Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti
Artt. 1 e 2 (omissis)
Art. 3
1. Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione
primaria di aree edificabili ad uso residenziale la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni
con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di
provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi,
mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione
dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione
del consiglio comunale, le aree da acquisire.
3. Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma
dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è
disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli
effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
4. Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle
aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e,
direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale
redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto
che deve eseguire l'intervento.
5. I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente
sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate
mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione
dell'avviso stesso all'albo del comune.
6. Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente
articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi
dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed
8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
7. Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni
possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la
relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da
stipulare con soggetti ritenuti idonei.
Artt. da 4 a 5-quater
(omissis)
Art. 6
1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dal
l'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni
indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono
tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento
regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale,
turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è
richiesta l'approvazione regionale ne alcun parere preventivo di altre
amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi
pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione
le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate
quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo
31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere
di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con
quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
4. (omissis)
5. (omissis)
Art. 7
1. Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui
alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si
applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge medesima.
(comma implicitamente abrogato, in assenza di vincoli, dall'articolo
4, commi da 7 a 15, del decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito dalla legge n. 493 del 1993)
2. Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché
conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non
sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089,
e 29 giugno 1939, n. 1497:
a) le opere costituenti pertinenze od impianti
tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
b) le occupazioni di suolo mediante deposito
di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i reinterri e
gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione
del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta
qualora il sindaco non si pronuncia nel termine di sessanta giorni.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
4. Non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione del sindaco
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
5. Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni
del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 del presente decreto.
Art. 8
1. [Fino al 31 dicembre 1984] (termine soppresso dall'articolo 23, comma
4, legge n. 179 del 1992) La domanda di concessione ad edificare per interventi
di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero
del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia
stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.
2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione
al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri
dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria
dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni
degli organi comunali.
3. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto
da norme del lo Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio
della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine
di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono
assentiti.
4. La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'art.
7 del presente decreto deve essere corredata dei
provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire
siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi
da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici
attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore
della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la
concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti
urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.
6. Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze
di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente art.
7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano
state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti
edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a
tutela dei beni ambientali ed architettonici.
7. Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge
28 gennaio 1977, n. 10.
8. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza
del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati
progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma,
tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune
per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione
della istanza medesima.
9. I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti
a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia,
un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche
ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati il certificato
conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono
modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi
dell'art. 373 del Codice penale, conforme al certificato previsto dal presente
comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato
il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio In tal caso
si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente articolo.
10. Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data
entro sessanta giorni.
11. In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano
le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma
del presente articolo.
12. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite
ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve
indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative
e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in
contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine
non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere
alle modifiche richieste.
(il procedimento di cui all'articolo 8 dev'essere coordinato con il
procedimento di cui all'articolo 4, commi da 1 a 4, del
decreto-legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 del 1993)
Art. 9
1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare
la propria prima abitazione, il contributo di cui all'art. 3 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita
per l'edilizia residenziale pubblica.
2. Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono
rispondere ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 457.
3. L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente
la con cessione è affidato al comune sulla base dello
stato di famiglia.
4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente
articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione
mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà
dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione
dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è
tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria
e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
5. La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti
degli articoli 2643 e seguenti del Codice civile, a cura del comune ed
a spese del concessionario.
6. (omissis) |