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Legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Legge obiettivo - Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive.
(Gazzetta ufficiale 27/12/2001 n. 299)
testo in vigore dall'11-1-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle
attività' produttive)
1. Il Governo, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private
e gli
insediamenti produttivi strategici
e di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione
e lo sviluppo del
Paese. L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
a mezzo di un programma, formulato
su proposta dei Ministri
competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta
delle
regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel
Documento di
programmazione economico-finanziaria,
con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare
le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma
il Governo procede secondo finalità' di riequilibrio socio-economico
fra le aree del territorio nazionale. Il programma
tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di
infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione
dello stesso. Il
Governo indica nel disegno
di legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni, le
risorse necessarie, che
integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della
presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo e' delegato
ad emanare, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più' decreti
legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla
celere realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti
individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure
per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di
cui al comma 1 e
comunque nel rispetto del disposto dell'articolo
2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come
modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo
un
regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16,
19, 20,
21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater
della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonché' alle
ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie,
nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare
e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture
e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure
da seguire in sostituzione di
quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime
non superiore a sei mesi
per la approvazione dei progetti
preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la
regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i
comuni interessati, e, ove prevista, della
VIA; definizione delle
procedure necessarie per la dichiarazione
di pubblica utilità',
indifferibilità ed urgenza e per
la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non può' superare il termine
di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati,
con previsione di
responsabilità' patrimoniali in
caso di mancata tempestiva
risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai
presidenti delle regioni
interessate, del compito di valutare le proposte
dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo,
di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti
concessori ed autorizzatori
necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista,
della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte
ed assicura il
supporto necessario per attività'
del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica,
di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono
con i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina
in materia di conferenza di
servizi, con la previsione della facoltà',
da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi
e autorizzazioni
comunque denominati, di proporre, in detta conferenza,
nel termine
perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti
migliorative
che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali
delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in
conferenza sono valutate dal CIPE ai
fini della approvazione del
progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza
pubblica nel rispetto
delle direttive dell'Unione europea,
della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale
o
concessionario;
f) disciplina dell'affidamento
a contraente generale, con
riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio
del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi
mezzo di
un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto
aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario
di opere pubbliche per l'esclusione
dalla gestione dell'opera
eseguita ed e' qualificato per specifici
connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere
relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario
alla realizzazione dell'opera in tutto
o in parte con mezzi
finanziari privati, per la liberta' di
forme nella realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato
complessivo del rapporto che
lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo
rischio; previsione
dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per
il soggetto aggiudicatore, nel
caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi
pubblici, di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza
pubblica e di scelta dei fornitori
di beni o servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del 1994 per tutti gli aspetti
di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla
vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli
stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate
a
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita'
degli
strumenti giuridici; in particolare, in
caso di ricorso ad un
contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando
la sua
responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione
delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni
caso,
la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti
prescritti
per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una
societa' di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata
legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione
di istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico-operative
gia' indicate dallo
stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai
sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero
di
avvalersi di altri strumenti finanziari,
con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione,
anche da parte di
soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei
medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle
riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte
a valutare, ai fini di
una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti
di terzi ai
quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione
di opera pubblica unita a
gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita'
potenziale
della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati
in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico
dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o
servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente
all'opera
realizzata, nonche' della possibilita' di fissare
la durata della
concessione anche oltre trenta
anni, in relazione alle
caratteristiche dell'opera, e di consentire
al concessionario di
affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo
delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE
relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in
sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto
dei piani finanziari allegati alle
concessioni in essere per i concessionari
di pubblici servizi
affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula
dei contratti di progettazione,
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme
di
tutela risarcitoria per equivalente,
con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione,
per tutti gli
interessi patrimoniali, della tutela cautelare al
pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo
delle opere entro
termini perentori che consentano, ove
richiesto da specifiche
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche
esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi
previsti dal comma 2 sono emanati
sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello
delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta
giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione
possono essere emanate disposizioni correttive
ed integrative dei
decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo
gli stessi principi e criteri direttivi.
Il Governo integra e
modifica il regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle
previsioni
della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il
Governo e' delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE,
integrato dai presidenti delle regioni
interessate, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari,
uno o
piu' decreti legislativi recanti l'approvazione
definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti
di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto
al
comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono
fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
previste
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni
e autorizzazioni edilizie, a
scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a
semplice denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo
4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo
2,
comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo
4, comma 7,
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive
della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del
calcolo
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie
per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi
ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi
che sono stati
approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge,
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve
avvenire entro
trenta giorni dalla richiesta degli interessati;
in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione,
purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella
quale venga asseverata l'esistenza di
piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le
addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici
diversi da quelli indicati alla lettera
c), ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di
versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli
interventi di cui al comma 6 che
riguardino immobili sottoposti
a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo
rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni
di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo
unico
delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine
di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio
dell'attivita', di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398,
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione
della
denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva
di
effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993,
n. 398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni
a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
Le regioni a statuto
ordinario, con legge, possono individuare
quali degli interventi
indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione
edilizia o ad
autorizzazione edilizia.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento
e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 dicembre 2002,
un decreto legislativo volto a introdurre
nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui
all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, e successive
modificazioni, le modifiche strettamente necessarie
per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita'
di gestione dei rifiuti
la cui classificazione e' stata modificata
con la decisione della
Commissione europea 2001/118/CE del 16
gennaio 2001 inoltrano
richiesta all'ente competente, entro trenta giorni
dall'entrata in
vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione
ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo
30 del medesimo decreto legislativo, indicando
i nuovi codici dei
rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei
rifiuti. L'attivita' puo' essere proseguita fino all'emanazione
del
conseguente provvedimento da parte dell'ente competente
al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni
di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette
alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita'
gia' in
essere.
16. Con riferimento alle
competenze delle regioni, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n.
22 del 1997, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni
emanano norme affinche' gli uffici pubblici
coprano il fabbisogno
annuale di manufatti in plastica con
una quota di manufatti in
plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera
b), dell'articolo 7 ed il comma 1,
lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 22 del
1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo,
anche
di gallerie, non costituiscono rifiuti
e sono, percio', escluse
dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo,
anche
quando contaminate, durante il
ciclo produttivo, da sostanze
inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione
e
costruzione, sempreche' la composizione media dell'intera
massa non
presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti
di cui al comma 17 e' verificato
mediante accertamenti sui siti di destinazione
dei materiali da
scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato
1,
tabella 1, colonna B, del decreto
del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, e successive
modificazioni, salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma
17 si intende per effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati anche la
destinazione a differenti cicli di produzione
industriale, ivi
incluso il riempimento delle
cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata
dall'autorita' amministrativa competente, a
condizione che siano
rispettati i limiti di cui al comma
18 e la ricollocazione sia
effettuata secondo modalita' di
rimodellazione ambientale del
territorio interessato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 374):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti),
dal Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti
(Lunardi), dal Ministro delle
attivita'
produttive
(Marzano) e dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
(Matteoli) il 3 luglio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici)
e 13a (Territorio),
in sede referente, il 3 luglio 2001 con
pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, Giunta per gli
affari
delle Comunita' europee e parlamentare per
le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 11, 12, 17,
18, 19, 20 e
25 luglio 2001.
Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2001 e approvato il
3 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1516):
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in
sede
referente, l'11
settembre 2001 con pareri delle commissioni
I, II,
V, VI, VII, IX, X, XIV e Parlamentare
per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII Commissione l'11, 12, 13, 18, 19,
26 e 27 settembre
2001 e il 9 ottobre 2001.
Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 2001 (atto n.
1516/A - relatore
on. Armani).
Esaminato in aula il 19 settembre 2001,
l'11, 15,
16 ottobre 2001
e approvato con modificazioni il 17 ottobre
2001.
Senato della Repubblica (atto n. 374/B):
Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici)
e 13a
(Territorio), in sede referente, il 18 ottobre 2001
con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 20, 21, 27, 28 e
29 novembre.
Esaminato in aula il 29 novembre 2001 e approvato il
6 dicembre 2001.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei
decreti
del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art.
1:
- Il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo
28 agosto 1997,
n. 281, e' il seguente.
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse
comune delle regioni, delle province, dei
comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega,
dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque
rappresentano
le citta' individuate dall'art. 17 della
legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e'
convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri
o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali
o, se tale incarico non e' conferito,
dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter) della
legge 5 agosto
1918, n. 468, e' il seguente:
"i-ter) norme che comportano aumenti
di spesa o
riduzioni
di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente
al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione
di interventi di carattere localistico
o
microsettoriale.".
- Il testo dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del
27 giugno 1985 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie
affinche', prima
del rilascio
dell'autorizzazione,
i progetti per i quali si prevede un
impatto
ambientale importante, segnatamente per la loro
natura,
le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino
oggetto di una
valutazione del loro impatto. Detti progetti
sono definiti
nell'art. 4.
2. La valutazione dell'impatto ambientale puo' essere
integrata
nelle procedure esistenti di autorizzazione dei
progetti
negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,
in altre
procedure o nelle procedure da stabilire per
raggiungere
gli obiettivi della presente direttiva.
2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura
unica per soddisfare
i requisiti della presente direttiva e
quelli
della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del
24 settembre
1996, sulla prevenzione e il controllo
integrati dell'inquinamento.
