. 122
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica
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Decreto Legge 31/05/ 2010 n. 78
Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
(Suppl. Ordinario n.114) |
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