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Casa editrice senza contributi: il godimento dei diritti per contratto

Il godimento dei diritti d'autore nel contratto con la casa editrice

L'autore deve dichiarare di essere l'unico possessore dei diritti sull'opera da pubblicare.
Naturalmente questo è necessario perché l'editore non possa essere disturbato da azioni legali da parte di terzi. E, qualora ci fossero, egli non deve essere chiamato in causa. Viceversa lo scrittore che invia il manoscritto alla casa editrice deve sapere che, nel caso siano violati i diritti d'autore, per esempio per un'opera copiata in tutto o in parte, egli stesso si assumerà l'onere di sostenere il contrario o di pagare tutti i danni che ne derivano.
Il reato di plagio, in Italia, non esiste più. Ossia non si va in galera per aver copiato un lavoro altrui. Ma si pagherebbero i danni materiali che da questo atto scellerato potrebbero derivare. E, fra questi, bisogna calcolare anche quelli subiti dallo stesso editore che vedrebbe tutto il suo investimento distrutto. Potrebbe chiedere a un autore del genere anche il mancato guadagno. Insomma non si anderebbe incontro a una causa penale ma a una del tipo civile.
Per tutte queste ragioni nel contratto esiste sempre un articolo in cui si parla di pacifico godimento dei diritti d'autore da parte di chi invia l'opera da pubblicare. Ossia egli se ne assume la responsabilità, visto che non è mai possibile sapere chi abbia, in realtà, scritto il libro e ne abbia, come per legge, i diritti. Se l'autore, o il presunto tale, non abbia i diritti, allora il contratto è nullo e non produce effetti positivi.
La legge sul diritto d'autore protegge per la durata di settanta anni il diritto di pubblicazione dell'opera. Dopodiché sarà possibile, da parte di terzi, pubblicare lo scritto senza chiedere all'autore originario alcun tipo di consenso e senza dover pagare nulla nemmeno agli eventuali eredi. In questo caso non può comunque essere modificato il nome dell'autore dell'opera.
I diritti d'autore restano tali anche per i testi che siano soltanto tradotti da una lingua diversa. Ossia non è possibile tradurre senza il consenso dell'autore, sempre che i diritti non siano scaduti, nè si può pubblicare una traduzione senza il consenso del traduttore qualora i diritti non siano ancora scaduti.
Per le citazioni bisogna considerare che sono sempre possibili quando s'indica la fonte e non superino la lunghezza necessaria a commentarle.

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