3. Gli Stati membri, in casi eccezionali,
possono
esentare
in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni
della presente direttiva. In questi casi gli
Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma
di
valutazione
e se si debbano mettere a disposizione del
pubblico le
informazioni cosi' raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le
informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui
e' stata concessa,
c) informano la Commissione, prima del
rilascio
dell'autorizzazione,
dei motivi che giustificano
l'esenzione
accordata e le forniscono le informazioni che
mettono eventualmente
a disposizione dei propri cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti
ricevuti
agli altri Stati membri. La Commisione riferisce
ogni anno
al Consiglio in merito all'applicazione del
presente paragrafo.".
- Il testo degli articoli 2 da 7 a 16, 19, 20 21, da 23
a 30,
32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della
legge
11 febbraio
1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici) e
successive modificazioni e' il seguente.
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della
legge). - 1. Ai sensi e per gli
effetti della
presente
legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si
intendono per lavori pubblici, se affidati
dai
soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo,
le
attivita'
di costruzione, demolizione,
recupero,
ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed
impianti,
anche di presidio e difesa ambientale
e di
ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture
e servizi e nei contratti di forniture o
di
servizi
quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme
della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico
superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art.
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad
ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici,
agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni
e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici,
di cui
all'art.
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture
destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali
ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle societa'
di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142,
e successive modificazioni, ed all'art. 12 della
legge 23 dicembre
1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle societa'
con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione
di beni o servizi non destinati ad essere
collocati
sul mercato in regime di libera concorrenza
nonche'
ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158,
qualora
operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
per lo svolgimento
di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi
importo, individuati con il decreto
del
Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma
6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
comunque
i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari,
sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono
essere progettate separatamente e appaltate
separatamente
in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione
di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato
"A" del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406,
nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo
libero,
edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni
pubbliche amministrative di importo superiore a 1
milione
di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato,
superi il 50% dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per
i concessionari di lavori pubblici, di cui al
medesimo
comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,
18, 19,
commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di
lavori
pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), si
applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione
degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e
33. Ai soggetti di cui al comma 2,
lettera b),
operanti nei
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995,
n. 158, non si applicano, altresi', le disposizioni
del regolamento
di cui all'art. 3, comma 2, relative
all'esecuzione
dei lavori, alla contabilita' dei lavori e
al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni
legislative e regolamentari relative ai
collaudi di
natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al co;nma
2,
lettera b), sono obbligati ad appaltare
a terzi
attraverso
pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici
non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate
che devono essere espressamente indicate in
sede di
candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle
imprese
controllate viene successivamente aggiornato
secondo
le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese.
I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente
legge per gli esecutori sono richiesti
al
concessionario
ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori
oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando
l'obbligo
per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione.
Le imprese controllate devono eseguire i
lavori
secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge.
A i fini del presente comma si
intendono per
soggetti terzi
anche le imprese collegate, le situazioni di
controllo
e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'art.
2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
anche
ai concessionari di lavori
pubblici ed ai
concessionari
di infrastrutture adibite al pubblico
servizio
di cui al comma 2, lettera
b), per la
realizzazione
dei lavori previsti nelle convenzioni gia'
assentite
alla data di entrata in vigore della presente
legge,
ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi
della
normativa
vigente. I soggetti concessionari
prima
dell'inizio
dei lavori sono tenuti a presentare
al
concedente
idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di
controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti
di cui al
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari
o superiore
a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
diversi
da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
cui al comma
2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui
allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
articoli 11,
commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
26, 28,
29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
ECU sono sottoposti
ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma
2 provvedono
all'esecuzione
dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente
mediante contratti di appalto
o di
concessione
di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti
di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si
applicano
anche ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo
1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori,
di
qualsiasi importo,
non rientranti tra quelli individuati ai
sensi
dell'art. 8, comma 6, del
medesimo decreto
legislativo
nonche' tra quelli di cui al comma 2, lettera
b), del presente
articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico
qualsiasi
organismo
con personalita' giuridica, istituito
per
soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle
regioni, dalle province autonome di Trento
e di
Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi
di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta
al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi
di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano
costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati
dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori
o per
affidamento
dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma
2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori
i
soggetti di
cui al comma 2, lettere b) e c).".
"Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
della
pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'art.
2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, un
responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo
intervento previsto dal programma triennale dei
lavori
pubblici, per le fasi della
progettazione,
dell'affidamento
e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo
e la
tipologia
dei lavori per i quali il responsabile
del
procedimento
puo' coincidere con il progettista o con il
direttore
dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento
tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori
di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei
propri organi tecnici, in luogo
di un unico
responsabile
del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento
per ogni singola fase di svolgimento del
processo
attuativo: progettazione, affidamento
ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce
dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti
annuali, assicura, in ciascuna fase di
attuazione
degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione,
di qualita' e di prezzo determinati
in
coerenza
alla copertura finanziaria ed ai tempi
di
realizzazione
del programma oltreche' al corretto
e
razionale
svolgimento delle procedure; segnala altresi'
eventuali
disfunzioni, impedimenti
o ritardi
nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera
disponibilita'
delle aree e degli immobili necessari,
fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni
relativi
alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo
necessari per l'attivita' di coordinamento, di
indirizzo e
di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile
del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le
funzioni e le responsabilita' del direttore dei
lavori
e dei coordinatori in materia di salute
e di
sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione
dei lavori,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996,
n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino
alla data di entrata in vigore
del predetto
regolamento,
le responsabilita' dell'ingegnere capo e del
direttore dei
lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve
essere un
tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento
delle
adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento
del programma,
i compiti di supporto all'attivita' del
responsabile
del procedimento possono essere affidati con
le
procedure e le modalita' previste
dal decreto
legislativo
17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive
modificazioni, o alle societa' di cui
all'art.
17, comma 1, lettere e) ed f),
aventi le
necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e
legale
e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata
e
coordinata
di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile
unico del procedimento, puo' promuovere la
conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'art.
27
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive
modificazioni.
15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli
atti da
parte delle Ragionerie centrali dello Stato e'
fissato
in trenta giorni e puo' essere interrotto per non
piu' di
due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta
di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
il disposto
di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del
Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
------------
L'art. 14 della legge 24 novembre 2000, n.
340, ha
abrogato
i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo
quanto previsto
dall'art. 14, comma 3, legge 7 agosto 1990,
n, 241, come
sostituito dall'art. 9 della suddetta legge n.
342/2000.
"Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono
essere qualificati ed improntare la loro attivita'
ai principi
della qualita', della professionalita' e della
correttezza.
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi
e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare
ai sensi
dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con
il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato
e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e
della
previdenza
sociale, previo parere delle
competenti
Commissioni
parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente
in materia, un sistema di qualificazione,
unico
per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di
cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000
ECU, articolato in rapporto alle tipologie
ed
all'importo
dei lavori stessi.
3. il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di
diritto privato di attestazione,
appositamente
autorizzati
dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita
commissione consultiva istituita presso
l'Autorita'
medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita',
nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi
di attestazione e' demandato il compito
di
attestare l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente
normativa nazionale, rilasciata da
soggetti
accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza
di elementi
significativi
e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine
generale nonche'
tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni
comunitarie in materia di qualificazione.
4. il regolamento di cui al comma
2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve
essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della
Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle
province
autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore
e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale
revoca nei confronti degli organismi
di
attestazione,
nonche' i requisiti
soggettivi,
organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti
organismi
devono possedere, fermo restando che essi devono
agire
in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di
lavori pubblici destinatari del
sistema di
qualificazione
e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorita';
i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni,
ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN
45000 e delle norme nazionali in materia,
al
rilascio
della certificazione dei sistemi di qualita', su
loro richiesta
sono autorizzati dall'Autorita', nel caso
siano
in possesso dei predetti requisiti, anche
allo
svolgimento
dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
fermo
restando il divieto per lo stesso soggetto
di
svolgere
sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione
relativamente alla medesima impresa;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti
qualificati della certificazione del sistema di
qualita'
o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema
di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e
dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita'
per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente
ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al
comma
3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita'
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto
disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi
alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti
alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo
per le
stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a
cinque
anni ed in rapporto alla tipologia
dei lavori
nonche'
agli oggetti dei contratti, di richiedere
il
possesso
della certificazione del sistema di qualita' o
della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualita'
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
ed il
successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere
la certificazione di qualita' non potranno
comunque
essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle
tariffe
applicabili
all'attivita' di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a
due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
relative modalita'
di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti
che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma
3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita',
che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. [Per l'espletamento dei
compiti derivanti
dall'attuazione
del regolamento di cui al comma 2, gli
organismi
pubblici utilizzeranno il personale in servizio
presso
gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti
di bilancio].
6. Il regolamento di cui al comma 2
disciplina le
modalita'
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale
per l'Albo nazionale dei costruttori e per
i
contratti
di cui al sesto comma dell'art. 6,
legge
10 febbraio
1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite
al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato
centrale
dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre
a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento
di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo
comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14
giugno 1993. Resta fermo quanto previsto
dalla
vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di
cui al primo periodo, sono
abrogate le norme
incompatibili
relative alla sospensione
e alla
cancellazione
dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57,
e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa
previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
all'esclusione
dalla partecipazione alle procedure di
affidamento
di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti,
sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici
possono
essere eseguiti esclusivamente da
soggetti
qualificati
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non
esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione
degli albi speciali o di
fiducia
predisposti
dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del
regolamento
di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza
dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e'
accertata in base al certificato di
iscrizione
all'Albo nazionale
dei costruttori per le imprese nazionali
o, per
le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea,
in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle
gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, e' abrogata
la
legge
10 febbraio 1962, n. 57.
