Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Codice Civile
(Della tutela dei diritti)
 Articoli riportati: 
Libro sesto: della tutela dei diritti (art.2643-2969)
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 INDICE LEGGI

 

 
Codice Civile 
Libro sesto 
Della tutela dei diritti
 

TITOLO I 
DELLA TRASCRIZIONE 

CAPO I 
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili 
 

Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione 
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812); 
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano 
il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di 
superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell'enfiteuta 
(957 e seguenti); 
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei 
diritti menzionati nei numeri precedenti 
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e 
seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione 
(1021 e seguenti); 
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri 
precedenti; 
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la 
proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc. 
Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di 
liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente 
(2896); 
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971); 
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno 
durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923); 
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni 
o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni 
(2918); 
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e 
seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni 
immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della 
società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata (att. 
231); 
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e 
seguenti) che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231); 
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231); 
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie 
sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento 
o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti 
(2932). 

Art. 2644 Effetti della trascrizione 
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai 
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in 
base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla 
trascrizione degli atti medesimi (2650). 
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha 
trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il 
suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att. 225). 

Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione 
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo 
precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a 
beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti 
menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la 
trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc. 
Civ. 555). 

Art. 2646 Trascrizione delle divisioni 
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per 
oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione 
degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione 
delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote 
(Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti). 
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. 
Civ. 784) e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti 
ivi enunciati (att. 224). 
Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni 
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la 
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che 
escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i 
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di 
beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179, a 
carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del 
coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della 
comunione. 
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche 
relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del 
patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. 
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito 
per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore 
contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte. 

Art. 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato 
Si devono trascrivere l'accettazione della eredità (470 e seguenti) che 
importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o 
liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo stesso 
oggetto. 
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla 
dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico 
ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o 
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220). 
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione 
tacita dell'eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione 
sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto 
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata 
giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220). 
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un 
estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228). 

Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori 
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che 
il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla 
liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e 
seguenti; att. 225, 231). 
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di 
diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è 
stata trascritta. 

Art. 2650 Continuità delle trascrizioni 
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è 
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico 
dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto 
l'atto.anteriore di acquisto. 
Quando l'atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive 
trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine 
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. 
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del 
condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del 
titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q 
iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente 
tenuto a conguaglio (att. 225, 229). 

Art. 2651 Trascrizione di sentenze 
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione 
(2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero in 
altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 
2 e 4 dell'art. 2643. 
Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle 
relative trascrizioni rispetto ai terzi 
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati 
nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163) indicate dai 
numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (att. 225 e 
seguenti): 
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal 
secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande 
di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione delle 
donazioni (800 e seguenti), nonché quelle indicate dall'art. 524. 
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti 
acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827 2848) 
anteriormente alla trascrizione della domanda; 
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica 
dell'obbligo a contrarre (1706, 2932). 
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle 
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la 
trascrizione della domanda; 
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc. 
Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e 
seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a 
iscrizione. 
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce 
effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda; 
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione (1414 e seguenti) 
di atti soggetti a trascrizione (2690). 
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati 
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 
2848) anteriormente alla trascrizione della domanda; 
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano 
stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901). 
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a 
titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o 
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a 
far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a 
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della 
trascrizione. 
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione 
dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti 
acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto 
trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è 
diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa 
dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i 
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o 
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è 
stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della 
trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano 
acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227); 
7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto 
a causa di morte (457). 
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la 
trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della 
trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non 
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o 
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque 
titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att. 227); 
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni 
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti). 
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della 
successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi 
che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto 
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561; att. 227); 
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le 
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 
dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello 
stesso codice. 
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della 
sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti 
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto 
anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e seguenti). 
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la 
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara 
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, 
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli 
arbitri. 

Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti 
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti): 
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o altri 
diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili e 
le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. 
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione 
della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti 
dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della 
domanda; 
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972). 
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che 
hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto 
posteriormente alla trascrizione della domanda; 
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella 
vendita di beni immobili. 
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo 
sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, 
restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine 
medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla 
trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227); 
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e 
quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni 
immobili (225). 
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a 
danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno 
validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni 
della comunione; 
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso 
dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti). 
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato 
diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non 
dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231). 
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la 
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara 
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, 
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli 
arbitri. 

Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione 
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli 
precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o 
iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto. 

Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze 
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e 
seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti), 
rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia soggetto a 
condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullità e, 
rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la 
revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine 
alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto. 
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa 
domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972). 
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive 
trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la 
dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, 
la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la 
condizione. 
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il 
loro effetto secondo l'ordine rispettivo. 
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui 
risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può 
eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno 
del quale la condizione stessa si è verificata (2692). 

Art. 2656 Forme per l'annotazione 
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti 
per la trascrizione in quanto applicabili. 

Art. 2657 Titolo per la trascrizione 
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. 
Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. 
Proc. Civ. 215 e seguenti). 
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e 
seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674). 

Art. 2658 Atti da presentare al conservatore 
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al 
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di 
atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve 
presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un 
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la 
presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla 
quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo 
precedente. 
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia 
autentica del documento che la contiene, munito della relazione di 
notifica alla controparte. 

Art. 2659 Nota di trascrizione 
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al 
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, 
una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di 
codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se 
coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o 
da certificato dell'ufficiale di stato civile, la denominazione o la 
ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone 
giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del 
libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per 
queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle 
persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; 
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o 
autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la 
sentenza; 
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le 
indicazioni richieste dall'art. 2826. 
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti 
a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di 
trascrizione (2665). Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui 
l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la 
condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. 

Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte 
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve 
presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte 
dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del 
testamento, se l'acquisto segue in base a esso. 
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti 
indicazioni: 
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o 
legatario e del defunto; 
2) la data di morte; 
3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa all'autore 
il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante; 
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del 
medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in 
deposito; 
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste 
dall'art. 2826; 
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione 
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente 
articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata 
disposta a norma dell'art. 692. 
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo 
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la 
stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo 
stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e seguenti) se 
si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la 
trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, 
se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato 
della trascrizione medesima. 
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del 
testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, 
qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento. 

Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri 
chiamati 
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e 
seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la 
trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la 
rinunzia, facendone menzione nella nota. 
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei 
chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è necessario esibire un 
documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde 
dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità. 
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata 
dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in 
margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento. 

Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione 
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri 
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. 

Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota 
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in 
appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con 
numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il 
registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, 
indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine 
assegnato nel registro generale. 
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della 
nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le 
indicazioni sopra accennate. 

Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note 
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle 
note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della 
trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul 
rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la 
sentenza o la domanda. 

Art. 2666 Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione 
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno 
interesse. 

Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace 
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che 
hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la 
trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che 
sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il 
loro ufficio. 
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli 
interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai 
medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che 
avevano l'obbligo della trascrizione. 
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che 
avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati 
né dai loro eredi. 

Art. 2668 Cancellazione della trascrizione 
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 
2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente 
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con 
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). 
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il 
processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. 
Civ. 306 e seguenti). 
Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del 
termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la 
mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da 
sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della 
quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva 
è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. 

Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro 
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora 
pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di 
atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da 
un'autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti). 
(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la 
nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura 
del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente 
all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta) (2836). 

Art. 2670 Spese della trascrizione 
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, 
salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. 
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona 
che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla 
quota per cui è interessato. 

Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali 
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto 
soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita 
nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in 
caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle 
leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto 
ricevuto o autenticato. 
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a 
carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di 
determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555). 

Art. 2672 Leggi speciali 
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la 
trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre 
disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) 
che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo. 

CAPO II 
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei 
conservatori 
 

Art. 2673 Obblighi del conservatore 
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa 
richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, 
o il certificato che non ve ne è alcuna. 
Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore 
fissati dalla legge. 
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono 
depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati 
negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione 
del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio. 

Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio 
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono 
in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i 
requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 
o non è presentato con le modalità previste dall'art. 2658 e quando la 
nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660 e 2839, 
nn. 1), 3), 4) e 7). 
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di 
ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, 
iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i 
certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del 
rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito 
da due testi moni. 

Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione 
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi 
e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di 
una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue 
la formalità con riserva. 
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva 
deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria. 

Art. 2675 Responsabilità del conservatore (abrogato) 
Art. 2676 Diversità tra registri, copie e certificati 
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o 
dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, 
prevale ciò che risulta dai registri. 

Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione 
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di 
iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali 
l'ufficio è aperto al pubblico. 

Art. 2678 Registro generale 
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui 
giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo 
che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato. 
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della 
richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona 
dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli 
presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è 
fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone 
riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve 
eseguire. 
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne 
deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta 
contiene l'indicazione del numero di presentazione. 

Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore 
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti 
dall'art. 2664, i registri particolari: 
1) per le trascrizioni; 
2) per le iscrizioni; 
3) per le annotazioni. 
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge. 

Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine 
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o 
da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito 
l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e 
il giorno in cui sono stati vidimati. 
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o 
interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere 
approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e 
con l'indicazione del numero delle parole cancellate. 
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con 
l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore. 
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e 
dei numeri d'ordine. 

Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri 
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del 
conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia 
riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa 
corte. 

Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato) 

CAPO III 
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili 

SEZIONE I 
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli 
autoveicoli 
 

Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità 
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e 
seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge 
(c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli 
articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice 
della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti); 
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod. 
Nav. 753 e seguenti); 
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 

Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione 
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644: 
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la 
comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti); 
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e 
seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di 
usufrutto; 
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri 
precedenti; 
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui 
diritti indicati dai numeri precedenti; 
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si 
trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri 
precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068); 
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o il 
trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688). 

Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione 
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 
2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti 
menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del 
legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 
2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi. 
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili. 

Art. 2686 Sentenze 
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui 
risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn. 
1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto. 

Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori 
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la 
cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi 
procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato 
(1977 e seguenti; att. 231). 

Art. 2688 Continuità delle trascrizioni 
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è 
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non 
producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. 
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive 
trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine 
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. 
Art. 2689 Usucapione 
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per 
usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684. 
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione 
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati 
dall'art. 2684: 
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli 
effetti ivi disposti; 
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai 
nn. 1 e 2 dell'art. 2684. 
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle 
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la 
trascrizione della domanda; 
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a 
far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a 
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della 
trascrizione. 
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a 
qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o 
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa 
è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione 
dell'atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a far pronunziare 
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza 
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di 
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla 
trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che 
siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, 
purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (14451; 
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a 
causa di morte. 
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la 
domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto 
impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede 
che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla 
trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da 
chi appare erede o legatario; 
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni 
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti). 
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della 
successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i 
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto 
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le 
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 
6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello 
stesso codice. 
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza 
impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati 
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto 
anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668). 
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la 
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara 
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, 
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli 
arbitri. 

Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione 
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati 
nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 
dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti. 
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la 
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara 
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, 
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli 
arbitri. 

Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti 
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli 
precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite 
dall'art. 2654. 
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma 
dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656. 

Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro 
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina 
il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti 
disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di 
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 
2913, 2914, 2915 e 2916. 

Art. 2694 Richiamo di altre leggi 
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi 
speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal 
presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 
543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 
1063) e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel 
capo medesimo. 

Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione 
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono 
regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli 
aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge 
speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. 
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti 
relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili. 

SEZIONE II 
Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili 
 

Art. 2696 Rinvio 
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di 
determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li 
riguardano. 

TITOLO II 
DELLE PROVE 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2697 Onere della prova 
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve 
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). 
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto 
si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si 
fonda. 

Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova 
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere 
della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono 
disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di 
rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del 
diritto. 

CAPO II 
Della prova documentale 

SEZIONE I 
Dell'atto pubblico 
 

Art. 2699 Atto pubblico 
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, 
da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli 
pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. 

Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico 
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 
221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal 
pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle 
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in 
sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775). 

Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico 
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero 
senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto 
dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata. 

SEZIONE II 
Della scrittura privata 
 

Art. 2702 Efficacia della scrittura privata 
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. 
Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne 
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata 
come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775). 

Art. 2703 Sottoscrizione autenticata 
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico 
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il 
pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che 
sottoscrive. 

Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi 
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la 
sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal 
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o 
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che 
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è 
riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si 
verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo 
l'anteriorità della formazione del documento. 
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non 
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo 
di prova. 
Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, 
tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova 
(2787). 

Art. 2705 Telegramma 
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se 
l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal 
mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente 
medesimo, anche senza sottoscriverlo. 
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio. 
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma 
è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova 
contraria. 
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato 
firmato con o senza autenticazione. 

Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma 
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino 
a prova contraria, conforme all'originale. 
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le 
disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze 
verificatesi tra originale e riproduzione. 

Art. 2707 Carte e registri domestici 
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta 
per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come 
creditore. 

Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento 
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un 
documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da 
lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore. 
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine 
o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito 
posseduto dal debitore. 

SEZIONE III 
Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione 
 

Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore 
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese 
soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. 
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. 
Nav. 178). 

Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori 
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando 
sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i 
rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. 

Art. 2711 Comunicazione ed esibizione 
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della 
corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse 
relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e 
alla successione per causa di morte (456). 
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si 
esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la 
controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212). 
Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, 
telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa. 

SEZIONE IV 
Delle riproduzioni meccaniche 
 

Art. 2712 Riproduzioni meccaniche 
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le 
registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione 
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la 
conformità ai fatti o alle cose medesime. 

SEZIONE V 
Delle taglie o tacche di contrassegno 
 

Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno 
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di 
riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le 
somministrazioni che fanno o ricevono al minuto. 

SEZIONE VI 
Delle copie degli atti 
 

Art. 2714 Copie di atti pubblici 
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari 
pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212). 
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite 
da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati. 

Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate 
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e 
spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della 
scrittura originale da cui sono estratte. 

Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata 
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso 
presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 
2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente 
presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano 
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è 
rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. 
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in 
conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano 
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è 
rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta 
in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale 
mancante. 

Art. 2717 Valore probatorio di altre copie 
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli 
articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per 
iscritto. 

Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali 
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma 
prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente 
autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che 
riproducono letteralmente. 

Art. 2719 Copie fotografiche di scritture 
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle 
autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico 
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. 
Civ. 212). 

SEZIONE VII 
Degli atti di ricognizione o di rinnovazione 
 

Art. 2720 Efficacia probatoria 
L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena 
prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si 
dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) 
nella ricognizione o nella rinnovazione. 

CAPO III 
Della prova testimoniale 
 

Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore 
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore 
dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e 
seguenti). 
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite 
anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del 
contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439). 

Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento 
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o 
contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la 
stipulazione e stata anteriore o contemporanea. 

Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento 
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato 
stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità 
giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto 
riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni 
altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o 
modificazioni verbali. 

Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale 
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417): 
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da 
qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la 
domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto 
allegato; 
2) quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di 
procurarsi una prova scritta; 
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli 
forniva la prova. 

Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma 
scritta 
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve 
essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è 
ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. 
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta 
sotto pena di nullità (1350 e seguenti). 

Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione 
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano 
anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236). 

CAPO IV 
Delle presunzioni 
 

Art. 2727 Nozione 
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un 
fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115). 

Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali 
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei 
quali esse sono stabilite. 
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli 
certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova 
contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa. 

Art. 2729 Presunzioni semplici 
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del 
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e 
concordanti. 
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude 
la prova per testimoni. 

