|
Legge 6 luglio 2002, n.37
(Pubblicata in G. U. 8 luglio 2002, n. 158)
"Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici"
ART. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e
delle province autonome di Trento
e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi
di decreti legislativi già emanati,
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai princípi e criteri direttivi
indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere
della Commissione di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque
adottati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio
decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti
di riorganizzazione dei
Ministeri".
ART. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole:
"entro sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze può
avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo
73, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300".
ART. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli
7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, alle disposizioni
introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice
Ministri è riservato un
contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie
dei sottosegretari di Stato.
Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari
di Stato, si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di
diretta collaborazione stabilito
per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri
ai sensi del comma 1, il vice
Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario
particolare, un responsabile della
segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario
in ragione delle peculiari funzioni
delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito
del medesimo contingente il vice
Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento
delle attività di?supporto degli uffici di diretta collaborazione
inerenti le funzioni delegate e un responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
ART. 4.
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di
ineleggibilità).
1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito
dal seguente:
"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che
prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili
dello Stato che svolgono le
funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".
ART. 5.
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei
comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito
all'istituzione del
servizio militare volontario).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi
dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n.
264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre
1997, n. 464, e successive
modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni
organiche previste dalla legge
14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza,
anche mediante
soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione
dei compiti anche in chiave
interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze
armate, favorendo
l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresí, il rispetto
di quanto previsto dalla legge 18
febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere
delle competenti Commissioni
permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresí autorizzato, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto
previsto dal presente articolo.
ART. 6.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni,
uno o più decreti legislativi, ai
sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo
le procedure, i princípi e i criteri
direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della
definizione e classificazione degli
emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo
i parametri per la
classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile
2001, n. 138.
ART. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione
di livello nazionale e
periferico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi
di decreti legislativi già emanati, ai
sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni,
attenendosi ai princípi e criteri direttivi contenuti nel citato
comma 15.
ART. 8.
(Fondo di perequazione).
1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce
il fondo perequativo e
previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri
fissati dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti
indicati dal citato articolo 8,
nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento
di incarichi conferiti dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano
quanto dovuto, al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del
segretariato generale della
giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento
di contabilità adottato dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base
dei criteri predeterminati dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde
a ciascun magistrato che ha
svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra
il 50 per cento e l'80 per
cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto
incarico, nonché l'intera somma
versata al fo ndo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita
fra i magistrati amministrativi,
secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa,
eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale
e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale
e previdenziale previsto per
le retribuzioni dei magistrati amministrativi.
ART. 9.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti concernenti la
minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza
slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge
23 febbraio 2001, n.
38.
ART. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali
e ambientali, spettacolo,
sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le
attività culturali il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
e, limitatamente alla lettera a), la
codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni
e le attività culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegna te e l'incremento
delle entrate; chiara
indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di
una significativa e trasparente
impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
adeguamento delle
procedure alle nuove tecno logie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare
gli strumenti di individuazione,?conservazione e protezione dei beni culturali
e ambientali, anche attraverso la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e
privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà
privata, né l'abrogazione degli strumenti
attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internaziona li, soprattutto in
materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi
offerti anche attraverso la
concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione
di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti
pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10
del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli
appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso
alle diverse procedure di
individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione
di imprese artigiane
di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli
di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo
la possibilità di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle
caratteristiche oggettive e alle
esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità
di costituzione e funzionamento
degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la
concessione di contributi e
agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una
precisa definizione delle
responsabilità degli organi tecnici, secondo princípi
di separazione fra amministrazione e politica e
con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare
forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività
culturali e della difesa, per la
realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare
gli organismi consultivi
e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e
riduzione del numero e dei
componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalità di
costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle
procedure di individuazione
dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione
degli stessi; adeguare l'assetto
organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il
sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare
la legislazione ai princípi
generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia
di doping; riordinare i compiti
dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche
la rappresentanza delle regioni e
delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche
a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare,
anche nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto
dovrà assicurare un'adeguata presenza
degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi
dell'ente e la massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione
dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione
di contenuti digitali e
multimediali e di software ai princípi generali a cui si ispira
l'Unione europea in materia di diritto
d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente
le disposizioni sostituite o
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale
premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, previ pareri del
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, resi nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale
termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di
cui al comma 1 possono essere
adottate, nel rispetto degli stessi princípi e criteri direttivi
e con le medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in
vigore.
ART. 11.
(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione
delle norme e delle
procedure).
1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di
cui all'articolo 3 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a
decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla
stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50
del 1999.
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito,
con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale,
alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due
servizi, con il compito di
coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa
di semplificazione delle norme e
delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi
con il compito di provvedere
all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di
cui all'articolo 5 della citata legge
n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici
di documentazione giuridica a
beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri
e con il Dipartimento della
funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati
diciotto esperti, anche nell'ambito
di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata
in vigore della presente
legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo
31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni,
rinnovabile, sono scelti fra
soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità
nei settori della
redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione
di impatto delle norme, della
analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico
comparato, della linguistica, delle
scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa,
dell'analisi delle politiche
pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni,
gli esperti sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in
deroga alle norme e ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale
di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruo li degli
organi costituzionali, si provvede
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti
collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è
corrisposto un compenso determinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n.
400 del 1988.
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, sono stabiliti i
contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli
esperti di cui al comma 3 da
assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Dipartimento della
funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di
cui al presente articolo, non sia
confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro
incarico secondo le disposizioni della
contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto
assegnato al soppresso Nucleo
per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente
legge è mantenuto nella posizione
giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2,
in relazione ai compiti
rispettivamente attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza
del soppresso Nucleo sono attribuiti al
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che li assegna in conformità delle
esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni
riferimento normativo alle
competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze
di cui al comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devo no derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
ART. 12.
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici).?1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
trasferiti, con le relative risorse
umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione
già assegnati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per
il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
ART. 13.
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità
e pari opportunità).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
in tema di parità e pari
opportunità tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in
materia di parità e di pari
opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale
e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione
di coordinamento delle attività
svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia
di parità e di pari opportunità
tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
ART. 14.
(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca
in agricoltura).
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) il consiglio dei dipartimenti;";
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è
sostituita dalla seguente: "sette";
al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e
di coordinamento dell'attività scientifica del
Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali
di cui all'articolo 2. Il numero e
la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo
sono determinati con lo statuto
di cui all'articolo 7";
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita
la seguente:
"b-bis) il consiglio scientifico;";
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica"
sono inserite le seguenti:
"nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante
della categoria dei
sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per
ciascuna delle due associazioni
maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante
della categoria dei
moltiplicatori";
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle attività
di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da
due membri nominati dal Ministro, di cui
uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
gli organi del Consiglio e degli
istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10,
11, 12 e 13 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. |
|