LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Disposizioni generali
Art.2222 - Contratto d'opera
- Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera
o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo
che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Art.2223 - Prestazione della materia
- Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è
fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano
le norme sulla vendita.
Art.2224 - Esecuzione dell'opera
- Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo
le condizioni stabilite dal contratto e a regola di arte, il committente
può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera
deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può
recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art.2225 - Corrispettivo - Il corrispettivo,
se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice
in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per
ottenerlo.
Art.2226 - Difformità e vizi
dell'opera - L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il
prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o
vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al
committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non
siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità
e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta.
L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera
sono regolati dall'art.1668.
Art.2227 - Recesso unilaterale dal
contratto - Il committente può recedere dal contratto, ancorchè
sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il presdtatore d'opera
delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Art.2228 - Impossibilità sopravvenuta
dell'esecuzione dell'opera - Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile
per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha
diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità
della parte dell'opera compiuta. |