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Case editrici: la valutazione negativa è diffamazione o diritto di critica?

 
La diffamazione che non esiste

Riceviamo una notevole quantità di email da parte di case editrici che leggono una valutazione negativa su queste pagine, lamentando di essere state diffamate dalla nostra recensione. Molte, minacciano di arrivare alle vie legali, tuttavia pochissimi sono stati i casi in cui abbiamo dovuto sopportare querele che, poi, si sono dimostrate dei boomerang (con relativi risarcimenti a nostro favore). Dunque vediamo in questa pagina se una recensione negativa sia da definirsi "diffamazione" oppure "diritto di critica".
Citiamo, a tale proposito, una sentenza del tribunale di Pistoia  (sentenza  del 16 dicembre 2015) che ricorda come il diritto di critica sia tutelato dalla nostra Costituzione, oltre che dalla Cassazione con innumerevoli sentenze al riguardo. Nel caso specifico si trattava di un locale pubblico criticato da un cliente. Non cambia nulla se ci si riferisce a un sito web. Difatti esso è ugualmente un luogo pubblico, anche se virtuale, dove si entra e di cui ci si serve.
Dunque nessuna violazione di legge quando si esprimono giudizi negativi in recensioni sul web. Anzi, la giurisprudenza parla anche di benefici per il giudizio negativo in quanto chi esso riceve, comunque, acquisterà notorietà dal fatto che è citato sul web. Del resto a chi si dovrebbe mettere il bavaglio se una notizia pubblicata in rete fa il giro del mondo in pochissimo tempo?
Ma queste informazioni sono logiche per chi naviga su internet. Evidentemente sono difficili da digerire per chi, ritenendo di non essere scoperto come editore che chiede soldi agli autori, non accetta la verità scambiandola per ciò che non è.

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