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Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3
Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge
6 luglio 2002, n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
Visto l'articolo 11, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137, che delega il
Governo ad adottare uno o piu'
decreti legislativi correttivi o
modificativi dei decreti legislativi
gia' emanati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 19
settembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione
parlamentare di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300
1. L'articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). -
1. Il Ministero si articola in quattro
dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali
generali, costituiti dalle
dieci unita' in cui si articolano
i dipartimenti, nonche' in due
uffici dirigenziali generali presso
il Gabinetto del Ministro. Sono
inoltre conferiti ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, due
incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale presso il
collegio di direzione del Servizio
di controllo interno del
Ministero.
2. I dipartimenti esercitano le
proprie funzioni nell'ambito delle
seguenti aree funzionali di cui
all'articolo 53:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
d) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresi',
in diciassette uffici
dirigenziali generali, costituiti
dalle direzioni regionali per i
beni culturali e paesaggistici,
e negli altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento
degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell'articolo
4.».
Art. 2.
Il Ministro
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 20 ottobre?1998, n. 368, e successive modificazioni,
le parole: «dal segretario
generale del Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Capo del
dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici».
Art. 3.
Organi consultivi
1. L'articolo 4 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Organi consultivi).
- 1. Sono organi consultivi del
Ministero:
a) Il Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici;
b) i Comitati tecnico-scientifici;
c) i Comitati regionali di coordinamento;
d) gli altri organi istituiti in
attuazione delle vigenti
disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e
le incompatibilita' dei membri
degli organi consultivi sono stabiliti
ai sensi dell'articolo 11,
comma 1.».
Art. 4.
Organizzazione del Ministero
1. L'articolo 6 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni e' sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Organizzazione del
Ministero). - 1. L'organizzazione del
Ministero e' stabilita ai sensi
dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni.
2. Restano in vigore le norme relative
all'Archivio centrale dello
Stato, alla Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele II ed agli
istituti di cui agli articoli 12,
17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, nonche' agli
istituti di cui all'articolo 1
della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Presso il Ministero e' istituito
l'Istituto centrale per gli
archivi con compiti di definizione
delle modalita' tecniche per
l'inventariazione e la formazione
degli archivi, di ricerca e studio,
di applicazione di nuove tecnologie.
L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto sono disciplinate
con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i
medesimi provvedimenti possono
essere riordinati gli organi e gli
istituti di cui al comma 2, possono
essere individuati ed organizzati
quelli di cui all'articolo 8 e
possono essere costituiti istituti
speciali per lo svolgimento di
compiti di studio, ricerca,
sperimentazione e documentazione,
consulenza tecnico-scientifica alle
amministrazioni pubbliche e ai
privati, elaborazione di norme e
standard metodologici per il settore
di appartenenza.».
Art. 5.
Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici
1. L'articolo 7 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Direzioni regionali
per i beni culturali e paesaggistici).
- 1. In ogni regione a statuto
ordinario, nonche' nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna,
sono istituite le direzioni
regionali per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i
beni culturali e paesaggistici sono
articolazioni territoriali, di
livello dirigenziale generale, del
dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici ed hanno sede nel
capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale
per i beni culturali e
paesaggistici e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive?modificazioni, previa comunicazione al presidente
della regione,
sentito il capo del dipartimento
per i beni culturali e
paesaggistici.
4. Le direzioni regionali si articolano
negli uffici dirigenziali
operanti in ambito regionale, nei
limiti della relativa dotazione
organica, individuati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina
e dirige le attivita' degli
uffici di cui al comma 4, esercitando
le funzioni di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, e conferisce gli
incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del
medesimo decreto legislativo, sentito
il direttore generale competente
per materia.
6. I compiti e le funzioni dei
direttori regionali per i beni
culturali e paesaggistici sono
stabiliti ai sensi dell'articolo 11,
comma 1. I medesimi provvedimenti
prevedono che i direttori regionali
possono essere contemporaneamente
titolari delle soprintendenze
dotate di autonomia istituite,
nell'ambito della stessa regione, ai
sensi dell'articolo 8.».
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari di
cui all'articolo 54, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come modificato dall'articolo
1 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le norme
sull'organizzazione degli uffici
vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
3. Il numero dei membri degli organi
consultivi, individuato con i
provvedimenti di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, come modificato
dall'articolo 3 del presente
decreto, non potra' in ogni caso
eccedere quello vigente alla data di
entrata in vigore del presente
decreto.
4. Per un periodo di tre anni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, possono inoltre
essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti
appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico
ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo. 5.
Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma
2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto,
e' compensato con la riduzione di sedici unita' della dotazione organica
dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista
dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore
onere derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato rendendo
indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del
conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai dirigenti preposti
alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico
di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni».
Art. 7.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore delle norme
regolamentari di cui all'articolo
54, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dall'articolo 1
del presente decreto, e' abrogato
l'articolo 5 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
2. E' abrogato l'articolo 1, comma
6, della legge 12 luglio 1999,
n. 237.
3. Dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, come modificato dall'articolo
4 del presente decreto, relativi
all'individuazione ed alla organizzazione
degli istituti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo n. 368 del 1998, e'
abrogato l'articolo 9 della legge
8 ottobre 1997, n. 352.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004 |
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