LIBRO TERZO
DELLA
PROPRIETA'
TITOLO VI
Delle servitù
prediali
CAPO I
Disposizioni generali
Art.1027
- Contenuto del diritto -
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso
proprietario.
Art.1028
- Nozione dell'utilità
- L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità
o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente
alla destinazione industriale del fondo.
Art.1029
- Servitù per vantaggio
futuro - È ammessa la costituzione di una servitù per
assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio
da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la
costituzione
non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o
il fondo è acquistato.
Art.1030
- Prestazioni accessorie -
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun
atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del
titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Art.1031
- Costituzione delle servitù
- Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente
o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia.
CAPO II
Delle servitù coattive
Art.1032 - Modi
di costituzione -
Quando in forza di legge il proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere
da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una
servitù,
questa, in mancanza di contratto è costituita con sentenza. Può
anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei
casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina
l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo
servente può opporsi all'esercizio della servitù.
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art.1033 - Obbligo
di dare passaggio alle
acque - Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi
fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di
chi
ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni
della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini
e le aie ad esse attinenti.
Art.1034
- Apertura di nuovo acquedotto
- Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve
costruire
il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli
acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia
impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti
già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio
alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario
dell'acquedotto
è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua
che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono
necessarie
per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita
al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica
amministrazione.
Art.1035
- Attraversamento di acquedotti
- Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può
attraversare
al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano
essi
al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie
a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Art.1036
- Attraversamento di fiumi
o di strade - Se per la condotta delle acque occorre
attraversare strade
pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i
regolamenti
sulle strade e sulle acque.
Art.1037
- Condizioni per la costituzione
della servitù - Chi vuol far passare le acque sul fondo
altrui
deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per
cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso
al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più
conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo
alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per
la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art.1038
- Indennità per l'imposizione
della servitù - Prima di imprendere la costruzione
dell'acquedotto,
chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore,
secondo
la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e
degli
altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni,
ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti
o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito
delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare
che
la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte
e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario
del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare
le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto,
del suo spurgo e della sua riparazione.
Art.1039
- Indennità per il
passaggio temporaneo - Qualora il passaggio delle acque sia
domandato
per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle
indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto alla
sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le
cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della
scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli
interessi legali dal giorno in cui il passaggio è stato praticato;
scaduto il termine, non si ritiene più conto di ciò che è
stato pagato per la concessione temporanea.
Art.1040
- Uso dell'acquedotto -
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore
quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può
venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove
opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la
natura
e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare
e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio
attraverso
un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o
viceversa.
Art.1041
- Letto dell'acquedotto -
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di
far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione
di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale
facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione
dell'acquedotto,
deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art.1042
- Obblighi inerenti all'uso
di corsi contigui a fondi altrui - Se un corso d'acqua
impedisce ai
proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la
continuazione
dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di
quel
corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a
costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un
comodo
e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o
altre
opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti
derivanti
dal titolo o dall'usucapione.
Art.1043
- Scarico coattivo - Le
disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle
acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di
scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere
nel
suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché
siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o
molestia.
Art.1044
- Bonifica - Ferme le
disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il
proprietario
che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con
colmate
o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e
col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque
di
scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua
o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro
che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli
opposti
interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino
una
spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà
le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni
caso
riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al
prosciugamento,
può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al
prosciugamento si sono opposti.
Art.1045
- Utilizzazione di fogne o
di fossi altrui - I proprietari dei fondi attraversati da
fogne o da
fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in
forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per
risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già
risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare
le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di
servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte
proporzionale
delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento
delle opere, le quali divengono comuni.
Art.1046
- Norme per l'esecuzione delle
opere - Nell'esecuzione delle opere indicate negli articoli
precedenti
sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1033 e
degli articoli 1035 e 1036.
SEZIONE II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art.1047 - Contenuto
della servitù
- Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi,
canali,
laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere
una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare la indennità
e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni
danno.
Art.1048
- Obblighi degli utenti -
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente
articolo,
deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole
pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o
dalla
diversione delle acque medesime.
SEZIONE III
Della somministrazione coattiva di acqua a un
edificio o a un fondo
Art.1049 - Somministrazione
di acqua a
un edificio - Se a una casa o alle sue dipendenze manca
l'acqua necessaria
per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici,
e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario
del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo
nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua,
che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono
altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di
derivazione.
Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'articolo
1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità
della derivazione e l'indennità dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione
può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art.1050
- Somministrazione di acqua
a un fondo - Le norme stabilite dall'articolo precedente si
applicano
anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando
le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione,
dopo
soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano
nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione
amministrativa.