Restano ferme le
disposizioni
di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del
decreto di cui
al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999,
ai fini della partecipazione alle procedure
di
affidamento
e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente
legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori
avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57,
e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge
15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione
come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art.
9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea
partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti
di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso
di tutti i requisiti prescritti per
la
partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3,
comma 2,
stabilisce
gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad
una concessione
di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori
con la propria organizzazione di impresa.
Fino
alla data di entrata in vigore
del suddetto
regolamento
i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie
UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi
e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono
dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della
presente legge, sono ridotte, per le
imprese
certificate,
del 50 per cento;
b) nei casi di appalto
concorso le stazioni
appaltanti prendono
in considerazione la certificazione del
sistema di qualita',
ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi
significativi e tra loro correlati di tale
sistema,
in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art.
21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui
al comma 2
stabilisce
quali requisiti di ordine
generale,
organizzativo
e tecnico debbano possedere le imprese per
essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei
beni mobili e delle superfici decorate
di beni
architettonici,
il Ministro per i beni culturali
e
ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede
a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori
dei lavori.".
"Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
- 1.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al
31 dicembre
1999 la partecipazione alle procedure di
affidamento
dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
alle norme
di cui alla legge 10febbraio 1962, n. 57, e
successive
modificazioni e integrazioni, e al decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato
dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
sono
integrate
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge
19 marzo
1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di
riferimento
nonche' alla determinazione dei parametri e dei
coefficienti,
differenziati per importo dei lavori,
relativi
ai requisiti economico-finanziari
e
tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere
per la
partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
3. il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, sentito il comitato centrale
per l'Albo
nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema
di categorie in opere generali e
in opere
specializzate
e le ridetermina adeguandole ai criteri di
cui
al comma 2. Il predetto decreto
reca inoltre
disposizioni
in ordine ad un piu' stretto rferimento tra
iscrizione
ad una categoria e specifica
capacita'
tecnico-operativa,
da individuarsi sulla base della
idoneita'
tecnica, dell'attrezzatura tecnica,
della
manodopera
impiegata e della capacita' finanziaria ed
imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e' istituita una
apposita
categoria per le attivita' di scavo archeologico,
restauro
e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai
sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori non
e'
richiesto il
parere consultivo del comitato regionale.".
10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono ammessi a
partecipare
alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici i seguenti
soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane,
le
societa'
commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa'
consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile,
tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo
le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di
concorrenti,
costituite
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice
civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle
lettere
a), b) e c) del presente comma anche in forma di
societa'
ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13
della presente
legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si
applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima
gara
imprese
che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel
bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione
del contratto per grave
inadempimento
dell'originario
appaltatore, di interpellare il secondo
classificato
al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento
dei lavori alle medesime
condizioni
economiche
gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art.
2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato,
possono interpellare il terzo classificato e,
in
tal caso, il nuovo contratto e'
stipulato alle
condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di
procedere all'apertura delle buste delle
offerte
presentate,
richiedono ad un numero di offerenti
non
inferiore
al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato
all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa,
eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di
invito.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero
non
confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda
di
partecipazione
o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione
del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art.
4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure
sanzionatorie di cui all'art. 8, comma
7. La
suddetta
richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario
e al concorrente che segue
in
graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi
non
forniscano
la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano
le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione
della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione).".
"Art. 11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi
alle gare).
- 1. I requisiti di idoneita' tecnica
e
finanziaria
per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei lavori ai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e c),
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi
secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
o dal
regolamento
di cui all'art. 8, comma 2, della presente
legge,
salvo che per i requisiti
relativi alla
disponibilita'
delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonche'
all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente
in capo al consorzio ancorche' posseduti
dalle singole
imprese consorziate.".
"Art. 12 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono
per
consorzi stabili
quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non
meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare
in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a
tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
dei
costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce
altresi'
le condizioni ed i limiti alla facolta'
del
consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati,
fatta salva la responsabilita' solidale degli
stessi
nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre
i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso,
purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le
norme
per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui
al medesimo art. 8 ai consorzi
stabili e ai
partecipanti
ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano,
in quanto
compatibili,
le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto
del codice civile, nonche' l'art. 18 della
legge
19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34
della presente
legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e
dei consorziati.
In caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art.
353 del codice penale. E' vietato ai singoli
partecipanti
ai consorzi stabili costituire tra loro o con
terzi consorzi
e associazioni temporanee ai sensi dell'art.
10, comma
1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonche' piu' di
un consorzio
stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
1, previsti
all'art. 4 della parte I della tariffa allegata
al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
26 aprile 1986, n. 131,
e successive
modificazioni,
sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie
e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la
tassa
sulle concessioni governative posta a carico delle
societa'
ai sensi dell'art. 3, commi 18 e
19, del
decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di
beni
effettuati
negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte
sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
al 31 dicembre
1997.".
"Art. 13 (Riunione di concorrenti).
- 1. La
partecipazione
alle procedure di affidamento
delle
associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma
1, lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
mandatario o
il capogruppo, nonche' gli altri partecipanti,
siano
gia' in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati
e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota
percentuale
indicata nel regolamento di cui al medesimo
art. 8,
comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a
quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti
associati o dei
consorziati
di cui al comma 1 determina
la loro
responsabilita'
solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonche'
nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilita'
e' limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita'
solidale del
mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti
di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per
i lavori della categoria prevalente e per il
relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere
i requisiti previsti per l'importo della
categoria
dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per
il concorrente singolo.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in
piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
cui all'art.
10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di
partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora
abbia
partecipato alla gara medesima in associazione
o
consorzio.
I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e
c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi e'
fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima
gara.
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche
se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti
o i consorzi e contenere l'impegno che, in
caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad
una di esse, da indicare in sede
di offerta e
qualificata
come capo gruppo, la quale stipulera'
il
contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma
1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno
presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui
al comma 5
comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto,
nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in associazione
o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi
alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto
o della
concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora
ciascuna
di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere
affidate in subappalto e
sono eseguite
esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette
componenti
sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate
dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle
opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale
si
intende
una riunione di concorrenti di cui all'art. 10,
comma
1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi
realizza
i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle
categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
di gara, assumibili
da uno dei mandanti.".
"Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici).
- 1.
L'attivita'
di realizzazione dei lavori di cui
alla
presente
legge si svolge sulla base di un
programma
triennale e
di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'art.
2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, gia'
previsti
dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di
studi di fattibilita' e
di identificazione e
quantificazione
dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma
1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze
e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri
soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali
al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano
le
caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi
dello stato
di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti
storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche,
e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita'
i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite
la realizzazione di lavori finanziabili
con
capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione
economica.
Lo schema di programma triennale e
i suoi
aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art.
2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'
tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
ordine
di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria
sono comunque prioritari i
lavori di
manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di
completamento
dei lavori gia' iniziati, nonche' gli
interventi
per i quali ricorra la possibilita'
di
finanziamento
con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati
i
beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 19,
comma 5-ter; possono essere oggetto di diretta
alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento
di una gara, tali beni sono classificati e
valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e
ambientale e
ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita'
ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o
regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi
adottati a livello
statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma
1 e' subordinata alla previa approvazione della
progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16,
salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima
sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu'
lotti,
purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie
per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione
nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita'
e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici
vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti
di tali strumenti urbanistici,
decorso
inutilmente
un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente
per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima,
gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici.
Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano
le disposizioni dell'art. 1, commi quarto
e
quinto,
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni,
e dell'art. 27, comma 5, della legge
8 giugno 1990,
n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo,
di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio. ovvero
disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia'
stanziati nei rispettivi stati di previsione
o
bilanci,
nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3
del
decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive
modificazioni. Un lavoro non
inserito
nell'elenco
annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta
o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo
25febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche
amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma
1 sono tenuti ad
adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori
sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del
Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne
da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero
della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per
quelli
predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni
e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la
verfica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori
vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi
1, 5 e 10 si
applicano
a far data dal primo esercizio finanziario
successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero
dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre
dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di
pubblica utilita', indfferibilita' ed urgenza
dei
lavori.".
"Art. 15 (Competenze dei
consigli comunali e
provinciali).
- 1. All'art. 32, comma 2, della legge
8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni,
la
lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) I programmi, le relazioni
previsionali e
programmatiche,
i piani finanziari, i programmi triennali e
l'elenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali
e relative variazioni, i conti consuntivi, i
piani
territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri
da rendere nelle dette materie; .".
"Art. 16 (Attivita' di progettazione).
