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Legge 24 dicembre 2003, n. 378
Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione dell'architettura rurale
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La presente legge ha lo scopo
di salvaguardare e valorizzare le
tipologie di architettura rurale,
quali insediamenti agricoli,
edifici o fabbricati rurali, presenti
sul territorio nazionale,
realizzati tra il XIII ed il XIX
secolo e che costituiscono
testimonianza dell'economia rurale
tradizionale.
2. Ai fini dei benefici previsti
dalla presente legge, le diverse
tipologie di architettura rurale
di cui al comma 1, presenti sul
territorio nazionale, sono individuate,
con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di
concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e
dell'ambiente e della tutela del
territorio, su proposta delle
regioni interessate, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con il medesimo decreto sono definiti
altresi' i criteri
tecnico-scientifici per la realizzazione
degli interventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera
a), con riferimento anche a
modalita' e tecniche costruttive
coerenti con i principi
dell'architettura bioecologica.
Art. 2.
(Programmazione)
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze
di pianificazione e
programmazione territoriale, possono
individuare, sentita la
competente Soprintendenza per i
beni e le attivita' culturali, gli
insediamenti di architettura rurale,
secondo le tipologie definite ai
sensi dell'articolo 1, presenti
nel proprio territorio e possono
provvedere al recupero, alla riqualificazione
e alla valorizzazione
delle loro caratteristiche costruttive,
storiche, architettoniche e
ambientali, anche attraverso la
predisposizione di appositi
programmi, di norma triennali,
redatti sulla base dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) definizione degli interventi
necessari per la conservazione degli
elementi tradizionali e delle caratteristiche
storiche,
architettoniche e ambientali degli
insediamenti agricoli, degli
edifici o dei fabbricati rurali
tradizionali, di cui all'articolo 1,
al fine di assicurarne il risanamento
conservativo ed il recupero
funzionale, compatibilmente con
le esigenze di ristrutturazione
tecnologica delle aziende agricole;
b) previsione di incentivi volti
alla conservazione dell'originaria
destinazione d'uso degli insediamenti,
degli edifici o dei fabbricati
rurali, alla tutela delle aree
circostanti, dei tipi e metodi di
coltivazione tradizionali, e all'insediamento
di attivita'
compatibili con le tradizioni culturali
tipiche.
2. I programmi di cui al comma
1 devono altresi' individuare le
modalita' di approvazione dei singoli
interventi e dei relativi piani
finanziari e definire le forme
di verifica sull'attuazione degli?interventi stessi e sull'utilizzo delle
risorse del Fondo di cui
all'articolo 3.
3. L'approvazione dei programmi
di cui al comma 1 e' condizione
necessaria per accedere al riparto
delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione
dei programmi di cui al
comma 1, e della ripartizione delle
relative risorse finanziarie, le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano stabiliscono le
forme di concertazione con gli
enti locali interessati e tengono
conto del parere preventivo dei
Ministri per i beni e le attivita'
culturali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali.
Art. 3.
(Fondo nazionale per la tutela
e la valorizzazione dell'architettura
rurale)
1. Al fine di contribuire all'attuazione
dei programmi di cui
all'articolo 2, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo nazionale per
la tutela e la valorizzazione
dell'architettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente
al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano dal Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281, proporzionalmente alle richieste
di finanziamento relative agli
interventi effettivamente approvati da
ciascuna regione e provincia autonoma
e anche in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province
autonome medesime. 3. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del
territorio, per i beni e le attivita'
culturali e delle politiche
agricole e forestali, previa intesa
in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite le modalita' per
il riparto delle risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 1, in attuazione
dei criteri di cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005,
la dotazione del Fondo di cui al
comma 1 e' determinata in 8 milioni
di euro annui. A decorrere
dall'anno 2006, al finanziamento
del Fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Procedure)
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano
gestiscono le quote del Fondo di
cui all'articolo 3 loro assegnate
unitamente alle risorse proprie
e alle risorse di cui all'articolo 5
e concedono contributi a soggetti
proprietari o titolari degli
insediamenti, degli edifici o dei
fabbricati rurali, di cui
all'articolo 1, fino all'importo
massimo del 50 per cento della spesa
riconosciuta secondo il relativo
piano finanziario. I contributi sono
erogati sulla base dello stato
di avanzamento dei lavori, ovvero,
previa verifica, a saldo finale.
I contributi di cui alla presente
legge non sono cumulabili con altri
contributi pubblici e, in
particolare, con quelli concessi
ai sensi degli articoli 41 e 43 del
testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
2. La concessione dei contributi
e' comunque subordinata alla stipula
di un'apposita convenzione che
prevede, tra l'altro, la non
trasferibilita' degli immobili
per almeno un decennio, l'avvenuto?rilascio dei permessi per la realizzazione
delle opere, la redazione
del preventivo di spesa a cura
del direttore dei lavori e
sottoscritto dal proprietario,
la possibilita' di revoca dei
contributi per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data
del rilascio delle apposite autorizzazioni
o a causa di lavori
eseguiti in difformita' rispetto
ai progetti approvati. 3. Per i beni
immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del testo
unico delle disposizioni
legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, resta fermo quanto
previsto dalla normativa vigente
in tema di tutela dei beni
culturali.
Art. 5.
(Sponsorizzazioni)
1. All'attuazione dei programmi
di cui all'articolo 2 concorrono
anche i proventi di sponsorizzazioni,
lasciti ed erogazioni liberali,
finalizzati alla tutela e valorizzazione
delle tipologie di
architettura rurale ricadenti sul
territorio regionale o delle
province autonome di Trento e di
Bolzano. I predetti proventi
integrano le risorse che le regioni
e le province autonome di Trento
e di Bolzano decidono di riservare
alla tutela e alla valorizzazione
delle tipologie di architettura
rurale.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'articolo
3, comma 4, pari a 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto
a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali,
e quanto a 6.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre
2003 |
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