Scrittorisezione di |
Il macero e il ritiro di vecchie
edizioni
nel contratto con
la
casa editrice
La legge sul
diritto d'autore la
n.633 del 1941, così recita agli art.133 e 134:
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editrici che non chiedono contributo.
"Art. 133 Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero. Art. 134 I
contratti di edizione si estinguono:
Nell'articolo a ciò dedicato dal contratto può prevedersi l'acquisto da parte dell'autore delle copie invendute a un prezzo ridotto, spesso solamente quello dovuto ai costi di stampa. E può prevedersi, ugualmente, che fine possa fare il contratto stipulato a suo tempo. Se debba continuare e a quali condizioni, oppure se si tratta di risoluzione. In effetti, se non s'incontra il favore del pubblico, sarà meglio che il testo del libro sia revisionato, magari sia modificato il titolo e sia trovata una diversa casa editrice che possa pubblicizzare meglio l'opera. Difficilmente conviene all'autore accettare di restare dove non ci sono stati risultati apprezzabili, e nemmeno all'editore dovrebbe far piacere mantenere legato a sé un autore che non gli abbia dato i guadagni sperati. Dunque che tutto ciò si scriva nell'articolo dove si parla del macero. A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto. |
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