- 1. La
progettazione
si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente
accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti,
secondo tre livelli di
successivi
approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in
modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza
alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle
norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti
essenziali,
definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie
per ritenere i progetti
adeguatamente
sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede
a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro
delle
esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire
e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento
ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali
provenienti dalle attivita' di
riuso e
riciclaggio,
della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di
prima
approssimazione, dei costi, da determinare
in
relazione
ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente
i
lavori
da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri,
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti
nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni
ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali,
nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti
e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi
da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del
tipo di
fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell'opera;
nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti;
in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto
nonche'
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire
i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo
sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita'
al
progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare
ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato
ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita',
dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito
dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi
delle strutture e degli impianti e
degli
elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di
appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo
metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti
nelle
fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini,
di dettaglio o di verifica delle
ipotesi
progettuali,
che risultino necessari e sulla base
di
rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi
della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto
esecutivo deve essere altresi' corredato
da
apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi
nei termini, con le modalita' i contenuti, i
tempi
e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera,
il regolamento di cui all'art.
3, con
riferimento
alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento
e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica dei
vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla
direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e
alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione
dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi
alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a
delinire gli elementi necessari a fornire
il
progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi
e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo
di strutture e di impianti per gli
edifici
esistenti,
fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione
dei singoli lavori negli stati di previsione
della
spesa o nei bilanci delle
amministrazioni
aggiudicatrici,
nonche' degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare
il
coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto
del
contesto in cui si inseriscono, con
particolare
attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi
della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
dei servizi
a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato
dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati
ovvero dal prefetto in caso di opere statali.".
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione
dei lavori
pubblici).
- 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge
possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto
previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di
cui
alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art.
2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici
di cui
all'art. 2,
comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1,
qualora:
1) riguardino lavori
la cui componente
impiantistica
o tecnologica incida per piu' del 50 per
cento sul valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera
b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di
cui all'art. 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi
in forma scritta fra un imprenditore
ed una
amministrazione
aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione
dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad
essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche'
la loro gestione funzionale ed economica.
La
controprestazione
a favore del concessionario consiste
unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente
tutti i lavori realizzati. Qualora
nella
gestione siano previsti prezzi
o tariffe
amministrati,
controllati o predeterminati, il soggetto
concedente
assicura al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e
della
connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
in sede
di gara, che comunque non puo' superare il 50 per
cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo puo' essere
corrisposto
a collaudo effettuato in un'unica rata o in
piu' rate annuali,
costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non puo'
essere
superiore
a trenta anni. I presupposti e le condizioni di
base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti
e della connessa gestione, da richiamare
nelle
premesse del contratto, ne costituiscono
parte
integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base,
nonche'
norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi
meccanismi tarffari o nuove
condizioni per
l'esercizio
delle attivita' previste nella concessione,
qualora determinino
una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano
la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio,
anche
tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni,
ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario
puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui
le variazioni apportate o le
nuove condizioni
introdotte
risultino favorevoli al concessionario, la
revisione
del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente.
Nel caso di recesso del concessionario si
applicano
le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere
a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario
di copertura degli investimenti
e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al
netto
degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore
residuo dell'investimento non ammortizzato
al
termine della
concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art.
2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici
o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle
attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici.
Sulla base di apposito
disciplinare le
amministrazioni
aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni
di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche
o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati
a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo
1865, n. 2248, allegato "F", ovvero a corpo e a
misura
ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865,
allegato "F"; in ogni caso i contratti di cui al
comma 1, lettera
b), numero 1), del presente articolo, sono
stipulati a
corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare
a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", i
contratti
di appalto relativi a manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso
soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato
il progetto esecutivo. L'esecizione dei lavori
puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto
esecutivo qualora si tratti di
lavori di
manutenzione
o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro
costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara
puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della
proprieta' di beni immobili
appartenenti
all'amministrazione
aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di
cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni
di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento
avviene non appena approvato il certificato
di collaudo
dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento
antecedente per l'immissione nel
possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare
la sola acquisizione dei beni,
la sola
esecuzione
dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori
e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore
della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione
dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero
in favore delle due migliori offerte
separate
relative,
rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione
dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti
piu' conveniente per
l'amministrazione
aggiudicatrice
rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta.
La gara si intende deserta qualora non siano
presentate
offerte per l'acquisizione del bene.
il
regolamento
di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente
le modalita' per l'effettuazione della stima
degli
immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.".
"Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
appalti
di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione
privata.
2. Le concessioni di cui all'art. 19 sono
affidate
mediante
licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto
preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati
relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
ha ad
oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2,
lettera
b), nonche' le eventuali proposte di varianti al
progetto
posto a base della gara; i lavori potranno avere
inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso
o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo
le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici,
per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse
o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione
richieda il possesso di
competenze
particolari
o la scelta tra soluzioni
tecniche
differenziate.
Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla
base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art.
16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni
e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.".
"Art. 21 (Criteri di aggiudicazione -
Commissioni
giudicatrici).
- 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto
o licitazione privata e' effettuata con il
criterio
del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara,
determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta
a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o sub-sistemi
di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge
2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la
predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la
predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o
superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del
prezzo
piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione
interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'art.
30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno
1993, relativamente a tutte le offerte
che
presentino
un ribasso pari o superiore alla
media
aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte
di maggior
ribasso e di quelle di
minor ribasso,
incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali
che superano la predetta media. A tal fine la
pubblica
amministrazione prende in considerazione entro il
termine
di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle
offerte esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicita'
del procedimento di costruzione o delle
soluzioni
tecniche adottate o sulle
condizioni
particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente, con
esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a
tutti quegli
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero
i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte
debbono essere corredate, fin
dalla loro
presentazione,
da giustificazioni relativamente alle voci
di prezzo
piu' signicative, indicate nel bando di gara o
nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore
al 75 per cento di quello posto a base
d'asta.
Relativamnente ai soli appalti di lavori pubblici
di
importo inferiore alla
soglia comunitaria,
l'amministrazione
interessata procede all'esclusione
automatica
dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale
di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del
primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione
automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle
offerte valide risulti inferiore a cinque.
2. L'aggiudicazione degli
appalti mediante
appalto-concorso
nonche' l'affidamento di concessioni
mediante
licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione
i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle
opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori,
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione,
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da
realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico
dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori,
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da
realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto
o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza
degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso
metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire
di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta
piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi
del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente
ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario
dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un
numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti
nella specifica materia cui si riferiscono
i
lavori.
La commissione e' presieduta da un
dirigente
dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore.
I commissari non debbono aver svolto ne'
possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e
non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni
di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi.
Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito
cariche di pubblico amministratore non possono
essere
nominati commissari relativamente ad appalti
o
concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali
hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari
coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel
medesimo territorio provinciale ove e'
affidato
l'appalto
o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi
tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono
esclusi da successivi incarichi coloro che,
in
qualita'
di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale,
all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente
illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti
alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi
albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati
proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di
ruolo, scelti
nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza,
c) funzionari tecnici delle
ammninistrazioni
appaltanti,
scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle
ammninistrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti
per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.".
"Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata).
- 1. Alle licitazioni private
per
l'affidamento
di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati
tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano
in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal
bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
IVA esclusa,
i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a) e b), hanno
la facolta' di invitare a presentare offerta
almeno
trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al
comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero
soggetti che siano qualificati in rapporto ai
lavori oggetto
dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
a), b),
c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare
di cui al comma 1-bis del presente
articolo,
presentano apposita
domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
comma
1, lettera a), possono presentare un numero massimo
di trenta
domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettere b),
c), d) ed e), possono presentare domande in
numero
pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in
numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo
di centottanta. Si applica quanto previsto dal
comma
4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare
gli
eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le
domande
e deve essere corredata dal certificato
di
iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori e da una
autocertificazione,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, con
la quale il richiedente attesta di non trovarsi in
nessuna
delle cause di esclusione dalle gare di appalto e
di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto
previsto
al secondo periodo del presente comma. La domanda
presentata
nel mese di dicembre ha validita' per l'anno
successivo
a quello della domanda. La domanda presentata
negli
altri mesi ha validita' per l'anno
finanziario
corrispondente
a quello della domanda stessa. In caso di
false
dichiarazioni si applicano le sanzioni di
cui
all'art. 8,
comma 7.".
"Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento
a
trattativa
privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente
nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore
a
300.000
ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita'
generale
dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del
regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
ECU, nel
caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili
di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile
del procedimento rendano incompatibili i
termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore
a
300.000
ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili
e superfici architettoniche decorate di cui alla
legge 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modficazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante
trattativa
privata
sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile
del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione
di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli
appalti a
trattativa
privata devono possedere i requisiti
per
l'aggiudicazione
di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto
o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi
del comma 1, lettera b), avviene mediante
gara
informale
alla quale debbono essere invitati
almeno
quindici concorrenti,
se sussistono in tale numero soggetti
qualificati
ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di 200
mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa
che vengono eseguiti in economia a mezzo
delle
truppe
e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento
per l'attivita' del Genio militare di cui
all'art. 3,
comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato
affidato a trattativa privata, non puo' essere
assegnato
con tale procedura altro lotto da appaltare in
tempi successivi
e a appartenente alla medesima opera.".
"Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in
corso d'opera possono essere ammesse, sentiti
il
progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti
da sopravvenute
disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali,
componenti
e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione
che possono determinare, senza aumento di
costo,
significativi miglioramenti nella
qualita'
dell'opera
o di sue parti e sempre che non
alterino
l'impostazione
progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita'
dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili
nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664,
secondo
comma, del codice
civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto
esecutivo che pre giudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal
caso il responsabile del procedimento
ne da'
immediatamente
comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione
sono
responsabili
per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza
di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma
1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per
risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro
dell'appalto e che non comportino un
aumento
dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in
diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita',
sempreche' non comportino modifiche
sostanziali
e siano motivate da obiettive
esigenze
derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo
a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo
originario del contratto e deve trovare
copertura
nella somma stanziata per
l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma
1, lettera d),
eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto
e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo,
da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore
o omissione di progettazione
l'inadeguata
valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione
della normativa tecnica vincolante per la
progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati
progettuali.".
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione
dei
lavori
pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione
dei certficati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli
acconti, rispetto alle condizioni e ai
termini
stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi
ultimi nella misura accertata annualmente
con
decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,
ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini
di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente
emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art.
1460 del codice civile,
ovvero, previa
costituzione
in mora dell'amministrazione e trascorsi
sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione
del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e' abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici
e dagli altri enti aggiudicatori
o
realizzatori
non e' ammesso procedere alla revisione dei
prezzi
e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale
e il tasso di inflazione programmato
nell'anno
precedente
sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente
la predetta percentuale del 2 per cento. In sede
di prima
applicazione della presente legge, il decreto e'
emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991.
n.
52, sono estese ai crediti verso
le pubbliche
amministrazioni
derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici,
di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione
nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti
a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi
contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita'
di versamento sono
disciplinate dal
regolamento.".
"Art. 27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione
di lavori pubblici
oggetto della presente legge affidati in
appalto,
le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire
un ufficio di direzione dei lavori costituito
da un direttore
dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
non
possano
espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17
l'attivita'
di direzione dei lavori, essa e' affidata
nell'ordine
ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa, apposita
intesa
o convenzione di cui all'art. 24 della
legge
8 giugno 1990,
n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste
dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie
in materia.".
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento
definisce
le norme concernenti il termine entro il quale
deve
essere effettuato il collaudo finale, che
deve
comunque
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori.
Il medesimo regolamento definisce altresi' i
requisiti
professionali dei collaudatori secondo
le
caratteristiche
dei lavori, la misura del compenso ad essi
spettante,
nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di
redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti,
del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto
di
affidare i collaudi
a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'
redatto
un certificato di collaudo secondo le modalita'
previste
dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi
due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche'
l'atto formale di approvazione
non sia
intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU
il certificato
di collaudo e' sostituito da quello di
regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente
il milione di ECU, e' in facolta' del
soggetto
appaltante di sostituire il certificato
di
collaudo
con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare
esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data
di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori,
alla loro
complessita' e all'importo degli stessi.
I
tecnici
sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito
delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di
carenza di organico accertata e certificata
dal
responsabile
del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo
non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative,
di controllo, di progettazione, di
direzione,
di vigilanza e di esecuzione dei
lavori
sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere
avuto
nell'ultimo
triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti
della commissione di collaudo non possono
inoltre
fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di
controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali
lavori di
particolare
complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica
il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni
di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. E obbligatorio il collaudo in corso d'opera
nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art.
27, comma 2, lettere b) e c)
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando
il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di
collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione
e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore
risponde per la difformita' ed i vizi
dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere
definitivo.".
"Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
le forme
di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle
seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di
ECU, IVA
esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi
e
degli avvisi di gara, nonche'
degli avvisi di
aggiudicazione,
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Comunita'
europea;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di
ECU, IVA
esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita'
a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di
ECU,
IVA esclusa, prevedere forme
di pubblicita'
semplificata
a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi
di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla
normativa
comunitaria,
in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo,
le procedure, comprese quelle accelerate,
i
termini
e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula
del contratto o della concessione, anche nei casi
in cui
l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa
privata,
provvedano, con le modalita' di cui alle lettere
a),
b) e c) del presente comma, alla
pubblicazione
dell'elenco
degli invitati e dei partecipanti alla gara,
del vincitore
o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato,
dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi
di realizzazione dell'opera, del nominativo
del
direttore
dei lavori designato, nonche', entro trenta
giorni
dal loro compimento
ed effettuazione,
dell'ultimazione
dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo
finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di piu'
del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento
e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un
ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione
dell'opera fissato
all'atto
dell'aggiudicazione
o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita',
con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e c)
del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario,
diretta a rendere note le ragioni
del maggior
importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis,
commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere
i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse
all'Osservatorio e, qualora le sentenze o
le
pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione
o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita',
a carico della parte soccombente, con le
stesse
modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente
comma.
2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione
dell'amministrazione.".
"Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative).
- 1.
L'offerta
da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori
pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita'
di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,
e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia
di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del
contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed e'
svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro
trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi.
In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta
superiore
al 20 per cento la garanzia fidejussoria
e'
aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti
il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia
determina la revoca dell'affidamento
e
l'acquisizione
della cauzione da parte del soggetto
appaltante
o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia
copre gli oneri per il mancato od
inesatto
adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria
o la polizza
assicurativa
di cui ai commi 1 e 2 dovra'
prevedere
espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione
del debitore principale e la sua operativita'
entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa
relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita'
per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione
dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a
stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri
enti
aggiudicatori
o realizzatori da tutti i rischi
di
esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti
da errori di progettazione, insufficiente
progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda
anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore
e' inoltre obbligato a stipulare,
con
decorrenza
dalla data di emissione del certificato di
collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una
polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti
costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati
della
progettazione
esecutiva devono essere muniti, afar data
dall'approvazione
del progetto, di una polizza
di
responsabilita'
civile professionale per i rischi derivanti
dallo
svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta
la durata dei lavori e sino alla
data di
emissione
del certifcato di collaudo provvisorio. La
polizza
del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
posti che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti
di cui
all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso
di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori
progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori
di importo inferiore a 5 milioni di
ECU, IVA
esclusa,
e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500
mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni
di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori,
le stazioni appaltanti devono verificare,
nei
termini
e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art.
16, commi 1 e 2, e la loro conformita'
alla
normativa
vigente. Tale verifica puo' essere effettuata da
organismi
di controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della
serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici
delle predette
stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di
garanzia e le
cauzioni previste
dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con
il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
previo parere delle competenti
Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni
dalla trasmissione del relativo
schema, e'
istituito,
per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi
i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a)
e b).".
"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo
bonario previsto dal comma 1 dell'articolo
31-bis, possono
essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza
arbitrale, il
giudizio
e' demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso
l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro
di grazia e giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate
le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto
dei principi del codice di procedura civile, e
sono
fissate le tariffe per la determinazione
del
corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti
di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione
e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale
per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la
camera arbitrale dovra' attenersi nel
fissare i
requisiti
soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico
di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso,
secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48,
49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962,
n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto
nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati,
deve intendersi riferito ai collegi da
nominare
con la procedura camerale secondo le modalita'
previste
dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo
la disciplina da essi fissata.".
"Art. 34 (Subappalto). - 1. Il comma 3 dell'art.
18
della legge
19 marzo 1990, n. 55, gia' sostituito dall'art.
34 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e'
sostituito dal
seguente:
"3. Il soggetto appaltante e' tenuto ad indicare nel
progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti
con il relativo importo, nonche' le ulteriori
categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto,
anch'esse con il relativo importo. Tutte le
lavorazioni,
a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili
e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
il
divieto di affidamento in subappalto. Per
quanto
riguarda
la categoria o le categorie prevalenti,
con
regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge
23 agosto 1988, n. 400, e' definita la quota parte
subappaltabile,
in misura eventualmente diversficata a
seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso
non
superiore al
30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto
alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto
dell'offerta o
l'affidatario,
nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al
deposito del
contratto
di subappalto presso la stazione appaltante
almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione
delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del
contratto di
subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore
trasmetta altresi'
la certificazione attestante il possesso
da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
4) del presente
comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto,
se italiano o straniero non appartenente ad uno
Stato
membro della Comunita' europea, all'Albo nazionale
dei costruttori
per categorie e classfiche di importi
corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo,
ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione
vigente, e' sufficiente per eseguire i
lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e
successive modificazioni.".
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo
si applicano alle gare per le quali alla data di
entrata in vigore
della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il
bando.".
"Art. 37-bis (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di
ogni anno
i soggetti di cui al comma 2,
di seguito
denominati
"promotori", possono presentare
alle
amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita',
inseriti nella programmazione triennale di cui
all'art.
14, comma 2, ovvero negli
strumenti di
programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, tramite
contratti
di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con
risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi.
Le proposte devono contenere uno studio
di
inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilita',
un progetto preliminare, una bozza
di
convenzione,
un piano economico-finanziario asseverato da
un
istituto di credito, una
specificazione delle
caratteristiche
del servizio e della gestione nonche'
l'indicazione
degli elementi di cui all'art. 21, comma 2,
lettera
b), e delle garanzie offerte dal
promotore
all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono
inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la
loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle
opere
d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile.
Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte della
amministrazione
aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5
per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari
e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche'
i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori
e con gestori di servizi.".
