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Decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n.
242, del 14 ottobre).
Regolamento recante norme per
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge
12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata l'opportunità di rinviare ad
un successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici
di climatizzazione estiva, nonchè la rete di distribuzione e l'adeguamento
delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti
di energia; Sentiti in qualità di enti energetici: l'ENEA, l'ENEL,
l'ENI; ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17
della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche
di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente
qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA, dell'ENEL e dell'ENI
nello specifico campo della ricerca energetica; Sentite le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome; Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO,
la CNA, la Lega delle cooperative, l'ANCE, l'ANIMA, l'ANIT, l'ASSOCALOR,
l'ASSISTAL, l'ANPAE, l'ANCI, la CISPEL, l'ANIACAP, il SUNIA, l'AIACI, l'AICARR,
quali associazioni di categorie interessate, e la FIRE quale associazione
di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sentiti
inoltre l'UNI, il CTI, il CIG, l'ATI, il Consiglio nazionale degli ingegneri,
il Consiglio nazionale dei periti industriali, la SNAM, l'AGIP servizi,
il CIR;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi
richiesti ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non
pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta; Tenuto conto di
tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti
o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento
e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni
interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consigio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente
regolamento si intende:
a) per <<edificio>>, un sistema
costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume
e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano
al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il
terreno, altri edifici;
-
b) per <<edificio di proprietà
pubblica>>, un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni,
degli Enti locali, nonchè di altri Enti pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad
altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
-
c) per <<edificio adibito ad uso pubblico>>,
un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di Enti pubblici; d) per <<edificio di nuova costruzione>>,
salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
-
e) per <<climatizzazione invernale>>,
l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento,
il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità,
della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
-
f) per <<impianto termico>>, un impianto
tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione
e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
-
g) per <<impianto termico di nuova istallazione>>,
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in
un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
-
h) per <<manutenzione ordinaria dell'impianto
termico>>, le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione
degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso
corrente;
-
i) per <<manutenzione straordinaria
dell'impianto termico>>, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico;
-
j) per <<proprietario dell'impianto
termico>>, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati
in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
-
l) per <<ristrutturazione di un impianto
termico>>, gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante
un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano
in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonchè la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione
di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico
centralizzato;
-
m) per <<sostituzione di un generatore
di calore>>, la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di
un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
-
n) per <<esercizio e manutenzione di
un impianto termico>>, il complesso di operazioni che comporta l'assunzione
di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici
e di salvaguardia ambientale;
-
o) per <<terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico>>, la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti
e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa,
è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici;
-
p) per <<contratto servizio energia>>,
l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari
a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
-
q) per <<valori nominali>> delle potenze
e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
-
r) per <<potenza termica del focolare>>
di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore
del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità
di misura utilizzata è il kW;
-
s) per <<potenza termica convenzionale>>
di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è
il kW;
-
t) per <<potenza termica utile>> di
un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità
di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore
con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità
di misura utilizzata è il kW;
-
u) per <<rendimento di combustione>>,
sinonimo di <<rendimento termico convenzionale>> di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza
termica del focolare;
-
v) per <<rendimento termico utile>>
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e
la potenza termica del focolare;
-
w) per <<temperatura dell'aria in un
ambiente>>, la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità
prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
-
z) per <<gradi giorno>> di una località,
la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 ºC, e la temperatura
media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è
il grado giorno (GG).
Articolo 2
Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.
1. Il territorio nazionale è suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi- giorno, indipendentemente
dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per
regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa
comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella
può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di
nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie
che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato
A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento
del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune
più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati,
in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo
del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento
di cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare
in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento
è reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi
entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA
ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del
proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale,
quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto
della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui
al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del
territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato
A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora
entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento
di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine
da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Articolo 3
Classificazione generale degli edifici per
categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base
alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case
di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione
ed attività similiari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche
ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case
di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed
il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative,
associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione
per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi
di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali
e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività
sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche
a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da
parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono
essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria
che le compete.
Articolo 4
Valori massimi della temperatura ambiente.
1. Durante il periodo in cui è in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle
temperature dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate
come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i seguenti
valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 ºC + 2 ºC di
tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 ºC
+ 2 ºC di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse
da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria
negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed
E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma
5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della
temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è
in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate
di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8
sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli
ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite; b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente
derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già
concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti,
i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono
essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo
che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali
devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della
suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non
sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo
o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Articolo 5
Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici.
1. Gli impianti termici di nuova installazione
nonchè quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati
in modo da assicurare, in relazione
-
a: -- il valore massimo della temperatura
interna previsto dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche della zona,
-- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, -- il regime
di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione
previsti dall'art. 9 del presente decreto, un <<rendimento globale
medio stagionale>>, definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente
valore: eta g = (65 + 3 log P n)% dove log Pn è il logaritmo in
base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei
generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa
in kW.
