Scrittorisezione di |
Le edizioni successive
nel contratto con
la
casa editrice
La legge sul
diritto d'autore la
n.633 del 1941, così recita all'art.129:
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editrici che non chiedono contributo.
"Art. 129 L'autore
può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che
crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino
a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a
sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione. L'editore, se intende stampare una edizione successiva dell'opera, fa capire che le copie della edizione precedente siano state tutte vendute. Dunque anche all'autore potrebbe convenire, a meno che egli non abbia altre strade da seguire, ma solo se è previsto come possibilità di recesso. Difficilmente le case editrici, che sono coloro che scrivono gli articoli del contratto, si lasciano sfuggire la possibilità di guadagnare con edizioni successive. Perciò l'autore deve considerare come non si debba trovare nell'impossibilità, nel momento decisivo di altre edizioni, di sottrarsi dall'apportare le modifiche richieste dall'editore, per non incorrere in inadempimenti contrattuali. In genere, invece, è lo stesso editore che si lascia la possibilità di procedere o meno con una nuova edizione. E, in caso negativo, potrà liberare l'autore dai vincoli contrattuali, in modo da scegliersi nuove case editrici. A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto. |
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