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Casa editrice senza contributi: le edizioni successive nel contratto

Le edizioni successive nel contratto con la casa editrice

La legge sul diritto d'autore la n.633 del 1941, così  recita all'art.129:

"Art. 129 

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. 
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria. 
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore."

Nell'articolo del contratto relativo alle nuove edizioni si potrà far riferimento alla legge suddetta o anche aggiungere i tempi per le modifiche da apportare, i tempi per la stampa, oppure la possibilità di recedere dallo stesso accordo nel caso che ognuna delle parti non voglia procedere.
L'editore, se intende stampare una edizione successiva dell'opera, fa capire che le copie della edizione precedente siano state tutte vendute. Dunque anche all'autore potrebbe convenire, a meno che egli non abbia altre strade da seguire, ma solo se è previsto come possibilità di recesso. Difficilmente le case editrici, che sono coloro che scrivono gli articoli del contratto, si lasciano sfuggire la possibilità di guadagnare con edizioni successive. Perciò l'autore deve considerare come non si debba trovare nell'impossibilità, nel momento decisivo di altre edizioni, di sottrarsi dall'apportare le modifiche richieste dall'editore, per non incorrere in inadempimenti contrattuali.
In genere, invece, è lo stesso editore che si lascia la possibilità di procedere o meno con una nuova edizione. E, in caso negativo, potrà liberare l'autore dai vincoli contrattuali, in modo da scegliersi nuove case editrici.
A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto.

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