2. Il <<rendimento globale medio stagionale>>
dell'impianto termico è definito come rapporto tra il fabbisogno
di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria
delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini
della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera
l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio stagionale risulta
dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: -- rendimento di
produzione, -- rendimento di regolazione, -- rendimento di distribuzione,
rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie
e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio
e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei generatori di
calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato
in modo tale che il <<rendimento di produzione medio stagionale>>
definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa
nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale
di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:
eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il fattore
di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato
ai commi 1 e 2.
4. Il <<rendimento di produzione
medio stagionale>> deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda
per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW,
la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla
ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione
di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonchè in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti
ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità
di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte
salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia
o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici
che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate
nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con
potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione
e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati
secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo
dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del
diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui
all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti
in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione
della rete di distribuzione, non superi i 48 ºC, + 5 ºC di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonchè nella sostituzione
di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione
invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore
di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti
della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso
ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione
del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai
fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da
più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti
di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:
-- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle
singole unità immobiliari, -- ristrutturazioni di impianti termici
centralizzati, -- ristrutturazioni della totalità degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni
da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici
individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi: mera
sostituzione di generatori di calore individuali, singole ristrutturazioni
degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già
di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio. Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione
o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione
di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione
di questi ultimi, è prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto
all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo
C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi
di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità
con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già
esistente. In ogni caso i generatori di calore ti tipo B1 (secondo classificazione
della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre
1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione
e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione
deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio
stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma
1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione
minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle
montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta,
anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate
e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in
modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi
a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione
e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti
ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è
prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia
dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei
locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata,
è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria
di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi
di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato
C del presente decreto. 14. L'installazione nonchè la ristrutturazione
degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà
pubbica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del
comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il
fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui
al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico,
riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità
del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite
di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso
alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal
recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che
utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale;
il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato
dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di alti vettori energetici,
valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto,
e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione
di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è
elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione
di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale
e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per
altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita
a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche
di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche
dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua
alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie
di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici
deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che
tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità
al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
o assimilate, da lui ritenute valide.
Articolo 6
Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonchè nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda devono avere
un <<rendimento termico utile>> ed i generatori di calore ad aria
calda devono avere un <<rendimento di combustione>> non inferiore
ai rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1
non sono soggetti:
-
a) i generatori di calore alimentati a combustibili
solidi;
b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche
si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni,
biogas;
-
c) i generatori di calore policombustibili
limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui
alla lettera b).
Articolo 7
Termoregolazione e contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata
in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione
e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati
adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva
dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta
l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta
la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori
sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere
pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della tempertura esterna.
La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore ±
2 ºC.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art.
26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui
al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente
qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato
e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura
ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta
la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle
24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio
che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti
ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono
inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta
lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento
in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non
occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità
immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente
con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento
nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione
di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva
rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e
6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione,
ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare
mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente
compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico,
e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del
fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi
di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare
la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve
essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale
termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve
essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
Articolo 8 Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale.
1. Ai fini dell'applicazione del presente
decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale
è la quantità di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 ºC con un adeguato ricambio d'aria durante
una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente
fissato;
a) per le zone climatiche A, B, C, D,
E dal comma 2 dell'art. 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni
a partire dal 5 di ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione
dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico
convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato
e i gradi-giorno della località. L'unità di misura utilizzata
è il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il
calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993
e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella
relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3
esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico e
tiene conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella
centrale termica attraverso i vettori energetici, -- dell'energia solare
fornita all'edificio, degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio,
quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli
elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite: -- dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio,
comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda
climatizzata inferiore a 10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato
del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato,
basato su un bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene
conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale
termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite: -- dell'energia
persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio,
comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione
volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno
fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i
valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità
di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del
30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986,
n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore
al seguente valore limite: FEN_(lim)=[(Cd+0.34 n)-K_u * (0,01I/dTm+a/dTm)]
* 86,4/eta*g La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo
del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;
essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore
di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di seguito
elencato: Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro
edilizio, espresso in W/m3 ºC, calcolato secondo le indicazioni dell'art.
8, comma 6; n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio
nelle 24 ore), espresso in h^(-1); 0.34 = costante, dimensionata in W h/m3
ºC, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la
sua densità; I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare
media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media è
estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento
di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza di temperatura media
stagionale espressa in ºC; i valori saranno forniti dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m^(-1),
della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità
di volume riscaldato; a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso
in W/m3, fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche
UNI di cui al comma 3; k_u = coefficiente adimensionato di utilizzazione
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità
a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia
di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3
ºC (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ
m3 GG (dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento globale medio
stagionale definito all'art. 5, comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera
nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è
convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non
sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi
di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione
ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza
nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto); o comunque
regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente
fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere
espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda
climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo
semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato
mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del
fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà essere
variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato.
