Scrittorisezione di |
Le copie perite accidentalmente
nel contratto con
la
casa editrice
Occorre stabilire
che l'editore
provveda di nuovo alla stampa
dell'opera e che l'autore non pretenda diritti su ciò che sia perito,
qualora una causa qualsiasi abbia distrutto parte o tutte le copie del
libro.
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editrici che non chiedono contributo.
Si tratta di un'evenienza particolare che non tutti gli editori inseriscono nel contratto giacché appare pure evidente come l'autore non possa chiedere compensi su ciò che, in realtà, è stato stampato ma non venduto. Tuttavia va specificato che nemmeno la casa editrice possa esimersi dal ripetere la stampa di copie dell'opera. E', difatti compito della stessa casa editrice provvedere a garantrire, mediante un'assicurazione contro gli incendi, per esempio, che tutto vada a buon fine. A meno che non ci siano eventi talmente eccezionali che si possa anche stabilire come il contratto, in questi casi, possa risolversi. Vi è da dire che ogni contratto può avere tanti di quegli articoli che non riuscirà mai a contemplare tutti i casi del destino. E che c'è sempre la legge generale sui contratti o sul diritto d'autore che sopperisce a eventuali mancanze di previsione. Tuttavia molti editori vogliono apparire, con il contratto, come coloro che hanno a cuore il rapporto con l'autore e, viceversa, questi ultimi possono essere talmente pignoli che desiderano mettere a punto anche situazioni molto rare e particolari. Meglio abbondare, ma si capisce benissimo come i punti essenziali, specialmente per un esordiente, siano altri e di essi bisogna conoscere a fondo le pieghe che possono portare a controversie di natura civile e, talora, penale. A tale proposito, nel caso che un autore abbia dei dubbi, o desideri chiedere dei consigli, può servirsi di chi è maggiormente esperto in materia. Vedi la nostra sezione aiuto. |
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