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Un consiglio: Qualche banca non accetta il metodo che qui indichiamo, nel caso è meglio chiedere via email. Le leggi ci sono ma le interpretazioi restano spesso un mistero italiano. A tal proposito puoi andare alla sezione banche di questo sito. |
La normativa vigente, con il Decreto Legislativo 21
novembre 2007,
n. 231, dice che per
aprire un conto corrente sia necessaria l'identificazione del
correntista, tramite un apposito modulo, per evitare il riclaggio di
denaro sporco. Le banche online chiedono che sia firmato dalla banca
precedente oppure da un loro agente. Nessuna delle due cose è sempre
possibile per i seguenti motivi:
1) nel primo caso è probabile che non si abbia una banca presso cui fosse aperto un conto corrente, (si pensi ai giovani che aprono per la prima volta un loro conto); 2) nel secondo caso gli agenti delle banche online, per esempio conto Arancio, sono dislocati a chilometri di distanza dalla residenza del nuovo correntista e non pare possibile sobbarcarsi viaggi usuranti per tanto poco. Come fare? C'è una soluzione prevista dalla stessa legge, anche se le suddette banche online, stranamente, non ne parlano nella loro documentazione.
All'articolo
28,
comma 3, del suddetto decreto si dice:
"3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153." Dunque si deduce che anche se i dati identificativi risultino da atti pubblici il cliente può essere identificato. Allora il Comune di residenza, che ha gli atti dei propri cittadini nei registri dell'anagrafe, può identificare il soggetto? Certamente.
Non
resta che
recarsi presso l'anagrafe del proprio Comune e farsi identificare
portando con sé un documento d'identità. Il modulo può essere scritto
in questi termini:
"ATTESTATO D'IDENTIFICAZIONE Il funzionario incaricato del sindaco, (nome e cognome di tale funzionario), visti gli atti del Comune, ha provveduto a identificare ai sensi del decreto legislativo n.231/2007 il soggetto i cui estremi identificativi sono riportati nel presente modulo. Nome e cognome della persona identificata: nata a: il: codice fiscale: residente a: in via: (timbro e firma del funzionario)" Per ulteriore sicurezza si può anche farsi autenticare la propria firma nello stesso atto. I Comuni hanno appositi timbri. Si manda il tutto alla banca online e si è certi di avere adempiuto alla legge. Il conto, come è stato già da noi sperimentato, verrà aperto regolarmente. Tale
procedura è
accettata e ritenuta valida per l'apertura del conto corrente
Arancio con IngDirect.
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