Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità dello Stato
(i limiti di somma
sono stati aumentati di 2.000 volte dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 367, che peraltro ha fatto salve tutte le disposizioni che abbiano
aumentato gli originari limiti in misura ancora maggiore)
(l'art. 17, commi 26
e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 contiene l'elenco dei casi in
cui sia necessario il parere del Consiglio di Stato)
Art. 1
I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo
di privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salve le eccezioni
stabilite da leggi speciali.
I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi
in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso
amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle
finanze.
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati
ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali
riguardanti i mobili di ufficio.
Art. 2
A cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello
Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri,
e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali
di spettanza dello Stato.
Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione
dei detti inventari.
Art. 3
I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere
preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle
quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto,
e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione
non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità
alla trattativa privata
I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti
da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte
che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o
malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della
competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione
alle altre amministrazioni
Art. 4
Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte
ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima,
i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede,
a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto
che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici
delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà
che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del
contratto.
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione
dei progetti presentati
Art. 5
I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato,
per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000
se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire
300.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui
al precedente articolo 4.
Il Consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità
del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli
saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie
che riterrà di chiedere. Il parere del Consiglio di Stato sarà
dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di
approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per
ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da
farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi
al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei
progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto
sottoscritti dalla parte.
Art. 5-bis
1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in
genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero
da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché
per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati
alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria
di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto
del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma.
(articolo aggiunto dall'art. 3, d.P.R. 30
giugno 1972, n. 627, e poi così sostituito dall'art. 13, legge 22
febbraio 1994, n. 146)
Art. 6
Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare
nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente
seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà
essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto
o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto
firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo,
comunicato al Consiglio di Stato per il parere.
Art. 7
Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri
approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto
siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti
per il parere del Consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati
della metà.
Art. 8
I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati
e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della
Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia,
in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi
non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio
di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000.
Art. 9
Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto
il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi
mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati
negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno
gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere.
Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio
di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 60.000.000,
venga nel fatto a superare tale somma.
Art. 10
Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui
produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari,
di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono
fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché
per l'esecuzione all'estero di lavori relativi ai beni predetti e per il
noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione
può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali
mercati stranieri a trattativa privata.
Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli
articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.
Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici
da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si
applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto.
Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli
articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.
Art. 11
Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento
od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è
obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza
del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli
ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere,
dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende,
in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.
Art. 12
I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere
stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta
convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione
del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare
i nove anni.
Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori
e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione
dei contratti.
Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare
l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata
o della materia fornita.
(quarto comma abrogato dall'art. 2, decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155)
Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica può consentirsi, per periodi di durata determinata, che,
in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni
dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento
del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti
da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata
all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura.
La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il
grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia
proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione
anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Le disposizioni di cui
ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli
altri enti pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti comunque
nell'ambito della pubblica amministrazione.
(comma aggiunto dall'art. 2, d.P.R. 30 giugno
1972, n. 627 e poi così sostituito dall'art. 2, decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155)
(settimo comma abrogato dall'art. 2, decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155)
Art. 13
Deve essere nuovamente sentito il Consiglio di Stato, prima di rescindere
o variare un contratto per causa in esso prevista, se il contratto stesso
venne già sottoposto all'esame di detto Consiglio.
Art. 14
Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare
gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni
giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò
che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile
in somma eccedente le lire 20.000.000
A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute
precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.
Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di
minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso
espresso dall'avvocatura erariale.
Art. 15
Deve essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed
il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se
siano in tutto od in parte applicabili le clausole penali stipulate a carico
dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione
abbandoni superi le lire 5.000.000.
La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause
non previste dal contratto debbono risultare da atti addizionali al contratto
stesso. Su tali atti deve essere sentito il Consiglio di Stato, se la durata
della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o
tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità
eccedente le lire 5.000.000.
Art. 16
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare
l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale
rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi verbali di
aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati
da quest'ultimo funzionario. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza
di titolo autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in
seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni
legale effetto al contratto. Il deliberatario non può impugnare
l'efficacia dell'atto o incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato
il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.
Art. 16-bis
Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai
contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.
Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione
dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di
registro. Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate
sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale
dello Stato e approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Dette tariffe si applicano anche nei
confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.
Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle
di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni
dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome. La causale
del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul
quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi
dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto,
all'atto della stipulazione del medesimo.
L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato
all'amministrazione per essere allegato al contratto. In caso di ritardo
nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato
degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal
precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto
corrente postale.
In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato
di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente,
aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e
la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto
comma.
