Scrittorisezione di |
Il trasferimento dei diritti
nel contratto con
la
casa editrice
L'editore
può trasferire i diritti, o solo alcuni di essi, a un altro editore,
sia in Italia che nel resto del mondo. Questo fatto comporta che il
contratto stesso, firmato dall'autore, sia efficace nei confronti di
colui che abbia ricevuto il diritto di sfruttamento dell'opera dal
precedente editore. Per l'autore non cambia nulla, a meno che non si
preveda che ci sia comunque un suo obbligatorio assenso prima che
l'operazione commerciale abbia seguito. Questo per evitare che la
cessione abbia effetto nei riguardi di una casa editrice, per esempio,
a suo tempo scartata dallo stesso autore.
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editrici che non chiedono contributo.
Che ci sia la possibilità di cedere i diritti da parte dell'editore, qualora non sia limitata diversamente, è una facoltà prevista dalla legge in generale e non occorre un articolo specifico. Semmai esso deve servire a limitare tale facoltà. Se si scrive questa evenienza nel contratto, sarà bene chiarire tutti gli aspetti a vantaggio di ciascuna delle parti e senza penalizzare nessuna di esse. Si consiglia di mantenere, da parte dell'autore, il nulla osta a questa operazione. Certamente è quasi impssibile chiedere ciò per un esordiente, ma si può provare. Mentre è indispensabile per un autore già affernmato che deve essere cosciente di come vada salvaguardata la sua stessa fama. Per questo motivo, certe volte, è meglio non eccedere nel contratto con articoli troppo specifici, giacché essi possono portare a controversie che non esisterebbero se fosse il codice civile stesso a prevedere ampiamente molti dei casi suddetti. A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto. |
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