Legge 20 marzo 1865, n.2248 (allegatoF)
Legge sulle opere pubbliche
(Gli articoli abrogati
dal d.P.R. n. 554 del 1999 appaiono in colore più chiaro)
artt. da 1 a 54
(omissis)
art. 55
1. Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare
opere o depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la
forma od invaderne il suolo.
2. E’ proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada,
alle opere relative, nonché alle piantagioni che appartengono alla
strada stessa.
art. 56
1. E’ vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle
acque, nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi
maceratoi di canapa o lino.
2. E’ ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che
si scaricano dalle strade sui terreni più bassi
art. 57
1. Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali,
nonché per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le
Province, i Comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere
gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle
strade, ne il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi
dal prefetto o dalla deputazione provincia le, da cui rispettivamente dovrà
previamente ottenersi licenza.
art. 58
1. E’ proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi
acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti e le regolari concessioni.
art. 59
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente
od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle
acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.
art. 60
1. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada
in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei
fossi e del piano viabile.
art. 61
1. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata
in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo
il bisogno, un contrafosso.
artt. 62 e 63 (omissis)
art. 64
1. Non è lecito di condurre a trascico sulle strade legnami di
qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte fossero sostenuti
da ruote. E’ pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano
al solo trasporto degli strumenti aratori, e salvo pure l'uso delle slitte
nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve.
art. 65
1. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può
sotto verun pretesto venire ingombrato né di giorno né di
notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio ed altro
uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente.
art. 66
1. Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli
abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:
a) per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
b) per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.
(si vedano ora il nuovo codice della strada
e il relativo regolamento di attuazione)
art. 67
1. Per tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la
sicurezza o la salubrità pubblica la distanza sarà fissata
caso per caso dalla competente autorità.
art. 68
1. Per i canali, per fossi e per qualunque escavazione venga effettuata
nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità,
partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta,
ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è
in trincea, oppure, dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.
2. Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri
anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
art. 69
1. E’ vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente
alla strada a distanze minori delle seguenti:
a) per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della
strada;
b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo
sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo
esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.In
ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal
ciglio della strada;
c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri
misurati pure dal ciglio della strada.
(si vedano ora il nuovo codice della strada
e il relativo regolamento di attuazione)
artt. da 70 a
74 (omissis)
art. 75
1. I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo
da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle
piante che si protengono oltre il ciglio stradale.
2. Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato
da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a
loro spese i rami sporgenti.
art. 76
1. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade
debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.
2. Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minacciano
rovina, l'autorità della Provincia o del Comune può provocare
dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso
proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni
del sindaco per la pubblica sicurezza.
3. In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti
ripari, e mantenuti durante le notte i necessari lumi con quelle avvertenze
che saranno dal l'Amministrazione prescritte.
artt. da 77 a
80 (omissis)
art. 81
1. E’ vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta
sul suolo stradale di ragione comunale.
2. I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla
distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno
del fosso quando questo esiste.
artt. 82 e 83 (omissis)
art. 84
1. Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque
la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la
forma di esse.
2. I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le
cose nel primiero stato.
artt. da 85
a 318 (omissis)
art. 319 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
art.
320 (abrogato dall'art. 231 del
regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio
2000)
1. Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione
delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.
2. Sono straordinarie quelle che si richiedono
per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle
esistenti.
artt.
321 e 322 (abrogati dall'art. 231
del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28
luglio 2000)
art. 323 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato
di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini
gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni
e le clausole generali comprese nella presente legge.
2. Il capitolato deve essere compilato in modo
da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli
hanno servito di base.
art.
324 (abrogato dall'art. 231 del
regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio
2000)
art. 325 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni
si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici
o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte
dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.
art. 326
1. I contratti si fanno sempre per l’esecuzione di un dato lavoro o
di una data provvista, regolandone il prezzo a corpo o a misura.
2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità
di dette opere o provviste.
3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto
può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità
effettiva delle opere eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel
capitolato d’appalto prezzi variabili per unità di misura e per
ogni specie di lavoro.
art. 327 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori
tanto a corpo che a misura, s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
di appalto.
art. 328 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. I lavori, l’entità e valore dei quali
non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia
secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.
art. 329
1. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi
a corpo, a misura e ad economia.
art. 330 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Fanno parte integrale del contratto i disegni
delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto,
esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto
.
