LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO III
Della superficie
Art.952 - Costituzione del diritto di
superficie - Il proprietario può costituire il diritto di fare
e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che
ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione
già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Art.953 - Costituzione a tempo determinato
- Se la costituzione del diritto è stata fatta a tempo determinato,
allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario
del suolo diventa proprietario della costruzione.
Art.954 - Estinzione del diritto di
superficie - L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del
termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario.
I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione salvo, per le
ipoteche, il disposto del primo comma dell'articolo 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non
durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario,
l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per
prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
Art.955 - Costruzioni al di sotto del
suolo - Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui
è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al di sotto
del suolo altrui.
Art.956 - Divieto di proprietà
separata delle piantagioni - Non può essere costituita o trasferita
la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà
del suolo. |