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Codice Civile
(Della denunzia di nuova opera e di danno temuto)
 Articoli riportati: 
Art. 1171 - Denunzia di nuova opera 
Art. 1172 - Denunzia di danno temuto 
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LIBRO III 
DELLA PROPRIETA' 
TITOLO IX 
Della denunzia di nuova opera e di danno temuto.
Art.1171 - Denunzia di nuova opera - Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria, la nuova opera, purchè questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. 
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele; nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora, le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrire il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione. 

Art.1172 - Denunzia di danno temuto - Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. 
L'autoritò giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone l'idonea garanzia per i danni eventuali.