2. Trattandosi però di oggetti di poca
entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni
di esecuzione alla medesima annesse, può servire di base ad un contratto.
art. 331 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto
si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità
generale.
art. 332 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Qualora il deliberatario non fosse in misura
di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto
di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere
ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma
che avrà depositata per sicurezza dell'asta.
art. 333 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Qualunque sia il numero dei soci in una impresa,
l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto
definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario
per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta di dipendenti dall'impresa
medesima.
art.
334 (abrogato dall'art.
22, comma 2-bis, della legge n. 203 del 1991)
(abrogato ... per la seconda volta dall'art.
231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal
28 luglio 2000)
art. 335 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione
del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le
cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste
dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.
art. 336 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione,
finché non sono approvati dalla superiore Autorità delle
forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato
dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.
art. 337
1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione
dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge
di contabilità generale.
2. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento
dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore
delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto
o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando
il contratto non fosse approvato.
art. 338
1. L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima
nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna
del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso,
coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di
esso verbale decorrerà il termine utile per compimento delle opere.
art. 339(abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. E' vietata qualunque cessione di credito e
qualunque procura, le quali non siano riconosciute.
art. 340
1. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto,
quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza,
e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.
2. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento
dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che
provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto,
o dalla esecuzione d'ufficio.
art. 341
1. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del
lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare
il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo
una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far
eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in
economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.
art. 342
1. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni
o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per
iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta
superiore approvazione.
2. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere
alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni
avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in
conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il
risarcimento dei danni recati.
3. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore
dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore;
in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata
partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la
esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori
ordinati di urgenza.
art. 343
1. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in
corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste
dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere
direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando
una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione
o ad un'appendice al contratto principale.
art. 344
1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di
opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza
del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori
a termini di contratto.
art. 345
1. E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo
il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle
opere non eseguite.
art. 346 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Il regolamento determina le discipline da osservarsi
in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolare la contabilità
e la liquidazione loro .
art. 347 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio
legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente
da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento
dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre
responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.
art. 348
1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere
o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal
contratto.
2. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione
dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo
verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di
quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.
3. Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere
o rallentare la esecuzione dei lavori.
art. 349 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi
che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da
arbitri.
art. 350 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Il prezzo di appalto è pagato nelle
rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate
dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione
ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia
alle condizioni del contratto
art. 351
1. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà
concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle
stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa
dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed
alla perfezione dell'opera
2. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno
dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.
art. 352
1. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità
giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende
l'impresa.
art. 353
1. Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter
annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati
ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni
di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.
art. 354
1. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata
per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti
che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della
legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno
in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri
sul prezzo di appalto a loro favore.
art. 355
1. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà
sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della
somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben
inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni
riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.
art. 356 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Non è ammessa per parte dei venditori
la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già
introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.
art. 357 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento
per iscritto all'impresario pagare direttamente la mercede giornaliera
degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto
motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.
2. Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione
ritenute sul prezzo dei lavori.
art. 358 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. L'ultima rata di appalto risultante dall'atto
finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite
le operazioni seguenti.
art. 359 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne
presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi,
compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati
di trascrizione e di mutazione al catasto, che l'appaltatore dovrà
consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto
l'obbligo a termini del contratto di appalto.
art. 360 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Tosto ordinata la collaudazione delle opere
l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori
verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili
e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine
prefisso.
art. 361
1. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti
sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà
pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica
di aver tacitato ogni domanda.
art. 362 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. La collaudazione dei lavori è affidata
dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività
di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici, provvisto di
laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione
dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza
la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere
composta di membri tecnici e amministrativi.
2. La collaudazione dei lavori di manutenzione
annuale o pluriennale può essere affidata, anche, con le stesse
norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti
provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente.
3. Le visite di collaudo saranno sempre fatte
con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresa
o del suo rappresentante.
art. 363 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Per imprese non eccedenti la somma di lire
6.000 potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà
un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare
esecuzione.
art. 364 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. Un regolamento determina le norme e la procedura
di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione
delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti,
per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle
contestazioni che insorgessero colla impresa stessa.
art. 365 (abrogato
dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in
vigore dal 28 luglio 2000)
1. La restituzione della cauzione e lo svincolo
della sicurtà non può aver luogo che in seguito al finale
collaudo.
artt. da 366
a 377 (omissis)
art. 378
1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato
delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo
stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e
sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa
eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale,
il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti
e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone
riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
3. (dichiarato costituzionalmente illegittimo
dalla Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 84)
4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di
contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.
art. 379
1. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite
a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se
ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore
in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.
2. Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione
del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.
artt. 380 e 381 (omissis) |