(articolo aggiunto dall'art. 1, legge 27 dicembre
1975, n. 790)
Art. 16-ter
Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente
articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati
dalle amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato
per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento
emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione
della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed
aziende autonome.
Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto
deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma
necessaria al pagamento delle spese di registrazione.
Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti
dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico
ufficiale che ha redatto l'atto.
I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti
al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono
a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle
ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte
dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati
dagli uffici periferici.
Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni
ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito
dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti.
Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di
ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative
a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati
uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte
dei conti competenti per territorio.
(articolo aggiunto dall'art. 1, legge 27 dicembre
1975, n. 790)
Art. 17
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa
nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario
rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono
conclusi con ditte commerciali
Art. 18
I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono
contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere
e quietanzare.
L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente
la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà
delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe
al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa,
ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti
in forma privata.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere
per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente, eseguiti,
finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non
sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici,
agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto
del secondo comma dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini
di pagamento che risultino già emessi.
Art. 19
Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati
per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono obbligatori
per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o
dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.
L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del Consiglio
di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà
motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.
I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire
20.000.000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei
conti.
Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti,
salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione
del contratto.
Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in
cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente,
il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta
la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto .
Art. 20
Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento
l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione
non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni
all'uopo addotte dall'amministrazione.
Art. 21
L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per
determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata,
caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.
Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne
l'alienazione delle navi dello Stato.
Art. 22
Alla immediata dipendenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione
generale del Tesoro.
Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragioniere delle
amministrazione centrali.
Art. 23
Il direttore generale del Tesoro sovrintende al servizio di tesoreria
dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni
finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Art. 24
La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle
entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate;
riassume altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza
del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.
Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture
nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima
i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.
Art. 25
La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli
ministeri devono trasmettere a quello del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, predispone il progetto del bilancio di previsione,
i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo
da presentare al Parlamento.
Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto
anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono
essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi
delle ragionerie centrali, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il preventivo e consenso.
Art. 26
I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali
e coloniali sono nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla proposta del ragioniere generale dello
Stato.
Art. 27
Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate
le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica: a) per la conservazione del
patrimonio dello Stato; b) per l'esatto accertamento delle entrate; c)
per la regolare gestione dei fondi di bilancio.
I direttori capi delle ragionerie riferiscono al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, pel tramite della ragioneria
generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano
occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi
il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
Art. 28
Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli
stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo,
da trasmettessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.
Art. 29
I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello
Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le
spese si riferiscono, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Sono del pari emanati di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, gli altri provvedimenti che regolino
comunque l'assunzione do nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a
precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni
dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.
A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni
presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni
contabili.
Articoli da 30 a 35
(abrogati dall'art. 33, legge 5 agosto
1978, n. 468)
Art. 36
I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento
si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese
per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino
al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il
relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio
con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non
oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,
salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente.
In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno.
Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
(comma sostituito dall'art. 6, decreto-legge
n. 65 del 1989, convertito dalla legge n. 155 del 1989, e poi così
modificato dall'art. 3, legge 3 aprile 1997, n. 94)
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo
Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere
prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo
esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme
eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
(comma così modificato dall'art. 12,
legge 17 maggio 1999, n. 144)
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e
precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate,
costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio
1982.
(quinto comma abrogato dall'art. 4, legge 20
luglio 1977, n. 407)
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui
al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto
generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza,
in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui
fondi della competenza e viceversa.
Articoli da 37 a 43
(abrogati dall'art. 33, legge 5 agosto
1978, n. 468)
Art. 44
I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali
e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive
loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che
l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti
prontamente ed integralmente.
Art. 45
I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del
tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti
della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono,
ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti i conti debitamente
giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.
Art. 46
Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo
dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate
nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 47
Il direttore generale del Tesoro vigila al versamento nelle tesorerie
delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato
e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti
gli agenti di riscossione ed il versamento del denaro.
Art. 48
Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a
ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali
titoli regolarmente quietanzati.
L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente
discarico, come denaro versato.
Art. 49
(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto
1978, n. 468)
Art. 50
(primo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R.
20 aprile 1994, n. 367)
(secondo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R.
20 aprile 1994, n. 367)
Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione
dell'impegno può essere effettuata con frequenza periodica con le
modalità stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui
occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere
altresì come atto di autorizzazione della spesa.
(l'ordine di pagare può essere contestuale
all'impegno ex art. 5, d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, le cui disposizioni
si applicano dal 1º gennaio 1999 ex art. 18, d.lgs. 7 agosto 1997,
n. 279)
Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria
i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni
di spesa indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonché l'esercizio
e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota
nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.
Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati,
la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo della
apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo
costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti
dai detti delegati.
Art. 51
(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto
1978, n. 468)
Art. 52
(abrogato dall'art. 23, d.P.R. 20 aprile
1994, n. 367)
Art. 53
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà,
per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da
registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui
per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie
centrali.
Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti
ai fini del suo riscontro.
Potranno effettuarsi dopo il 1º agosto anche prima della approvazione
del rendiconto generale le spese di competenza dell'esercizio medesimo
non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi
risultati a tale data.
Art. 54
Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni
di cui ai successivi articoli: a) con assegni a favore dei creditori, tratti
sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria; b) con aperture
di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col
mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante
prelevazione di fondi dai crediti medesimi; c) in base a ruoli, per le
spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di importo e scadenze
determinate; d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.
Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero,
delle spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonché
le modalità dei riscontri su tali pagamenti da parte della corte
dei conti e le giustificazioni relative sono stabilite dal regolamento.
Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai
pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla
direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento
di tesoreria.
Art. 55
Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute
dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori sull'istituto incaricato
del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo stabilimento dell'istituto
medesimo in essi indicato.
Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati
ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi.
Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione
della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della
competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul
relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone
il visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi,
alla Corte dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso
la ragioneria stessa.
La Corte o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti
regolari e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori,
fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali
vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla
consegna direttamente.
La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice,
ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto
si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso.
Se il creditore non sa o non può scrivere, la ricevuta sarà
data nei modi indicati al secondo comma del successivo articolo 67.
Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi
morali o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito
per le entrate delle rispettive amministrazioni.
Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e
modalità gli assegni, a richiesta del creditore, possano essere
loro inviati a mezzo della posta.
Gli assegni sono emessi per l'importo netto; la regolazione delle somme
trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di
cui all'art. 63.
Art. 56
(primo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R.
20 aprile 1994, n. 367)
(secondo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R.
20 aprile 1994, n. 367)
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente
per ogni contratto di fornitura o lavoro.
Art. 57
Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte
mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita
per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione
della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore
dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi
con assegni a favore dei creditori.
L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte
a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne
l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto
della competenza e per quella dei residui.
Art. 58
I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente,
e nei limiti consentiti ai sensi dell'articolo precedente, emettono assegni
sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura
di credito.
Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario
delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia,
e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art.
55.
L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura
di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di
ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo
a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze
di entrata.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da
essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.
Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per
intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare
a loro favore, essi dovranno effettuarne la prelevazione, di volta in volta,
nella misura strettamente occorrente.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i
funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti
disposti o effettuati.
Art. 59
(articolo abrogato, nel testo antecedente,
dall'art. 23 del d.P.R. n. 367 del 1994)
Art. 59-bis
I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi
di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle
successive aperture di credito.
I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una
rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di
accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello
stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza
in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 60
Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali
regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati
devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti
giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri
che ritenga necessari.
(comma così modificato dall'art. 32,
legge 28 febbraio 1986, n. 41)
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e
compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità
dei riscontri medesimi.
(terzo comma abrogato dall'art. 23, d.P.R.
20 aprile 1994, n. 367)
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà
di limitarli a determinati rendiconti.
(quinto comma abrogato dall'art. 23, d.P.R.
20 aprile 1994, n. 367)
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi
viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti
dai regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione
dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità
da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della
Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.
Art. 61
Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito
e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere
trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili
all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa
in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme
le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere
pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo
sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito
fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.
Art. 61-bis
Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale,
emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o
in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta
del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini
di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo
comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.
Art. 62
Il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre
spese in importo e scadenze determinate può effettuarsi in base
a ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla
ragioneria e dalla Corte dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del
precedente art. 55.
Il regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione
dei pagamenti delle spese di cui si tratta e le modalità e i limiti
di relativi riscontri.
Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi
mensili il mese è calcolato sempre di trenta giorni .
Art. 63
Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali,
con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti
per i titoli seguenti:
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni
o gestioni autonome;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli
1285 e 1286 del codice civile (ora corrispondenti
agli articoli 1241 e 1242);
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato
o ad enti autonomi; f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non
determini effettivo movimento di denaro.
Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute alto Stato, possono essere
regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in base a valutazioni
medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante
commutazione in quietanza. II regolamento stabilisce se ed in quali casi
detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante
semplici registrazioni nelle scritture.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni
fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al
pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione
dello Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi
altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno.
Art. 64
(articolo abrogato dall'art. 15, d.P.R.