CAPO V 
Della confessione 
 

Art. 2730 Nozione 
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti 
ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. 
La confessione è giudiziale o stragiudiziale. 

Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione 
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di 
disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia 
resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei 
modi in cui questi vincola il rappresentato (1388). 

Art. 2732 Revoca della confessione 
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata 
determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434). 

Art. 2733 Confessione giudiziale 
E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228). 
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su 
fatti relativi a diritti non disponibili. 
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione 
resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal 
giudice. 

Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione 
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di 
altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto 
confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le 
dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non 
contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di 
contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, 
l'efficacia probatoria delle dichiarazioni. 

Art. 2735 Confessione stragiudiziale 
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha 
la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo 
o se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal 
giudice. 
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su 
un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. 

CAPO VI 
Del giuramento 
 

Art. 2736 Specie 
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241); 
1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce 
all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 
2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio dal 
giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o 
le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite 
di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore 
della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 
241). 

Art. 2737 Capacità delle parti 
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate 
dall'art. 2731. 
Art. 2738 Efficacia 
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233 
e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può 
chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato 
dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2). 
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna 
penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere 
pronunziata perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il 
giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento 
prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal 
giudice (1305). 

Art. 2739 Oggetto 
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause 
relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto 
illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la 
forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico 
risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato 
l'atto stesso (2700). 
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della 
parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui 
e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia 
comune a entrambe le parti. 

TITOLO III 
DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA 
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale 
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi 
beni presenti e futuri. 
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi 
stabiliti dalla legge. 

Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione 
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del 
debitore, salve le cause legittime di prelazione. 
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) 
e le ipoteche (2808 e seguenti). 

Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa 
Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 
e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori 
per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al 
pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il 
loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la 
perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorità giudiziaria 
può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per 
assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della 
cosa. 
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla 
perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. 
Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli 
assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione 
il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori 
iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al 
deterioramento. 
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute 
per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa 
(1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), 
osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale. 

Art. 2743 Diminuzione della garanzia 
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si 
deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla 
sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea 
garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento 
del suo credito (1186). 

Art. 2744 Divieto del patto commissorio 
E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del 
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa 
ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se 
posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti). 

CAPO II 
Dei privilegi 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2745 Fondamento del privilegio 
Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della 
causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge 
essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere 
subordinata a particolari forme di pubblicità. 
2746 Distinzione dei privilegi 
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni 
mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili. 

Art. 2747 Efficacia del privilegio 
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti 
spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo quanto 
è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916. 
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, 
sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato 
(2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi 
posteriormente al sorgere di esso (26837. 

Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle 
ipoteche 
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili 
non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e 
seguenti; att. 234). 
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai 
creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente. 

Art. 2749 Estensione del privilegio 
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per 
l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). 
Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del 
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell'anno 
precedente. 
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della 
misura legale (1284) fino alla data della vendita. 

Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi 
speciali 
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi 
sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice 
della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti). 
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo 
capo, se non è diversamente disposto. 

SEZIONE II 
Dei privilegi sui mobili 

§ 1 Dei privilegi generali sui mobili 
 

Art. 2751 Crediti per spese funebri d'infermità, alimenti 
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti 
riguardanti: 
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del 
debitore; 
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della 
stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli 
ultimi sei mesi; 
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone 
alle quali gli alimenti sono dovuti per legge. 

Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei 
coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese 
artigiane 
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro 
subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni 
conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, 
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per 
il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento 
inefficace, nullo o annullabile; 
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera 
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo 
anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto 
medesimo; 
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, 
mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i 
corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o 
del colono indicati dall'art. 2765; 
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di 
produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della 
vendita dei manufatti; 
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi 
per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 

Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul 
valore aggiunto e per tributi degli enti locali 
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato 
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone 
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o 
alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di 
natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli 
principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione 
nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. 
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a 
periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può 
esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, 
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono. 
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello 
Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo 
le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. 
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i 
crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province 
previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative 
all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche 
affissioni. 

Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti 
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti 
derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi 
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme 
di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti. 

Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione 
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti 
per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela 
previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente 
articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del 
loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal 
precedente articolo. 

§ 2 Dei privilegi sopra determinati mobili 
 

Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione 
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e 
seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod. 
Proc. Civ. 513 e seguenti) nell'interesse comune dei creditori hanno 
privilegio sui beni stessi. 

Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento 
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al 
miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché 
questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. 
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti 
sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in 
buona fede. 
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è 
soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme 
stabilite per la vendita del pegno. 

Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la 
produzione agricola 
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e 
antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per 
lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno 
privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso. 
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o 
nelle sue dipendenze. 
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756. 
Art. 2758 Crediti per tributi indiretti 
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili 
ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi 
relative, con l'effetto da esse stabilito. 
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il 
committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, 
sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce 
il servizio. 
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha 
effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di 
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512). 

Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito 
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul 
reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, 
dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno 
privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al 
reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese 
commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito 
all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore. 
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché 
appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che si tratti di 
beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la 
lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare 
bolletta doganale. 
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato 
sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la 
ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene 
effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini 
dell'imposta locale sui redditi. 

Art. 2760 Crediti dell'albergatore 
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone 
albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e 
nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti). 
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti 
sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali 
diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo. 

Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del 
sequestratario 
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e quelli 
per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose 
trasportate finché queste rimangono presso di lui (1702). 
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno 
privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per 
l'esecuzione del mandato (1721, 1860). 
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale 
(1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti 
privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del 
sequestro. 
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo 
comma dell'art. 2756. 
Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine 
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha 
privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, 
anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del 
compratore o di un terzo. 
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la 
vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma 
dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella 
giurisdizione del quale è collocata la macchina. 
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto 
fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo 
dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione 
fraudolenta. 
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche 
autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le 
quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il 
privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della 
sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, 
contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia 
trascritto a norma del secondo comma di questo articolo. 
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è 
preferito il creditore che ha trascritto per primo. 

Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici 
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in 
corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti 
(820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel 
fondo o nelle sue dipendenze. 

Art. 2764 Crediti del locatore di immobili 
Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti) 
degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli 
raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire 
l'immobile o a coltivare il fondo locato. 
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente 
e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in caso 
diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente. 
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le 
quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i 
danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle 
scorte (1640 e seguenti) e ogni altro credito dipendente da inadempimento 
del contratto. 
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue 
dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore 
(1595). 
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla 
coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al 
subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo. 
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo 
altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile, 
salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al 
tempo in cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti). 
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a 
coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso 
del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi 
il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il 
sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine 
di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a 
fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta 
di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i 
diritti acquistati dopo l'asportazione dei terzi che ignoravano 
l'esistenza del privilegio (1519). 

Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia 
Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2164 
e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal 
contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose 
che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia. 
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o 
nelle sue dipendenze. 
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519). 
Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato) 
Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato 
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il credito 
del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull'indennità dovuta 
dall'assicuratore (att. 235). 

Art. 2768 Crediti dipendenti da reato 
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate 
lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale (Cod. Pen. 188 e 
seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di 
procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti). 

Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio 
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di 
temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è 
subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro 
conservativo (Cod. Proc. Civ. 671). 

SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili 
 

Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione 
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e 
seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili 
(Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono 
privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. 
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le 
spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle 
ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti). 

Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari 
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per 
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui 
redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta 
imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non 
determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti 
del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si 
riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, 
senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla 
legge. 
Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte 
iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti 
in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno 
precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte 
relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non 
può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, 
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono. 
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato 
sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la 
ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene 
effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini 
dell'imposta locale sui redditi. 

