Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n.495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. (Art. 1 Cod. Str.) Relazione annuale
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio
sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della
sicurezza stradale e' trasmessa alla Presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti
e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi
dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche
e private, particolarmente qualificate nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30
aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa
conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.
2. (art. 2 Cod. Str.) Classificazione delle strade
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione delle
strade statali esistenti alla data del 10 gennaio 1993 è predisposto
sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181,
rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 13,
comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno costruite successivamente
all'entrata in vigore del codice, sono classificate
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e con le modalità
e nei termini di cui al comma 3.
2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il Ministero
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale trasmette i dati necessari per la classificazione
e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli dalle acquisizioni
di cui all'articolo 13, comma 8, del codice, agli enti tenuti al parere
richiesto dall'articolo 2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono
il loro parere all'Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il
decreto di classificazione è soggetto a registrazione nell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura
indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono dalla
definizione del collaudo del la strada. Se la strada entra in esercizio
prima dello scadere dei termini suddetti, all'atto della definizione
del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, emette una
classificazione provvisoria secondo i criteri di legge.
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi
a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616,
articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati
dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede
alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei
lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale
di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni,
previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova
costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene
rispettata l'ulteriore procedura prevista dal comma 4.
6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione,
è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene
rispettata l'ulteriore procedura prevista dal comma 4.
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel
Bollettino regionale.
8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del
codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione
connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2, comma
2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno
caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2,
comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.
9. Nell'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica,
per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n 922, ed i
relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge
sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva
rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del codice.
3. (art. 2 Cod. Str.) Declassificazione delle strade
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto
di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro
dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione,
nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle
strade.
2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade
statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali
e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal
competente assessorato. La procedura di declassificazione è
disciplinata dall'articolo 2, comma 4.
3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche
tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione
dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali
di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di
declassificazione.
4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato
competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di
utenti della strada.
5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale,
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo
226 del codice.
6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel
Bollettino regionale.
4. (art. 2 Cod. Str.) Passaggi di proprietà fra enti proprietari
delle strade
1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti,
ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in
funzione delle caratteristiche di cui alle lettere A, B e C dell'articolo
2, comma 6, del codice, si rende necessario il trasferimento di
strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi
avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dei compartimenti ANAS competenti, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione
dell'ANAS. Per le strade non statali il decreto è emanato dal
Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari
interessati, con le modalità previste dall'articolo 2, commi
4, 5 e 6.
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali
dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del
tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade
statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti
alla provincia o al comune.
4. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve formare
oggetto di apposito verbale da redigersi entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per i tratti di strade
statali dismessi a seguito di costruzione di varianti e per i tratti
di strada interni agli abitati regolarmente delimitati come traverse in
terne, la consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve avvenire
entro sessanta giorni dalla notifica effettuata dal Capo del
compartimento dell'ANAS competente.
5. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada,
o tronco di essa, non interviene nel termine fissato,
l'amministrazione cedente è auto rizzata a redigere il relativo
verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare
all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il
verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada
dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono
riportati gli estremi del verbale richiamato.
6. L'ente cedente la strada. o tronco di essa, è tenuto a comunicare
le variazioni di classifica conseguenti all'applicazione dei commi
precedenti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo
226 del codice.
5. (art. 3 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio
1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle
singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie
materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità
anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n 236.
6.
7.
8.
13.
(al comma 2, capoverso B), lettera g), le parole «purché
muniti di carta di circolazione», sono state soppresse dall'articolo
34 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472)
15.
26.
1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione,
lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità
dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere
inferiore a 3 m.
2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del
codice, le di stanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere
inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione
delle strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.
2-bis Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4
del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o
trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per
tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi,
le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere Inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non
sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze
minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi
previsti o in corso di realizzazione.
2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati,
da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di
qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono
essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-quater,
non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini
della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze
minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti
edilizi previsti o in corso di realizzazione.
3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere
inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza
a completamento del ciclo vegetativo e comunque non
inferiore a 6 m.
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a
carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno
non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica
anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte
in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari,
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli
emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può
essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni
di
altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma
4, e per quelle di altezza inferiore a 1 m sul terreno se
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm da suolo.
