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Decreto Ministeriale 06/10/2005
Ministero per i Beni e
le Attività Culturali
Individuazione delle
diverse tipologie di architettura
rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri
tecnico-scientifici
per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre
2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della
architettura rurale
(Gazzetta ufficiale 12/10/2005 n. 238)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante
«Disposizioni
per
la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di
seguito denominata «Legge»;
Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Decreta:
Art.
1.
Tipologie di architettura rurale e discipline
applicabili
1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art.
1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed
insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che
siano testimonianze
significative, nell'ambito dell'articolazione e della
stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del
territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità
rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali,
dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone
parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla
residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le
testimonianze materiali
che concorrono alla definizione di unita'
storico-antropologiche riconoscibili, con particolare
riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e,
in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
3. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi
delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le
recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro,
le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o
produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di
canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i
sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri
temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli
elementi e i segni della religiosità locale.
4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il
comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o
etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni
culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si applicano
le relative disposizioni di tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie
di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati
dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni
comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il
comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia
urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri
tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.
Art.
2.
Interventi ammissibili a contributo
1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge
le unità d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per
le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da
consentire un
uso compatibile con le caratteristiche originarie.
2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati
alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e
spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni
agrari.
3. Nell'ambito dell'unità minima d'intervento, previa redazione
di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del
progetto
e volti a documentare analiticamente i caratteri
storico-architettonici
e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:
a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni,
nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali
inidonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e
aziendali;
b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi
interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento
tecnologico e funzionale;
c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate
esigenze abitative, produttive ed aziendali, purché non ne
compromettano l'immagine architettonica e la struttura
storica;
d) la ricostituzione di edifici non piu' abitati o utilizzati
le cui strutture in elevazione si siano anche in parte
mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici
identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante
idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni
agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della
legge.
4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il
mantenimento della struttura architettonica e del tessuto
insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi,
sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi
ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge,
porticati. E' vietata qualsiasi modificazione dimensionale
delle aperture esistenti, nonché la realizzazione di
nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto
esteriore dell'edificio.
5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio
di attivià agricole che richiedano maggiori superfici o
volumetrie,
a condizione che ne sia dimostrata la necessita' ai fini
dell'esercizio delle attività stesse. A tal fine è consentita
l'aggiunta di parti nuove, purchè compatibili con le
parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie
locali.
6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone
sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano
interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2
febbraio 1974, n. 64 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art.
3.
Specifiche tecniche
1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di
adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di
regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla
tradizione locale.
2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il
ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle
murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in
continuità con le
caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai
in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro
caratteristiche costruttive. La conservazione, la
manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono
attuati con tecniche definite in continuita' con le
caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese
agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti
salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e
la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote
d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai
fini della sicurezza sismica, si renda necessario
il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
4.
4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il
restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati
sulla base della valutazione analitica delle tecniche
tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni.
Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in
pietra o in laterizio,
al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX
secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e
rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è
di norma vietata.
5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni è
sottoposto alle limitazioni derivanti dal
mantenimento dell'omogeneità tecnologica propria della
tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati
materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi
propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non
potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio
anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini,
le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura
e apertura di vani che siano espressione della tradizione
locale sono preferibilmente conservati o restaurati;
altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o
simili agli originali.
6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le
pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati
(acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di
recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono
mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e
consistenza materiale, di
struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi
o sostitutivi con materiali non conformi.
7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento
e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino
la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva
degli ambiti storico-antropologici di riferimento.
Art.
4.
Comitato paritetico per l'architettura rurale
1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di
prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione
della legge, è istituito il Comitato paritetico per l'architettura
rurale, di
seguito indicato come «Comitato».
2. Il Comitato è costituito da tre rappresentanti del
Ministero per i beni e le attività culturali, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e cinque rappresentanti della
Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per
l'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi di esperti
anche appartenenti ad altre amministrazioni.
3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e
le attività culturali per l'emanazione di direttive ai
competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge.
Inoltre, il Comitato svolge attività di studio ed analisi
delle problematiche attinenti all'architettura rurale. Il
Comitato esercita in materia funzioni consultive nonche'
funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura
rurale.
Art.
5.
Modalità di collaborazione
1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali
è allestito il sistema informativo dei dati relativi alle
tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli
eventuali sistemi regionali.
2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica
al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai
pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della
legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le
regioni possono stipulare accordi con i competenti uffici
ministeriali del Ministero per i beni e le attività culturali,
nonché con il Ministero delle politiche agricole e forestali e
con il Ministero dell'ambiente e del territorio per
l'individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti
nel proprio territorio e l'elaborazione
d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione
e valorizzazione.
In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Roma, 6 ottobre 2005
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Buttiglione
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
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