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Edilizia residenziale e sfratti
(Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art. 1 - 2 (omissis) 
Art. 3 
Art. 4 - 5 (omissis) 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9
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Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

Artt. 1 e 2 (omissis) 

Art. 3 

1. Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la 
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di 
provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle 
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro. 

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire. 

3. Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. 

4. Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, 
direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento. 

5. I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune. 

6. Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

7. Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la 
relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei. 

Artt. da 4 a 5-quater (omissis) 

Art. 6 

1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dal l'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento. 

2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è 
richiesta l'approvazione regionale ne alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi 
pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni. 

3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate 
quando si tratti di interventi: 
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con 
quelle comunali; 
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona. 

4. (omissis) 

5. (omissis) 

Art. 7 

1. Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge medesima. 
(comma implicitamente abrogato, in assenza di vincoli, dall'articolo 4, commi da 7 a 15, del decreto-legge n. 398 del 1993, 
convertito dalla legge n. 493 del 1993) 

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non 
sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497: 

     a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
     b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; 
     c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere. 

3. Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta 
qualora il sindaco non si pronuncia nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando 
comunicazione al sindaco del loro inizio. 

4. Non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. 

5. Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 del presente decreto. 

Art. 8 

1. [Fino al 31 dicembre 1984] (termine soppresso dall'articolo 23, comma 4, legge n. 179 del 1992) La domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. 

2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali. 

3. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme del lo Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti. 

4. La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto deve essere corredata dei 
provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma. 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici 
attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la 
concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data. 

6. Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente art. 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici. 

7. Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

8. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima. 

9. I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 
La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'art. 373 del Codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. 

10. Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni. 

11. In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. 

12. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve 
indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in 
contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste. 

(il procedimento di cui all'articolo 8 dev'essere coordinato con il procedimento di cui all'articolo 4, commi da 1 a 4, del 
decreto-legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 del 1993) 

Art. 9 

1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica. 

2. Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

3. L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la con cessione è affidato al comune sulla base dello 
stato di famiglia. 

4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto. 

5. La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del Codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario. 

6. (omissis)