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Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Pubblicata nella G. U. 5 marzo 1998, n. 53)
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n.59
come modificato dal decreto
legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (G.U.
- n. 237 del 10 ottobre 1999)
con le modifiche introdotte
dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496(G.U.
- n. 304 del 29 dicembre 1999)
Art. 1. Norme per
liberalizzare la distribuzione dei carburanti
1. L'installazione e l'esercizio di
impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti»,
sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione
di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto.
Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. L'attività di cui al comma
1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è
esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica
della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni
fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché
alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione
il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni
di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al d.P.R. 12 gennaio
1998, n. 37.
(comma così
sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 346 del
1999)
3. Il richiedente trasmette al comune,
unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione
corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia
giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione
del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti
il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo
2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda
si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
Il sindaco (il dirigente - circolare interni
n. 2 del 27 gennaio 2000 - n.d.r.), sussistendo
ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente
formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarità
di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione
e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
(comma così
modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 346 del
1999)
5. Le concessioni di cui all'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di
diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione,
senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire
l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente
ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli
impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate
al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i
profili di, incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro
e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche
sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente
ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui
al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura
e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando
i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo,
la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria
per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni.
6. La gestione degli impianti può
essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di
seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore
a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le
attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti
per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti
dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria
più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari
dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono
regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali.
I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione
e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità.
Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce
un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.
(ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, della legge n. 57 del 2001 le parole "tutte
le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature
per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento)
6-bis. Il contratto di cessione gratuita
di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero
di somministrazione, dei carburanti.
(comma aggiunto
dalla legge n. 496 del 1999)
7. I contratti di affidamento in uso
gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra
concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in
caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A
tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda
la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti
in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate
dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono
essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni
previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme
in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli
a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge
5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente
articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo
sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione
delle clausole difformi apposte dalle parti.
Art. 2. Competenze
comunali e regionali
1. Per consentire la razionalizzazione
della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione
di nuovi impianti su aree private i comuni, entro sessanta giorni (*)
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati
detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a
dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili,
in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione
edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì,
ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente
l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto,
anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti
esistenti.
(termine
ridotto da 120 a 60 giorni dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 496
del 1999)
1-bis. La localizzazione degli impianti
di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici
in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte
a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non
comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di sessanta
giorni (*) dalla data di entrata in
vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai
sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le
norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via
sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
(*) (termine
ridotto da 120 a 60 giorni dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 496
del 1999)
2-bis. Trascorso inutilmente il termine
di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei
poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per
l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già
tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche
la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme
alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella
specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante
apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico
iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di
essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della domanda.
(commi così
sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 346 del 1999)
3. Il comune, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso
compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese
nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive
modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare
aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri
per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi
di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di
tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi
sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per
la presentazione delle domande.
Art. 3. Norme transitorie
1. Fino al 30 giugno 2001 (*)
in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la
razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza
ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi
impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata
alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti
nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno
solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800
Kilolitri (**). Le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
(comma così
sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1999)
(*) (la data
è stata anticipata al 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge n. 496 del 1999)
(**) (tali
disposizioni non si applicano ai self-service con pagamento posticipato
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 496 del 1999)
2. Il titolare di una o più
autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o
con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano,
della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico
e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai
comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione
e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero
di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da
effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia
e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente.
I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il
predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi
di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In
assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto
del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti
norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti
impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti,
anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che
presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare
nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio
pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività
di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio
comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando
non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché
di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per
autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di
gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga
all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme
di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente
verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare
un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale
già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni
precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. È abrogato l'articolo 2,
comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.
7. Se al termine del periodo di cui
al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla
media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti
stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante
della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni
attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire
l'allineamento alla predetta media.
8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo
17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani
di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare
criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito
dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni
consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare,
sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze
competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione
della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni
di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.
10. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e
per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di
carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è
rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima
disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti
regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a
quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.
11. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli
lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
Art. 4. Decreti
ministeriali
1. Ferma restando la competenza regolamentare
delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del
presente decreto.
Art. 5. Norme per la razionalizzazione
dello stoccaggio (omissis)
Art. 6. Fondo per la razionalizzazione
della rete (omissis)
Art. 7. Orario
di servizio
1. A decorrere dalla scadenza dei termini
per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo
3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel
periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal
gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun
gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di
servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo,
previa comunicazione al comune.
2. Esclusi gli impianti funzionanti
con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione
del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le
vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità
necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno,
stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi
le reti autostradali e quelle assimilate.
Art. 8. Agenzia delle scorte(omissis)
Art. 9. Compiti dell'Agenzia (omissis)
Art. 10. Disposizioni
per l'impiego dei serbatoi di GPL
1. I contratti, stipulati dalle aziende
distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di
prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità
alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto
e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare
gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente
predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva.
Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la
facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta
alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento
della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione
o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore
a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione
del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché
le modalità di acquisto in regime di esclusiva.
2. 1 contratti stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere
durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri
indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale
adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto
immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in
comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo
di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione
sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale
che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti
stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio
e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è
determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il
valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della
quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20
per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione
il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo,
il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del
valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999,
le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione
dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita
certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi
della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite
con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti
possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti
dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici,
esonerandole espressamente.
(comma così
modificato dall'articolo 5, comma 1ì3, del decreto legislativo n.
346 del 1999) |
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