"Art. 37-ter (Valutazione della proposta). - 1. Entro
il
31 ottobre di ogni anno
le amministrazioni
aggiudicatrici
valutano la fattibilita' delle proposte
presentate
sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale,
nonche' della qualita' progettuale, della
funzionalita',
della fruibilita'
dell'opera,
dell'accessibilita'
al pubblico, del rendimento, del costo
di
gestione e di manutenzione, della
durata della
concessione,
dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione,
delle tarffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento
delle stesse, del valore economico e
finanziario
del piano e del contenuto della bozza
di
convenzione,
verificano l'assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione
e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano
richiesta,
provvedono ad individuare quelle che ritengono
di pubblico
interesse.".
Art. 37-quater (Indizione della gara). 1.
Entro il
31 dicembre
di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora
fra le proposte presentate ne abbiano individuate
alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni
di cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo,
e, al
fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa
concessione di cui all'art. 19,
comma 2,
procedono, per
ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di
cui
all'art. 21,
comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
progetto
preliminare presentato dal
promotore,
eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni
delle
amministrazioni stesse, nonche' i valori
degli
elementi
necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente
piu' vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario
presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione
mediante una
procedura
negoziata da svolgere fra il promotore ed
i
soggetti presentatori
delle due migliori offerte nella gara
di cui
alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato
un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il
promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e'
vincolante per
lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella
gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
30, comma
1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
di cui
all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo,
da
versare,
su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
prima dell'indizione
del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'art.
30, comma 1, versano, mediante fideiussione
bancaria
o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando
in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, ultimo
periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma
1, lettera b), il promotore
non risulti
aggiudicatario
entro un congruo termine
fissato
dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto
promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario,
dell'importo di cui all'art. 37-bis,
comma
1, ultimo periodo. Il pagamento e'
effettuato
dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma
1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso
e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri
due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura,
una somma pari all'importo di cui all'art.
37-bis,
comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura
negoziata
abbiano partecipato due soggetti, oltre al
promotore,
la somma va ripartita nella misura del 60 per
cento
al migliore offerente nella gara e del 40 per cento
al
secondo offerente. Il pagamento
e' effettuato
dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente
articolo sono obbligati, in
deroga alla
disposizione
di cui all'art. 2, comma 4, terzultimo
periodo, ad
appaltare a terzi una percentuale minima del 30
per cento
dei lavori oggetto della concessione. Restano
ferme
le ulteriori disposizioni del predetto comma
4
dell'art. 2.".
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge
25 marzo
1997,
n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge
23 maggio 1997,
n. 135, e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari
e interventi
sostitutivi).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, di
concerto
con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere
e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente
o con apporto di capitale, in tutto o in
parte
o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante
interesse nazionale per le
implicazioni
occupazionali
ed i connessi riflessi sociali,
gia'
appaltati
o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione,
pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o,
se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata
in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da
pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima
applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma
1, le
amministrazioni
competenti adottano i provvedimenti, anche
di
natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera
sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei
provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere
di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro
sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi
delle relative strutture. In caso di competenza
regionale,
i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva
esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario
al presidente della regione che, entro
quindici
giorni dalla ricezione, puo'
disporne la
sospensione,
anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine
e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario
sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi
di cui ai
precedenti
commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto comunque
della
normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori,
servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale
e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico,
artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si
intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al
fine di
consentire
il pronto avvio o la
pronta ripresa
dell'esecuzione
dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni
relative alla revisione del
progetto
preliminare,
definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche'
lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla
progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui
all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109,
e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni
di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17
della
medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto
dall'ultimo periodo del citato comma 4.
5. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta
del Ministro competente, di concerto con
il
Ministro
del tesoro, puo' disporre, in luogo
della
prosecuzione
dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione
delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario
in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione
degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,
negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e
3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio
tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge
11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo
di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere
per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione,
il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga
all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n.
662, e successive modificazioni, alla
copertura,
mediante
concorso per esami, di venticinque posti
con
qualifica
di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti
tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno
1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto
a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo
al Ministero del tesoro e quanto a
lire 2,5
miliardi
per ciascuno degli anni
1998 e 1999
l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri,
successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti
i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti
ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma
1. Alla corrispondente spesa si fara'
fronte
utilizzando
i fondi stanziati per le opere di cui
al
predetto comma
1".
- Il testo dell'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del
14 giugno 1993 e' il seguente:
"Art. 1. - Ai fini della presente direttiva:
a) gli "appalti pubblici di lavori sono contratti a
titolo
oneroso, conclusi in forma scritta
tra un
imprenditore
e un'amministrazione aggiudicatrice di cui
alla
lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione
o,
congiuntamente,
l'esecuzione e la progettazione di lavori
relativi ad
una delle attivita' di cui all'allegato II o di
un'opera
di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con
qualsiasi
mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze
specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice;
b) si considerando "amministrazioni aggiudicatrici lo
Stato,
gli enti pubblici territoriali, gli organismi di
diritto pubblico
e le associazioni costituite da uno o piu'
di tali
enti pubblici territoriali o di tali organismi di
diritto pubblico.
Per "organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi
organismo:
istituito per soddisfare specificatamente
bisogni
di interesse generale aventi carattere
non
industriale
o commerciale, e dotato di personalita'
giuridica,
e la cui attivita' sia
finanziata in
modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico,
oppure la cui
gestione sia soggetta a un controllo da parte
di questi ultimi
oppure il cui organo d'amministrazione, di
direzione o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali
piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti
pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
Gli elenchi degli organismi e delle
categorie di
organismi
di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di
cui al
secondo comma della presente lettera, figurano
nell'allegato
I. Questi elenchi devono essere quanto piu'
completi
possibile e possono subire revisioni secondo la
procedura
di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri
notificano
periodicamente alla Commissione le modifiche
apportate ai
suddetti elenchi;
c) s'intende per "opera il risultato di un insieme di
lavori
edilizi o di genio civile che di per se' esplichi
una funzione
economica o tecnica;
d) la "concessione di lavori pubblici e' un contratto
che presenta
le stesse caratteristiche di cui alla lettera
a), ad
eccezione del fatto che la controprestazione dei
lavori consiste
unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto
accompagnato da un prezzo;
e) le "procedure aperte sono le procedure nazionali
in
cui ogni imprenditore interessato puo' presentare
un'offerta;
f) le "procedure ristrette sono
le procedure
nazionali
in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle
amministrazioni
aggiudicatrici possono presentare
un'offerta;
g) le "procedure negoziate sono
le procedure
nazionali
in cui le amministrazioni aggiudicatrici
consultano
gli imprenditori di propria scelta e negoziano
con uno o piu'
di essi le condizioni del contratto;
h) "offerente e' l'imprenditore che ha presentato
un'offerta
e "candidato e' chi chiede un
invito a
partecipare
a una procedura ristretta o a una procedura
negoziata".
L'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' il seguente:
"Art. 37-quinquies (Societa' di progetto).
- 1. Il
bando
di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo
servizio di pubblica utilita' deve prevedere che
l'aggiudicatario
ha la facolta' dopo l'aggiudicazione, di
costituire
una societa' di progetto in forma di societa'
per azioni
o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando
di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale
della societa'. In caso di concorrente costituito
da piu'
soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione
al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'art. 37-quater.
La societa' cosi' costituita diventa la
concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario
senza necessita' di approvazione o
autorizzazione.
Tale subentro non costituisce cessione di
contratto.
Il bando di gara puo', altresi', prevedere che
la
costituzione della societa' sia
un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte
delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati
e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati
direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci,
sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti
dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali
che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei
servizi a soggetti terzi".
- L'art. 37-sexies della legge 11 febbraio 1994,
n.
109, e' il seguente:
"Art. 37-sexies (Societa' di progetto: emissione
di
obbligazioni).
- 1. Le societa' costituite al fine di
realizzare
e gestire una singola infrastruttura o un nuovo
servizio
di pubblica utilita' possono emettere, previa
autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche
in deroga ai limiti di cui all'art. 2410 del codice
civile, purche'
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni
sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
- La direttiva 93/37/CEE coordina le
procedure di
aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori.
- Il decreto del Presidente
della Repubblica
21 dicembre
1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione
della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro
in
materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge
5 ottobre
1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993,
n. 493, e' il seguente:
"Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione
edilizia).
- 1. Al momento della presentazione
della
domanda
di concessione edilizia l'ufficio abilitato
a
riceverla
comunica all'interessato il nominativo del
responsabile
del procedimento di cui agli articoli 4 e 5
della legge
7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si
svolge secondo
l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione
della
domanda
il responsabile del
procedimento cura
l'istruttoria,
eventualmente convocando una conferenza di
servizi ai sensi
e per gli effetti dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e redige
una dettagliata
relazione contenente la qualificazione
tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria
valutazione
sulla conformita' del progetto
alle
prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine puo'
essere
interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento
richiede all'interessato, entro quindici
giorni
dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali
e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione
della documentazione integrativa. Entro dieci
giorni
dalla scadenza del termine il responsabile
del
procedimento
formula una motivata proposta all'autorita'
competente
all'emanazione del provvedimnento conclusivo. I
termini
previsti al presente comma sono raddoppiati per i
comuni con piu'
di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento
deve richiedere, entro il termine di cui
al comma
2, il parere della commissione edilizia. Qualora
questa
non si esprima entro il termine predetto
il
responsabile
del procedimento e' tenuto comunque
a
formulare la
proposta di cui al comma 2 e redigere una
relazione scritta
al sindaco indicando i motivi per i quali
il termine non
e' stato rispettato. Il regolamento edilizio
comunale
determina i casi in cui il
parere della
commissione
edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici
giorni
dalla scadenza del termine di cui al
comma 2,
qualora
il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con
le altre
norme che regolano lo svolgimento dell'attivita'
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento
conclusivo, l'interessato puo', con atto
notificato
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento,
richiedere all'autorita' competente
di
adempiere
entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato
puo' inoltrare istanza al presidente della
giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di
poteri
sostitutivi, nomina entro i quindici
giorni
successivi,
un commissario ad acta che, nel termine di
trenta
giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti
della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi
all'attivita' del commissario di cui al presente
comma sono a
carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia
di inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
della legge
24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento
conservativo;
b) opere di eliminazione
delle barriere
architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita'
sportive senza
creazione di
volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che
non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non
rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile
e,
limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee A
di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97
del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione
d'uso;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici
al servizio
di edifici o di attrezzature esistenti e
realizzazione
di volumi tecnici che si
rendano
indispensabili,
sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate
che
non incidano sui parametri urbanistici
e sulle
volumetrie,
che non cambino la destinazione d'uso e la
categoria
edilizia e non alterino la sagoma e non violino
le
eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto
su cui insiste
il fabbricato.
