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Decreto Ministro delle Finanze 18 febbario 1998, n. 41
(Pubblicato nella G. U. 13 marzo 1998, n. 41)
Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n.449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia
Il Ministro delle Finanze di
concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici
Visto l'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese
sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile; nonché per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle
loro pertinenze;
Visto, in particolare, il comma
3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale prevede
che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di
controllo da effettuare, anche mediante l'intervento di banche, in funzione
del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi
in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data
29 gennaio 1998;
Ritenuto che le considerazioni
formulate dal Consiglio di Stato in ordine alla necessità di dare
ai contribuenti un'informazione completa sugli adempimenti amministrativi
necessari per usufruire della detrazione prevista, possono trovare accoglimento
con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento
e del modello di comunicazione e di indicazione dei centri di servizio
competenti, ma che non sembra opportuno inserire il citato modello
quale allegato al regolamento
poiché é stato approvato con decreto
dirigenziale proprio al fine
di rendere più agevole l'iter in caso di successive modifiche;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-851 dell'11 febbraio 1998);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1.I soggetti che ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche
intendono avvalersi della detrazione
d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999,
e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per
la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:
a.trasmettere, prima dell'inizio
dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione
della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato
con il medesimo provvedimento; copia della concessione, autorizzazione
ovvero della comunicazione di
inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia;
i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della
domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se
i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto
che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore
di consenso all'esecuzione dei lavori;
b.comunicare preventivamente
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata,
la data di inizio dei lavori;
c.conservare ed esibire, previa
richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti
le spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002
per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale é stato
effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti
all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere
costituita da altra idonea documentazione;
d.trasmettere, per i lavori il
cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000,
dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto
abilitato all'esecuzione degli stessi.
2.Per i lavori iniziati prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti
di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni
da questa ultima data.
3.Il pagamento delle spese detraibili
é disposto mediante bonifico
bancario dal quale risulti la
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione
ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore
del quale il bonifico é effettuato.
Art. 1-bis
1.Ai fini della detrazione dell'articolo
9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati
gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Art. 2.
1.Il contribuente opera irrevocabilmente
la scelta della ripartizione
della detrazione in cinque o
dieci quote annuali costanti e di pari
importo nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa é stata
sostenuta. La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Art. 3.
1.Ai fini dei controlli concernenti
la detrazione, le banche presso le
quali sono disposti i bonifici
trasmettono all' Agenzia delle entrate in
via telematica, con le modalità
ed entro il termine individuato da
apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari
della detrazione e dei
destinatari dei pagamenti.
Art. 4.
1.La detrazione non é
riconosciuta in caso di:
a.violazione di quanto previsto
all'articolo 1, commi 1 e 2;
b.effettuazione di pagamenti
secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma
3, limitatamente a questi ultimi;
c.esecuzione di opere edilizie
difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1;
d.violazione delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri,
nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti
e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note
qui pubblicate e stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
L'art. 1, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, é il seguente:
1."Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 41 per cento
delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150
milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute
o detenute e sulle loro
pertinenze.
Tra le spese sostenute sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici
ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, per gli impianti a metano.
La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi
alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione
di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia,nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura
del 50 per cento".
L'art. 1, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, é il seguente:
3."Con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di
controllo da effettuare mediante l'intervento di banche, in funzione del
contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero
mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione
dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato
richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'impostacomunale sugli
immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta".
L'art. 31, lettere a), b), c)
e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, é ilseguente:
"Gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
1.interventi di manutenzione
ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
2.interventi di manutenzione
straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre ché
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
3.interventi di restauro e di
risanamento conservativo, quelli rivolti
a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Taliinterventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e ilrinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
deglielementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenzedell'uso.
Aggiornamenti
Il decreto 9 maggio 2002, n.
153 (in G.U. 26/7/2002, n. 174) ha disposto (con l'art. 1) la modifica
degli artt. 1, 2 e 3 e l'introduzione dell'art. 1-bis. |
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