Legge 27 maggio 1975, n.166
Norme per interventi straordinari di emergenza per
l'attività edilizia
art. da 1 a 17
(omissis)
art. 18
E’ consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente
aerati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:
a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione
forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte
la cubatura degli ambienti stessi;
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di
funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta
ventilazione primaria e secondaria;
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi
a fiamma libera.
art. 19
E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza
finestrature sull'esterno a condizione che:
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza
e di igiene;
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione,
diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
art. 20
Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono
sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.
Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti
articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata
richiesta prima dell'entrata in vigore della presente legge. |