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Interventi di emergenza per l'edilizia
(Legge 27 maggio 1975, n.166)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art. da 1 a 17 (omissis) 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
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Legge 27 maggio 1975, n.166 
Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia

art. da 1 a 17 (omissis) 

art. 18 

E’ consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno, a condizione che: 
a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi; 
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; 
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. 

art. 19 

E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull'esterno a condizione che: 
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene; 
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni. 

art. 20 

Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti. 

Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima dell'entrata in vigore della presente legge.