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LIBRO III
DELLA PROPRIETA'
TITOLO IX
Della denunzia di nuova opera e di danno temuto.
Art.1171 - Denunzia di nuova opera
- Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento
o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera,
da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare
danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso,
può denunziare all'autorità giudiziaria, la nuova opera,
purchè questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal
suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto,
può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando
le opportune cautele; nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto
dalla sospensione dell'opera, qualora, le opposizioni al suo proseguimento
risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la
demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che
possa soffrire il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante
la permessa continuazione.
Art.1172 - Denunzia di danno temuto
- Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio,
albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla
cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare
il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze,
che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autoritò giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone l'idonea
garanzia per i danni eventuali. |
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