Articolo 9
Limiti di esercizio degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati alla
climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo
che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi
di temperatura fissati dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici è
consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1º dicembre
al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1º dicembre
al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al
31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1º novembre
al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al
15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici
possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore
alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. é consentito il frazionamento
dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti
non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le
ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e
4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata
giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria
E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche
e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria
E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria
E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria
E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria
E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e
4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti
casi:
-
a) edifici rientranti nella categoria E.2
ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera
delle attività;
-
b) impianti termici che utilizzano calore
proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità
e calore;
-
c) impianti termici che utilizzano sistemi
di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
-
d) impianti termici al servizio di uno o più
edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici
di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi
igienici e sanitari, nonchè al fine di mantenere la temperatura
dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento
dei circuiti secondari nei tempi previsti;
-
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia
potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori
di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento
della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo purchè
il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento
di una temperatura degli ambienti pari a 16 ºC + 2 ºC di tolleranza
nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al
comma 2 del presente articolo;
-
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia
potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori
di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su
due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
-
g) impianti termici per singole unità
immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori
di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con
programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura
almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonchè lo spegnimento
del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante <<contratti di servizio energia>>
i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purchè
si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto
nei limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun
condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità
competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art.
3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari
sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio
di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo;
b) le generalità e il domicilio
del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutezione dell'impianto
termico.
Articolo 10
Facoltà delle Amministrazioni comunali
in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art.
9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta
comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi
annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione
della polazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
1.
Articolo 11
Esercizio e manutenzione degli impianti termici
e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera
j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti
alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.
2. Nel caso di unità immobiliari
dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi
titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione,
alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti
dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente
all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche
periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati
con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti
termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica
od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti
richiesti al <<terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico>> è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi
nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione
e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento,
oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità
Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme
UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto
termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative
UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo indicazioni
più restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza
sul <<libretto di centrale>> o sul <<libretto di impianto>>
prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico appone la firma sul <<libretto
di centrale>> o sul <<libretto d'impianto>> di cui al comma 9 per
accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto
delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge
9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto: -- al
rispetto del periodo annuale di esercizio; -- all'osservanza dell'orario
prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita
dall'art. 9. -- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali
è fatto obbligo all'occupante l'unità immobiliare di affidare
la manutenzione dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda
ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso
stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di
impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per i
soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante o, su
delega di questo, con il soggetto cui è affidata la manutenzione
dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera
esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione
è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al
subentrante il <<libretto di impianto>> prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale
superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un <<libretto
di centrale>> conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di
un <<libretto di impianto>> conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale
e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione o da ristrutturare
e, per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori
di calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i requisiti
richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione
iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore
del presente regolamento nonchè la compilazione per le verifiche
periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica
periodica sono quelli riportati sul <<libretto di centrale>> o sul
<<libretto di impianto>> di cui al comma 9. Le suddette verifiche
vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo
di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore
uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori
di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità
almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di
generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale
complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una
seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato
nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica del focolare, in conformità a norme tecniche
UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta
giorni, deve risultare:
-
a) per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto
1 dell'allegato E;
-
b) per i generatori di calore ad acqua calda
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;
-
c) per generatori di calore ad aria calda
installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E;
-
d) per generatori di calore ad aria calda
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E.
15. Qualora i generatori di calore installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori
di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14
è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini --- --- 350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre
1996 I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili
a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali,
durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma
14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista
alle lettere e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono
alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante
l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine
e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione
al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle
utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione
invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di <<libretto
di centrale>> predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore
dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla
descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre
a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità
alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli
interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori
di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni
già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della
legge 10/1991, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale
e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare
l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore
o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto di centrale utilizzando
gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi
esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti
dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento
che gli stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA,
nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, fornisce agli Enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei
predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione
del presente regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di
cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con proprio
provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli
ordinari biennali si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari
degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione
degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo,
apposita dichiarazione, con firma autentica e con connessa assunzione di
responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a
tale forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a campione
ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute,
devono altresì provvedere per tutti gli impianti termici per i quali
risulti omessa la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti
dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente comma non deve di
norma superare i due anni per gli impianti termici con potenza superiore
o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati
di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per
singole unità immobiliari.
Articolo 12
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, salvo quanto
disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto
dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste
dall'art. 5, comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e dall'allegato
B e, in ogni caso, a decorrere dal 1º agosto 1994.
Allegato 1 (Sono omessi gli allegati). |
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