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Casa editrice senza contributi: la vendita delle copie dopo la scadenza del contratto

La vendita delle copie dopo la scadenza del contratto con la casa editrice

Può accadere che le copie del libro non siano state tutte vendute e il contratto sia scaduto. Si pone, allora, il problema se tali copie siano ancora vendibili e i diritti d'autore pagabili. Ossia se il contratto, pur scaduto, possa continuare a dare i suoi effetti per questa evenienza.
Occorre un articolo del contratto stesso a definire i rapporti in tal caso. E gli editori sanno bene che la vendita, a questo punto, può essere possibile fino all'esaurimento delle scorte, oppure fino a un punto che bisogna definire nell'articolo stesso.
Difatti potrebbe essere problematico che l'autore si fosse rivolto a una diversa casa editrice e, in commercio, siano ancora acquistabili le edizioni con l'editore precedente. Dunque si può stabilire un certo tempo ancora utile oppure, addirittura, l'invio al macero come già detto in altri articoli.
L'autore potrà anche accettare che le copie non vendute siano ancora in commercio fino all'esaurimento delle stesse, ma è consigliabile porre un limite temporale per le ragioni suddette. Tutto può anche dipendere dal numero di copie invendute, come deve essere comunicato dalla casa editrice nel momento in cui il contratto sia scaduto o si sia risolto per altre cause. Perché un conto è che si tratti di pochi esemplari, un altro che il numero sia piuttosto alto, sempre con riferimento percentuale alle copie stampate con l'edizione dell'opera.
A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto.

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