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Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricità.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria
ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n.
39, è finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili
alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario
in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le
aree montane.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti innovabili programmabili: impianti
alimentati dalle biomasse e alla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima
fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi,
di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque
non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati
dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera
b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando
sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti
di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia
elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico,
alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità
prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili,
la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità
ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio,
ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità
di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride,
calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità,
compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni
(consumo interno lordo di elettricità);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche
non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica
con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività
di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della
rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b),
c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la
connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b),
c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione
di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione
delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
Art.
3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo
di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata
agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE,
sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché
dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno
2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici
connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione
delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì
la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità' degli incentivi
alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano
maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della
direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni
due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e
la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della
rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al
Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali,
di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che
indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare
tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il
contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili
nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali,
di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di
cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine
di cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure
autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al
mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali
provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della
relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata,
ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo
3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto
conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
Art. 4.
Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo,
deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo
11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali,
nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il
Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima
quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali
decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro
il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai
sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore
della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas
i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi
delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati
correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno
precedente dal soggetto.
Art. 5. Disposizioni
specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati
dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione
di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione
con la quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui
di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività
di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche,
normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione
energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per
la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva,
delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le
aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa
a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità
e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione
degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non
destinati all'attività' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità,
per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili
a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della
legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas
a effetto serra mediante attività forestali;
f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica
dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare
da attività zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi
di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione
delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da
un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
da un membro designato dal Ministero delle attività produttive,
da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato
dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri
designati dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso,
né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero
delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse
strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese
per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito
delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo
delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché
del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì
delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai
sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione
delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione
delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali
e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non
possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a
20 kW
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina
delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale non superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita
la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da
fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento,
a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso
e all'utilizzo della rete elettrica.
Art. 7. Disposizioni
specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla
fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato
e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione
con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità'
dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante,
di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione
dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al
Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art.
8. Disposizioni specifiche per le centrali ibride
1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al
Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali
abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto
disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda
per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno
solare in corso qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna
centrale, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel
dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia
elettrica dell'impianto nello stesso periodo.
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore
della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma
settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota
settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore
al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve
garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo
tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella
produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento
di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente
rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato
elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9
maggio 2001, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite
dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12
si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride,
inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore
a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare
che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata
in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità
complessiva di energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione
delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio
dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite
dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
Art. 9. Promozione
della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili
1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata,
stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma
quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca
e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi
finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in
particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri
di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e
la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione
in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle
tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti,
nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica
dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi
inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo,
nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali
e annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle
parti.
Art. 10. Obiettivi indicativi
regionali
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione
tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili
sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di
cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle
risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto
territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di
conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo
di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive
rispetto a quelle nazionali.
Art.
11. Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili
1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su
richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata
«garanzia di origine».
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del
presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma
1, nonché dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione
annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata
con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio
della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal
produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata
annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata
dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte
energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità,
la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione
netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione
imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore
e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione
di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato
nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione
di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con
le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della
rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali
viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare
che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti
energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato,
anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia
di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine,
dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è
subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal
richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente
decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni
applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli
sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito
del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche
in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite
le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di
origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili
rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali
in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo
e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della
rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza
definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art.
12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai
sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno
vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro
soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino
dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta
giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo
2, comma 2, lettere b) e c) (leggasi: «articolo 2, comma 1, lettere
b) e c) » - n.d.r.) per i quali non è previsto il rilascio
di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi
3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà
tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva
non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti
di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.
E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al d.P.R. 25 luglio
1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché
di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al
comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un
corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti
eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti.
Art.
13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto
alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo
11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel
sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza
uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione
di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di
cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete
nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti
Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992,
n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti
nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa
disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore
della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti
di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per
quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella
ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate
ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990,
n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente
agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli
1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta
del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità
per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento
a condizioni economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato.
Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma
3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato,
secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato.
Art.
14. Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche
direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione
del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard
tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la
connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione
dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva
di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione
tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per
la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando
altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare
al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei
quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono
quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di
ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle
condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle
eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione
di nuovi impianti;
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti
i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle
infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori
già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori
di rete traggono dalle connessioni.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede
il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili
le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime
de costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina
di cui al comma 1.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti
eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di
trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche,
quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.
Art.
15. Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili
e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla medesima
legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è svolta
una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili
e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004,
2005 e 2006.
Art. 16.
Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi
finali dell'energia
1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza
negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività di
monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza
negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse
a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare
la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione
e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali
ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare
la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse
e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili
e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a
10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate
all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto
ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più
di venti esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio
e ne sono organizzate le attività.
4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione
di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali
le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con
quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore
energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura,
nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in
relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia
elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità' per
l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale
riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al
presente comma è nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma
6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture
fisiche disponibili.
Art. 17.
Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del
regime riservato alle fonti rinnovabili
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e),
della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di
trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche
rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure
promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati
dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto,
agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti
rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto,
fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto
previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1,
comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo
primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite
nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002,
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari
e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale
sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti
ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali,
del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto
stabilisce altresì:
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto
utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti
e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle
fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3.
Art. 18. Cumulabilità
di incentivi
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può
ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel
che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto,
non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti
dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione
delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
Art.
19. Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità
del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali
e delle relative norme di attuazione.
Art.
20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del
mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo
13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle
imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato.
Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa,
ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime
del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità
prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano
farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n.
49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati
verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione
europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente
alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili,
l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno
da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo
5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto
di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi,
l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità
importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula
di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello
Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che
l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita
come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva
2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni
richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere
rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti
ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità
da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti
di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti
ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il
Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero
da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato
in otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da
eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità
da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella
prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo
di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere
elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su
una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere
utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati
verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica
da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica
in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo
anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate
le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14,
comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate. |
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