LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO III
Del lavoro
autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art.2229 -
Esercizio delle professioni
intellettuali - La legge determina le professioni
intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi
o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi,
la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono
demandati
alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo
che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o
elenchi,
e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la
sospensione
del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in
via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
Art.2230
- Prestazione d'opera intellettuale
- Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale
è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste
e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo
precedente.
Sono salve le dispopsizioni delle leggi speciali.
Art.2231
- Mancanza d'iscrizione
- Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non
è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese
incontrate
e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art.2232
- Esecuzione dell'opera
- Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità,
di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita
dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della
prestazione.
Art.2233
- Compenso - Il compenso,
se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito
il parere dell'associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure
per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto
relativo
ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro
patrocinio,
sotto pena di nullità e dei danni.
Art.2234
- Spese e acconti - Il
cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore
d'opera
le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo
gli
usi, gli acconti sul compenso.
Art.2235
- Divieto di ritenzione
- Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti
ricevuti,
se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri
diritti
secondo le leggi professionali.
Art.2236
- Responsabilità del
prestatore d'opera - Se la prestazione implica la soluzione
di problemi
tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art.2237
- Recesso - Il cliente
può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le
spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al
compenso
per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che
ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente.
Art.2238
- Rinvio - Se l'esercizio
della professione costituisce elemento di un'attività organizzata
in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo
II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II,
III
e IV del capo I del titolo II.
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