20 febbraio 1998, n. 38)
Art. 65
Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità
personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle
formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.
La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi,
che è disposto mediante ordini del direttore generale del Tesoro.
Art. 66
Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati
possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di commercio. La girata
può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione
o di una banca.
La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il prenditore
non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce
apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di
due testimoni.
È ammessa una sola girata.
Art. 67
Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione
di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alle prescrizioni
di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio.
Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti
per quietanza dagli interessati o da coloro che sono autorizzati a riscuotere
e quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quiescenza
non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare
da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di testimoni
da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi.
Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 67-bis
(abrogato dall'art. 23,ld.P.R. 20 aprile
1994, n. 367)
Art. 68
Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo
all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna
ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato
che li ha emessi, perché provvedano al loro annullamento. Gli assegni
emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati
ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli
pagati. Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo
rimborsati mediante operazioni di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 68-bis
Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento,
gli ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di pagamento
su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo
all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore
delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari
non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari
si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli
pagati.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalità
per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo
pagamento dei vaglia medesimi, nonché i casi in cui non è
ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.
Art. 69
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti,
i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi
in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione
centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il
pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento
che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore
fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di
eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni
di cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di
revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto
se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie
o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo
ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni,
richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa
del provvedimento definitivo.
Art. 70
Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il
titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire,
cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso
amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti,
devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della
legge medesima.
Art. 71
L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro ed il limite massimo della
somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente
dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi
speciali.
La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo
versamento dell'importo nelle casse dello Stato.
Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo
sono stabilite dal regolamento.
Art. 72
Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercizio e
dell'armata sul piede di guerra, nonché per il caso di pubbliche
calamità, sono date con speciali regolamenti.
Art. 73
Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti,
gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello
Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico
denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare
cauzione.
L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta
gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche
prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario
sia accertato in via amministrativa.
Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano
i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone; istituti
od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonché quando
la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.
Art. 74
Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione
dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre
delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro
ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli
incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda
dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello
Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e alla giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali
o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali
sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi
precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali,
regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio
cui il conto si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora
non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione
di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla
Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione
ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
Art. 75
Presso le cassa del Tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è
istituito uno speciale servizio di controllo.
Le funzioni dei controlli e le norme per le ispezioni e verificazioni
di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le
modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato,
quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.
Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso
qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente,
di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ne riconosca la necessità.
Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro
stabiliti con disposizioni speciali.
Art. 76
Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per
conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale
le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di
ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate
su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.
Articoli 77, 78 e 79
(abrogati dall'art. 33, legge 5 agosto
1978, n. 468)
Art. 80
Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica fa la esposizione
economico-finanziaria e l'esposizione relativa al bilancio di previsione.
Art. 81
I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre
pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari
a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere
dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza
o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle
funzioni ad essi attribuite.
La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto
della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte
dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.
Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro
funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili
dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di
pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti
presentati dai creditori.
Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine
giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro
e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei
valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.
Art. 82
L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio
delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.
Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più
impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto
delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di
aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.
Art. 83
I funzionari di cui ai precedenti artioli 81 e 82 sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità,
può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato
o del valore perduto.
I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle
loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a
responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono
farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti
che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa
grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del
danno, anche coloro che omisero la denunzia.
Art. 84
La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti
degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà
di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.
Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dalla amministrazione,
la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come
presentati dai contabili, sempreché questi, invitati legalmente
a riconoscerli e a sottoscriverli non lo abbiano fatto nel termine prefisso.
(articolo così sostituito dall'art.
1, d.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402)
Art. 85
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati
all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei
contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte
dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i
loro fideiussori anche prima del giudizio del conto.
(articolo così sostituito dall'art.
1, d.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402)
Art. 86
(primo comma abrogato dal r.d. 30 dicembre
1923, n. 2960)
Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è
applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio,
in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più
di sei mesi.
I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono,
ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 87
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68, i quali
avranno applicazione a decorrere dal 1º luglio 1924.
Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni
della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che
le hanno modificate.
Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle
amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal
presente decreto.
Art. 88
Il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per la amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà
di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di
attuazione.
(per l'elenco tassativo dei casi in cui deve
essere reso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, vedi art. 17,
commi 26 e 27, legge 15 maggio 1997, n. 127)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 89
Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente
art. 60, si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi
concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno
1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.
Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra,
è rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze
medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.
Art. 90
Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato
il discarico dell'agente, a norma del precedente articolo 84, lo svincolo
delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi
del primo comma dell'articolo 73, quando non vi siano motivi di eccezione
sulla regolarità delle gestioni. |