27. (art. 17 Cod. Str.) Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri
abitati
1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati da determinarsi
in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle
seguenti norme:
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio
superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati
all'articolo 26;
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio
inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso
le
proprietà latistanti, dalla corda congiungente
i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine
stradale indicata dall'articolo 26 in base
al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta
corda.
28. (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri
abitati
1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati,
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e
conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono
stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine
stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere
inferiori a:
a) 30 m per le strade del tipo A;
b) 20 m per le strade del tipo D ed E;
c) 10 m per le strade del tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati,
da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di
qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono
inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite,
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della
circolazione.
articoli da 29 a 43 (omissis)
44 (art. 22 cod. str.) accessi in generale.
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una
strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata
laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi
a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e
per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni
di intersezione di cui all'articolo 2 del codice. Gli accessi misti
presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e
di quelli a livelli sfalsati.
45 (art. 22 cod. str.) accessi alle strade extraurbane.
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati
a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra
loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati
purché realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra loro,
misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
4. Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione
devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da
consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento
degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi
e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità
della
zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione
per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di
quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga
che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità
della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni
esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di
strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non
sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità
per le
intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in
zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti
condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali
di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da
evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque
sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero
tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire
dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti dall'ente proprietario della
strada per la sola zona insistente sulla strada; al privato spetta
la costruzione e la manutenzione dell'accesso ricadente sulla proprietà
privata. Le spese per la manutenzione degli accessi privati
sono a carico dei titolari dell'accesso anche per la parte cui provvede
direttamente l'ente proprietario della strada.
46 (art. 22 cod. str.) accessi nelle strade urbane. passo carrabile.
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente
proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica
vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle
intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari
allo spazio di frenata risultante dalla velocità
massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale
che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà
laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere
prevista una
separazione dell'entrata carrabile da quella
pedonale .
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3,
comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo
44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella
zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con
l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il
divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il
posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta
di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe
destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del
1993 .
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga
direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle
condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da
favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà
essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della
carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per
obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della
godibilità della proprietà privata, non sia possibile
arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica
dei
cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito
derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi
alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade
senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per
cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio
alla fluidità della circolazione .
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per
motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono
essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma
2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo
allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione
.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori
a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già
esistenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in
cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di
cui all'articolo 22, comma 2, del codice .
articoli da 47 a 119 (omissis)
120. (art. 39 cod. str.) segnali di fermata, di sosta e di parcheggio.
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che
forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74).
Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il
divieto di
sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi
ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in
assenza di iscrizioni integrative, indica
che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore
notturne.
Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni
integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 22.
Il
segnale può essere corredato da pannelli
integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata
del
divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della
settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto
(pannello
integrativo
modello II.3);
2) le eccezioni
per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b;
3) i periodi
relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni
di pulizia della sede
stradale mediante
macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2
o, in
versione integrata,
modello II.8/a).
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75).
Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni
integrative sono vietate in permanenza la
sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario
del
veicolo. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO
DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni
orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può
essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare
per un tempo indeterminato, salvo diversa
indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi
per
indicare con valore
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig.
II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78).
Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali,
in
corrispondenza della quale vige il divieto
di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni
normali
di 40x60 cm e dimensioni maggiorate di 60x90
cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario
della strada che rilascia l'autorizzazione,
in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata
indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione
comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al
pubblico transito, l'autorizzazione è
concessa dal Comune.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta
e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel
caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere
apposta l'indicazione "0 - 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione
e
la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare
l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni al
divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per
le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA
CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare
all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto
segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione,
si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA
RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche
per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i
veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili
del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico
interesse e di soccorso, ovvero a veicoli appartenenti o in servizio
per conto dello stesso ente proprietario della strada, limitatamente
alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente
indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere
corredati di pannello integrativo modello II.1 o
modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di
veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in
formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali
di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe
ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma
1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a
fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito
per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri
abitati o nelle località turistiche.
articoli da 121 a 406 (omissis)
ALLEGATI (omissis) |