8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente
ove sussistano
tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati
alle disposizioni
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
alla legge
29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n.
394, ovvero
a disposizioni immediatamente operative dei
piani
aventi la valenza di cui all'art.
1-bis del
decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della
legge
18 maggio 1989, n. 183, non
siano comunque
assoggettati
dagli strumenti urbanistici a discipline
espressamente
volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche,
ambientali, storico-archeologiche,
storico-artistiche,
storico-architettoniche e
storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano
oggetto di
prescrizioni
di vigenti strumenti di pianificazione,
nonche'
di programmazione, immediatamente operative e le
trasformazioni
progettate non siano in contrasto con
strumenti adottati.
8-bis. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma
7 deve essere
corredata dall'indicazione dell'impresa a cui
si intende affidare
i lavori.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'
sottoposta
al termine massimo di validita' fissato in anni
tre, con
obbligo per l'interessato di comunicare al comune
la data di ultimazione
dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la
facolta' di
denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e'
subordinata
alla medesima disciplina definita dalle norme
nazionali
e regionali vigenti per le corrispondenti opere
eseguite su
rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni
prima
dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve
presentare
la denuncia di inizio dell'attivita',
accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un
progettista
abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati
progettuali
che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati
ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto
delle norme
di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il
progettista
abilitato deve emettere inoltre un certificato
di collaudo
finale che attesti la conformita' dell'opera al
progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualita'
di persona
esercente un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli
articoli
359 e 481 del codice penale.
In caso di
dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui al comma
11, l'amministrazione
ne da' comunicazione al competente
ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza
della o in
difformita'
dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la
sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
opere
stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
milione.
In caso di denuncia di inizio di
attivita'
effettuata quando
le opere sono gia' in corso di esecuzione
la sanzione
si applica nella misura minima. La mancata
denuncia
di inizio dell'attivita'
non comporta
l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 20 della
legge
28 febbraio 1985, n. 47.
E' fatta salva
l'applicazione
dell'art. 2 del codice penale per le opere e
gli interventi
anteriori alla data di entrata in vigore
della presente
disposizione.
14. Nei casi di cui al comma
7, ai fini degli
adempimenti
necessari per comprovare la sussistenza del
titolo
abilitante all'effettuazione delle trasformazioni
tengono
luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce
di inizio
di attivita', dalle quali risultino le date di
ricevimento
delle denunce stesse, nonche' l'elenco di
quanto
prescritto comporre e corredare i progetti delle
trasformazioni
e le attestazioni dei professionisti
abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro
il termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza
di una
o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli
interessati
l'ordine motivato di non effettuare le previste
trasformazioni,
e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti
abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita'
giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza.
Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare
una nuova
denuncia di inizio di attivita', qualora le
stabilite
condizioni siano soddisfacibili mediante
modificazioni
o integrazioni dei progetti
delle
trasformazioni,
ovvero mediante acquisizioni
di
autorizzazioni,
nulla-osta, pareri, assensi comunque
denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare
una
richiesta di
autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione
con
la quale il progetto viene approvato
o l'opera
autorizzata
ha i medesimi effetti della concessione
edilizia.
I relativi progetti dovranno peraltro essere
corredati
da una relazione a firma di un progettista
abilitato
che attesti la conformita' del progetto alle
prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza
dei nulla
osta di conformita' alle norme di sicurezza,
sanitarie, ambientali
e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei
regolamenti edilizi comunali in
materia di
procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie
normazioni ai
principi
contenuti nel presente articolo in tema
di
procedimento".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
beni
culturali e ambientali, a norma 1 della
legge
8 ottobre 1997,
n. 352".
- Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare
un
esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un
procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice
di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione
procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni
pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni
dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita'
o risultati. In tal caso, la conferenza
e'
indetta dall'amministrazione
o, previa informale intesa, da
una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata,
anche su richiesta
dell'interessato,
dall'amministrazione
competente per l'adozione del
provvedimento
finale.
5. In caso di affidamento di concessione
di lavori
pubblici
la conferenza di servizi e' convocata
dal
concedente
entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle
leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale
(VIA)".
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata
per progetti di particolare complessita', su
motivata
e documentata richiesta dell'interessato, prima
della
presentazione di una istanza o di un
progetto
definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere,
alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni
dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico
del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi
si
esprime
sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano
le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese,
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze,
i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti
dalla normativa vigente. In tale sede,
le
amministrazioni
preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del patrimonio
storico-artistico
o alla tutela della salute,
si
pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato,
sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano,
sulla base della documentazione disponibile,
elementi
comunque preclusivi della realizzazione del
progetto,
le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque
giorni, le condizioni e gli elementi
necessari
per ottenere, in sede di presentazione
del
progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi
si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della
fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio
d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma
1, la
conferenza
di servizi si esprime comunque
entro i
successivi
trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita'
competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale.
In tale fase, che costituisce parte integrante
della
procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali
alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla
base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza
di eventuali elementi di incompatibilita',
anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto
e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito
della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari
atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione
e le
indicazioni fornite in tale sede possono
essere
motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di
significativi
elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul
progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle
stesse amministrazioni in sede di conferenza
di
servizi sul progetto preliminare, e
convoca la
conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto
concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi
sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni".
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni
relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della
prima riunione della
conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno
dieci
giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque
giorni, le amministrazioni convocate
possono
richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione
procedente concorda una nuova data,
comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque
in quella immediatamente successiva
alla
trasmissione
dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi
dell'art. 14-bis, le amministrazioni
che vi
partecipano
determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva.
I lavori della conferenza non possono
superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente
provvede ai sensi dei commi 2 e
seguenti
dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se
la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione
del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale
si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi,
il
termine
di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato
di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita'
di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia
gia'
intervenuta
la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma
3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
agli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa
alla
conferenza
di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante
la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di
competenza della stessa.
7. Si considera
acquisito l'assenso
dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia
espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata
e non abbia notificato all'amministrazione
procedente,
entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione
della determinazione di conclusione
del
procedimento,
il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso
termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della
conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono
essere
richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi
ultimi non sono forniti in detta sede, entro
i
successivi
trenta giorni, si procede all'esame
del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva
favorevole della conferenza di
servizi
sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione,
nulla osta o atto di assenso
comunque
denominato
di competenza delle
amministrazioni
partecipanti,
o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale
concernente opere
sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale
o nel bollettino regionale in caso
di VIA
regionale
e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i
termini per eventuali impugnazioni
in sede
giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati".
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di
uno o piu'
rappresentanti
delle amministrazioni, regolarmente
convocate
alla conferenza di servizi,
a pena di
inammissibilita',
deve essere manifestato nella conferenza
di servizi,
deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi
a questioni connesse che non costituiscono
oggetto
della conferenza medesima e deve recare
le
specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai
fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni
hanno espresso
nell'ambito
della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta
dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro
i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume
comunque la determinazione di conclusione del
procedimento
sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse
in sede di conferenza di
servizi. La
determinazione
e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia
espresso da
un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del patrimonio
storico-artistico
o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al
Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente
o quella procedente sia un'amministrazione
statale,
ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli
enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri
o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali
deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del
Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta
regionale o il presidente della provincia
o il
sindaco,
valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore
a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni
di competenza del Consiglio dei Ministri
previste
al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente
della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal
fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione,
per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'art.
5, comma
2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400,
introdotta dall'art. 12, comma 2, del
decreto
legislativo
30 luglio 1999, n. 303".
Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
e' il seguente:
"Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta, secondo
gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno
1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal
Governo, il programma di riordino delle
norme
legislative e regolamentari che disciplinano
le
fattispecie
previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme
che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge
in
generale,
in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17
del medesimo codice;
f) nel codice civile, in
riferimento alla
soppressione
del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni
e a responsabilita' limitata e del
bollettino
ufficiale delle
societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge
7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda
la
redazione dei
testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro
il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti,
in un
unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni
legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun
testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle
leggi di semplificazione annuali, comprende
le
disposizioni
contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento
che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi
ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti
organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti
dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive
modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente,
da successive disposizioni;
d) coordinamento formale dei testo delle disposizioni
vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica
della normativa anche al fine di adeguare e
semplicare il
linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni,
non
inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti
disposizioni,
non richiamate, che regolano la materia
oggetto
di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito
allegato al testo unico;
g) [aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
dalla data di
entrata in vigore di ciascun testo unico];
h) indicazione, per i testi unici concernenti
la
disciplina
della materia universitaria, delle
norme
applicabili
da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione
statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico
sono comunque abrogate le norme che regolano
la
materia oggetto
di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera
e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei
Ministri, valutato il parere che il Consiglio
di
Stato deve esprimere entro trenta
giorni dalla
richiesta.
Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e'
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il parere
entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico
e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri
delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica,
previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi
unici ai sensi dell'art. 14, 2o del testo unico
delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno
1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che
ha la
facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche,
in numero non superiore a cinque, scelti anche
tra quelli
di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente
legge.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'
acquisito
il parere dello stesso previsto ai
sensi
dell'art.
16, primo comma, 3o, del citato testo unico
approvato con
regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
comma 25, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
del presente
articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo
unico non
possono
essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se
non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa
delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni
atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare
che i successivi interventi normativi incidenti
sulle
materie oggetto di riordino
siano attuati
esclusivamente
mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni
contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma
1,
lettere
d), e), e f), all'adeguamento dei testi normativi
mediante
applicazione delle norme dal comma 2, lettere b),
c), e d) e dal
comma 4".
- Si riporta il testo degli articoli 28, 30 e 19 del
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
recante:
"Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli
imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio.".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di
smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio
delle
operazioni
di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato
dalla regione competente per territorio entro
novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni
e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione
dei principi di cui all'art. 2, ed
in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita'
del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi
ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) limiti di emissione in atmosfera,
che per i
processi
di trattamento termico dei rifiuti,
anche
accompagnati
da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio
dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno
1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive
modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa
in
sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti
in
discarica
solo se preventivamente catalogati
ed
identificati
secondo le modalita' fissate dal Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanita',
entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo
di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro
centottanta giorni
dalla scadenza
dell'autorizzazione,
deve essere presentata apposita
domanda
alla regione che decide prima della
scadenza
dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di
controlli successivi
all'avviamento
degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione
di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma
1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza
che il titolare abbia provveduto
a rendere
quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico
e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto
di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non
si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m,).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di raluti
in
aree portuali sono disciplinati dalle
specifiche
disposizioni
di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione
delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione
della sola riduzione volumetrica,
sono
autorizzati,
in via definitiva dalla
regione ove
l'interessato
ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo
svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio
nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione
nel cui territorio si trova il sito prescelto
le
specifiche dettagliate relative alla campagna
di
attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione
puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare
l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento
della stessa nello specifico sito non sia
compatibile
con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.".
"Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione).
- 1.
L' Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi
di
smaltimento
dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361 (64), convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione
di Albo nazionale delle imprese che
effettuano
la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo,
ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite
presso le Camere di commercio, industria,
artigianato
e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
durano in carica
cinque anni.
2. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere
deliberante
ed e' composto da 15 membri esperti nella
materia nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei
trasporti e della
navigazione,
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle
Camere di
commercio,
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli
autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto
del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un
membro
del Consiglio camerale all'uopo designato,
con
funzioni di
presidente;
b) da un funzionario o
dirigente esperto in
rappresentanza
della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o
dirigente esperto in
rappresentanza
delle province designato dall'Unione
regionale delle
province;
d) da un esperto
designato dal Ministro
dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta
e
trasporto
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi
i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita'
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri
al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti,
nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita'
di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni
contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti,
di gestione di impianti di smaltimento
e di
recupero di
titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili
di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere
iscritte all'Albo. L'iscrizione deve
essere
rinnovata
ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio
delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio
e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione
abilita alla gestione degli impianti
il cui
esercizio sia stato autorizzato ai sensi
del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione,
di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione,
nonche', dal 1 gennaio
1998,
l'accettazione
delle garanzie finanziarie sono deliberati
dalla sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato,
in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive
emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con
i Ministri dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione e del
Tesoro,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni
e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche'
i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
d'iscrizione,
le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie,
che devono essere prestate a favore dello
Stato
dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti
univoci per
l'iscrizione,
al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la
vigente normativa
sull'autotrasporto,
in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera
a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso
i
diritti di segreteria
e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui
ai
commi
2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il
Comitato
nazionale e le sezioni regionali dell'Albo
nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti
di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre
1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo
e'
deliberata ai
sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese
che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione
dei rifiuti devono iscriversi all'albo
entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore delle relative
norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
e le
domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale
delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui
all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987,
n. 441, e successive modficazioni ed integrazioni e
delle
relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore
del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita'
finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende
speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art.
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
che
esercitano
i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
dal comune o
dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
e' effettuata
sulla base di apposita comunicazione di
inizio
di attivita' del comune o del consorzio di comuni
alla
sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente
ed e' efficace solo per le attivita' svolte
nell'interesse
del comune medesimo o dei consorzi ai quali
il comune stesso
partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo
gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale
dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale
comandato
da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
secondo
criteri stabiliti con decreto del
Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento
del Comitato
nazionale
e delle Sezioni regionali si provvede con le
entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali
d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto
del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, e
successive modifiche.
14. il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,
n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di
competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di
cui al comma 4, le
autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto
del
Presidente
della Repubblica 10 settemnbre 1982, n. 915, in
scadenza,
sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le
hanno rilasciate, fino alla data
di efficacia
dell'iscrizione
all'Albo o a quella della decisione
definitiva
sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni
adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione,
di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto
dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai
sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati
al
riciclaggio
ed al recupero, non sono sottoposte
alle
garanzie
finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'Albo
previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione
regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione
deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere
corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi
del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive
modifiche ed integrazioni, nonche'
delle
deliberazioni
del Comitato nazionale dalla quale risultino
i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura,
l'origine e la
destinazione
dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta,
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia
del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti
soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento
della
comunicazione
di inizio di attivita' le sezioni regionali e
provinciali
iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi
elenchi dandone comunicazione al
Comitato
nazionale,
alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato.
Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta
e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate
ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
disposizioni
di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
le disposizioni
di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.".
"Art. 19 (Competenze delle regioni). - 1.
Sono di
competenza
delle regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla
normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti
le province ed i comuni, dei piani regionali di
gestione dei
rifiuti di cui all'art. 22;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta dfferenziata dei
rifiuti
urbani, anche pericolosi, con
l'obiettivo
prioritario
della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare,
degli scarti di prodotti vegetali e animali, o
comunque ad
alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento
dei piani per
la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per
la
gestione dei rifiuti, anche
pericolosi, e
l'autorizzazione
alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi,;
f) le attivita' in
materia di spedizioni
transfrontaliere
dei rifiuti che il regolamento CEE n.
259/93
attribuisce alle autorita' competenti di spedizione
e di destinazione;
g) la delimitazione, in
deroga all'ambito
provinciale,
degli ambiti ottimali per la gestione dei
rifiuti
urbani e assimilati; h) le linee
guida ed i
criteri
per la predisposizione e l'approvazione
dei
progetti
di bonifica e di messa in sicurezza, nonche'
l'individuazione
delle tipologie di progetti non soggetti
ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione
integrata dei
rifiuti,
intesa come il complesso delle attivita' volte ad
ottimizzare
il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento
dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione
dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da
allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e
33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione,
da parte
delle province, delle aree non idonee
alla
localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti;
n-bis) la definizione
dei criteri per
l'individuazione
dei luoghi o impianti adatti
allo
smaltimento
e la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche
di cui all'art. 18, comma 2, lettera
a), di
disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
regioni
si avvalgono anche degli organismi individuati ai
sensi
del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
di smaltimnento
e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente
con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando
le iniziative di autosmaltimento. Tale
disposizione
non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto le regioni emanano norme affinche' gli
uffici
pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con
una quota
di carta riciclata pari almeno al quaranta per
cento del fabbisogno
stesso.
"4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti
prodotti
dalle navi e' organizzata dalle
autorita'
portuali,
ove istituite, o dalle autorita' marittime, che
provvedono anche
agli adempimenti di cui agli articoli 11 e
12.".
- Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
"b) i rifiuti derivanti
dalle attivita' di
demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
derivano dalle
attivita' di scavo;"
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera f-bis)
del
decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente.
"f-bis) le terre e le rocce da
scavo destinate
all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati,
con esclusione di materiali provenienti da siti
inquinati
e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai
limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
vigenti.".
- Il testo dell'allegato 1, tabella 1, colonna B del
decreto
del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
e' il seguente:
B
-
Siti ad uso commerciale
e industriale (mg kg(elevato alla 1)
espressi come ss)
-
30
50
10
15
250
800
15
5
500
1000
600
15
350
10
250
1500
100
2000
2
50
50
50
50
100
10
10
10
10
10
50
10
10
5
50
100
5
5
5
0.1
5
1
5
15
10
1
10
20 30
15
30
10
0.1
10
10
30
25
25
10
50
50
10
50
25
50
5
25
60
25
50
5
5
5
10
10
10
5
25
1
0.1
1
0.1
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
2
1 x 10(elevato alla meno 4)
5
250
750
1000*
60 |
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