Art. 2772 Crediti per tributi indiretti 
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, 
nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale 
sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il 
tributo si riferisce. 
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore 
aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del 
cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai 
quali si riferisce il servizio prestato. 
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il 
committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore 
aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai 
quali si riferisce il servizio. 
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi 
hanno anteriormente acquistato sugli immobili. 
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in 
pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi. 
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha 
effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro 
ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei 
creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del 
defunto da quelli dell'erede (512). 

Art. 2773 (abrogato) 
Art. 2774 Crediti per concessione di acque 
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque 
pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori 
eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle 
leggi speciali. 
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi 
che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di 
concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere 
dei crediti stessi. 

Art. 2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento 
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli 
immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di 
miglioramento. 
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata 
all'osservanza delle leggi speciali. 

Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili 
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di 
cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa 
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto 
ai crediti chirografari. 
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli 
indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a 
istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o 
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono 
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, 
sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti 
chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. 
I crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell'art. 2752 sono collocati 
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo 
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i 
crediti indicati al comma precedente. 

SEZIONE IV 
Dell'ordine dei privilegi 
 

Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti 
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono 
preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. 
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi 
privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine 
seguente: 
a) i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1; 
b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3; 
c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5. 
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro 
credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai 
privilegi indicati nell'art. 2751 bis. 
Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili 
Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi 
privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si 
esercita nell'ordine che segue: 
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali 
compresi quelli sostitutivi o integrativi 
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753; 
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 
2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i 
fitti e le pigioni degli immobili; 
3) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai 
due primi commi dell'art. 2766); 
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di 
beni mobili, indicati dall'art. 2756; 
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di 
coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757; 
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per 
somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori 
di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali 
crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, 
seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo 
stesso articolo; 
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati 
dall'art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di 
preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art. 
2759: 
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela 
previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonché gli 
accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, 
relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del 
presente articolo; 
9) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal 
terzo comma dell'art. 2766); 
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose 
sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal 
codice di procedura penale; 
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767; 
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760; 
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del 
sequestratario, indicati dall'art. 2761; 
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni 
del prezzo, indicati dall'art. 2762: 
15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763; 
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai 
contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 
2764 e 2765; 
17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed 
alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751; 
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma 
dell'art. 2752; 
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752; 
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma 
dell'art. 2752. 

Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli 
Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le 
ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono 
posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 e 
sono preferite a tutti gli altri. 

Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili 
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti 
privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente: 
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 
2771; 
2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775; 
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 
2774; 
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772; 
5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli 
immobili. 

Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi 
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito 
garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba essere 
preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che 
devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att. 234). 

Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati 
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del 
rispettivo importo. 
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti 
privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una 
prelazione su ogni altro credito. 

Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge 
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato 
privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale 
regolato nel codice (att. 234). 

Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli 
articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio 
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 
50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono 
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente 
capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. 
CAPO III 
Del pegno 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2784 Nozione 
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un 
terzo per il debitore. 
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i 
crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. 

Art. 2785 Rinvio a leggi speciali 
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali 
concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle 
concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni. 

SEZIONE II 
Del pegno dei beni mobili 
 

Art. 2786 Costituzione 
Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della 
cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa 
(1996). 
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo 
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in 
modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la 
cooperazione del creditore. 

Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio 
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta 
in pegno (2744). 
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta 
in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. 
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la 
prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data 
certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa 
(2704, 2800). 
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, 
debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito 
su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di 
prova (att. 237). 

Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi 
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla 
data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla 
data della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e seguenti). La 
prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, 
nei limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita. 

Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio 
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, 
oltre le azioni a difesa del possesso (1168), può anche esercitare 
l'azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al 
costituente. 

Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative 
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e 
risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento 
di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780). 
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse 
per la conservazione della cosa (att. 237). 

Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera 
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto 
contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima 
alle spese e agli interessi e poi al capitale. 

Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa 
Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente, 
usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la 
conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri 
il godimento. 
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli 
interessi e poi al capitale. 

