LIBRO TERZO
DELLA
PROPRIETA'
TITOLO V
Dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione
CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione
Art.1021
- Uso - Chi ha diritto
d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera,
può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della
sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare
del diritto.
Art.1022
- Abitazione - Chi ha
il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente
ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art.1023
- Ambito della famiglia -
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato
il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto
è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono
inoltre i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti e gli
affiliati,
anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti
dopo
che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che
convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua
famiglia
i loro servizi.
Art.1024
- Divieto di cessione -
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in
locazione.
Art.1025
- Obblighi inerenti all'uso
e all'abitazione - Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie
tutti i
frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è
tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento
dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte
della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art.1026
- Applicabilità delle
norme sull'usufrutto - Le disposizioni relative all'usufrutto
si applicano,
in quanto compatibili all'uso e all'abitazione.
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