Scrittorisezione di |
La vendita sottoprezzo
nel contratto con
la
casa editrice
Può accadare che l'opera non incontri
i favori del pubblico e che le copie vendute siano scarse. Il giudizio
dell'editore, in questo caso, può essere opinabile per cui è bene che
s'inserisca, nell'articolo in cui si parla di vendite sottoprezzo, di
una clausola che faccia riferimento alle copie vendute rispetto a
quelle stampate. Solo in questo modo può scattare la vendita
sottoprezzo, l'invio direttamente al macero e la risoluzione del
contratto. Quando ci sono gli invii alla distruzione dei libri
invenduti, si chiede sempre all'autore se voglia comprarli a un prezzo
stabilito in anticipo, ossia con una certa riduzione percentuale sul
prezzo di copertina. La stessa cosa avviene quando l'editore inizi la
vendita sottoprezzo.
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editrici che non chiedono contributo.
L'autore ha un determinato tempo per decidere se intende comprare per sé le copie invendute che potrebbe, comunque, utilizzare per amici e parenti, se non per le librerie di sua conoscenza. Gli editori inseriscono auasi sempre che le comunicazioni relative alle clausole del cottratto avvengano tramite raccomandata con avviso di ricevimento. E questo serve nel caso che occorra una prova qualora si arrivi a una controversia in tribunale. Perciò il contratto firmato dalle parti deve sempre essere a portata di mano e letto a ogni occasione. Seppure sia minimo l'eventuale compenso sulle vendite, sia inserita la clasuola che i diritti d'autore, con le vendite sottoprezzo, sono comunque calcolati a vantaggio dell'autore dell'opera. L'articolo in questione, per evitare contestazioni, abbia sempre specificati in modo chiaro le percentuali, i tempi e ogni altro dato che possa essere espresso in maniera matematica e non opinabile. A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto. |
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