SEZIONE IV
Del passaggio coattivo
Art.1051 - Passaggio
coattivo - Il
proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non
ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo
dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo
vicino
per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte a cui l'accesso alla
via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo
sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al
vantaggio
del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo
un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di
ampliarlo
per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini
e le aie ad esse attinenti.
Art.1052
- Passaggio coattivo a favore
di fondo non intercluso - Le disposizioni dell'articolo
precedente
si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso
alla
via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del
fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria
solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura
o dell'industria.
Art.1053
- Indennità - Nei
casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere
stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario
che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il
passaggio,
pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo
comma
dell'articolo 1038.
Art.1054
- Interclusione per effetto
di alienazione o di divisione - Se il fondo è divenuto da
ogni
parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il
proprietario
ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna
indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Art.1055
- Cessazione dell'interclusione
- Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere
soppresso
in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del
fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma
l'autorità
giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo
alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità
fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno
successivo.
SEZIONE V
Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio
coattivo di linee teleferiche
Art.1056 - Passaggio
di condutture elettriche
- Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi
fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in
materia.
Art.1057
- Passaggio di vie funicolari
- Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare
sopra
il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o
industriale
e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni
necessarie
a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
CAPO III
Delle servitù volontarie
Art.1058 - Modi
di costituzione -
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per
testamento.
Art.1059
- Servitù concessa
da uno dei comproprietari - La servitù concessa da uno dei
comproprietari
di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno
anch'essi concessa unitamente o separatamente.
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari,
indipendentemente
dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non
porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art.1060
- Servitù costituite
dal nudo proprietario - Il proprietario può, senza il
consenso
dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano
il diritto di usufrutto.
CAPO IV
Delle servitù acquistate per
usucapione e per destinazione
del padre di famiglia
Art.1061 - Servitù
non apparenti
- Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per
usucapione
o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili
e permanenti destinate al loro esercizio.
Art.1062
- Destinazione del padre di
famiglia - La destinazione del padre di famiglia ha luogo
quando consta
mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi,
sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o
lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza
alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati.
CAPO V
Dell'esercizio delle servitù
Art.1063 - Norme
regolatrici - L'estensione
e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza,
dalle disposizioni seguenti.
Art.1064
- Estensione del diritto di
servitù - Il diritto di servitù comprende tutto ciò
che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e
comodo
l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il
passaggio per il fondo stesso.
Art.1065
- Esercizio conforme al titolo
o al possesso - Colui che ha un diritto di servitù non può
usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio
circa
l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve
ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo
dominante
col minor aggravio del fondo servente.
Art.1066
- Possesso delle servitù
- Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo
alla
pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate
a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica
dell'ultimo
godimento.
Art.1067
- Divieto di aggravare o diminuire
l'esercizio della servitù - Il proprietario del fondo
dominante
non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione
del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa
che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più
incomodo.
Art.1068
- Trasferimento della servitù
in luogo diverso - Il proprietario del fondo servente non può
trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello
nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso
per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o
miglioramenti,
il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario
dell'altro
fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e
questi
non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può
del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se
questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e
non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù
sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di
un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca
egualmente
agevole al proprietario del fondo dominante.
Art.1069
- Opere sul fondo servente
- Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere
necessarie
per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che
siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo
servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente
stabilito
dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art.1070
- Abbandono del fondo servente
- Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in
forza
del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la
conservazione
della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà
del fondo servente a favore del proprietario del fondo
dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una
parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art.1071
- Divisione del fondo dominante
o del fondo servente - Se il fondo dominante viene diviso, la
servitù
è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più
gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una
parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono
liberate.
CAPO VI
Dell'estinzione delle servitù
Art.1072 - Estinzione
per confusione -
La servitù si estingue, quando in una sola persona si riunisce la
proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art.1073
- Estinzione per prescrizione
- La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne
usa
per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla;
ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il
cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre
dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito
l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre
dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non
ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale
la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso
della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo
a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno
dei comproprietari giova anche agli altri.
Art.1074
- Impossibilità di
uso e mancanza di utilità - L'impossibilità di fatto
di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della
medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso
il termine indicato dall'articolo precedente.
Art.1075
- Esercizio limitato della
servitù - La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità
minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Art.1076
- Esercizio della servitù
non conforme al titolo o al possesso - L'esercizio di una
servitù
in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne
impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art.1077
- Servitù costituite
sul fondo enfiteutico - Le servitù costituite dall'enfiteuta
sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per
decorso
del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Art.1078
- Servitù costituite
a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto - Le
servitù
costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano
con
l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite
dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal
marito
a favore del fondo dotale.
CAPO VII
Delle azioni a difesa delle servitù
Art.1079 - Accertamento
della servitù
e altri provvedimenti di tutela - Il titolare della servitù
può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta
l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il
risarcimento dei danni. |