Art. 2793 Sequestro della cosa 
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può 
domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti). 

Art. 2794 Restituzione della cosa 
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non 
sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state 
rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204). 
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso 
creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto 
prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il 
diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito. 

Art. 2795 Vendita anticipata 
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa 
divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso 
a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice 
l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502). 
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche 
circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può 
evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia 
reale che il giudice riconosca idonea. 
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di 
valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a 
venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra 
garanzia reale che il giudice riconosca idonea. 
Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, 
qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di 
autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il 
deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530). 

Art. 2796 Vendita della cosa 
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere 
la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo 
seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502). 

Art. 2797 Forme della vendita 
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale 
giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli 
accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. 
L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito 
il pegno. 
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se 
questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico 
incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a 
mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore 
non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, 
il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 163 bis Cod. 
Proc. Civ. 
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a 
quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. 
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme 
diverse (2744). 

Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento 
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga 
assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) 
fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o 
secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (2744). 

Art. 2799 Indivisibilità del pegno 
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è 
integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è 
divisibile (1232). 

SEZIONE III 
Del pegno di crediti e di altri diritti 
 

Art. 2800 Condizioni della prelazione 
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno 
risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata 
notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo 
accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704). 

Art. 2801 Consegna del documento 
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente 
è tenuto a consegnarlo al creditore. 

Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche 
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito 
o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo 
alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere 
gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno. 

Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno 
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito 
ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose 
fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel 
luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità 
giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere 
del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni 
e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal 
danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme 
degli artt. 2797 e 2798. 

Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno 
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che 
gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a 
concorrenza del suo credito (2744, 2928). 
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle 
forme stabilite dall'art. 2797. 

Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno 
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore 
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio 
creditore (1250, 1254). 
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del 
pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248) 
verificatasi anteriormente. 

Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti 
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma 
rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo 
il disposto del terzo comma dell'art. 2787. 
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti 
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in 
quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti). 

CAPO IV 
Delle ipoteche 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca 
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche 
in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo 
credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con 
preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; 
Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti). 
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si 
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. 
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria. 

Art. 2809 Specialità e indivisibilità dell'ipoteca 
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una 
somma determinata in danaro. 
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, 
sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. 

Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca 
Sono capaci d'ipoteca: 
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e 
seguenti); 
2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti); 
3) il diritto di superficie (952 e seguenti); 
4) il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico 
(957 e seguenti). 
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato 
dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 
e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, 
secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente). 
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma 
della legge speciale. 

Art. 2811 Miglioramenti e accessioni 
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle 
altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le 
eccezioni stabilite dalla legge (2873). 
 

Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata 
Le servitù (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la costituzione 
(2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore 
ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa 
disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione 
(978 e seguenti, 1021 e seguenti). 
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc. Civ. 
555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul 
ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente 
alla trascrizione dei diritti medesimi. 
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e seguenti) 
o il diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti all'ipoteca e 
hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si 
osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti (2858 e seguenti). 
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605), che 
non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai 
creditori ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al 
pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del 
pignoramento (2924). 
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori 
ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal 
comma precedente (att. 238). 

Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate 
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il 
perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può 
domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o 
disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il 
pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743). 

Art. 2814 Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà 
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo 
(979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si verifica per 
rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della 
nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si 
verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione 
dell'usufrutto. 
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione 
dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, 
secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita 
sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con 
l'ipoteca stessa. 

Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta 
Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del 
concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche 
gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà. 
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti) 
per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta 
si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di 
quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei 
miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori 
ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei 
medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono 
alla piena proprietà. 
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche 
che gravano sul diritto dell'enfiteuta. 
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una 
medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le 
ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli 
separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro 
diritto, essa si estende alla piena proprietà. 

Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie 
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e 
seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al 
proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario 
ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si 
risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il 
proprietario del suolo non si estendono alla superficie. 
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del 
proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e 
sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi. 

SEZIONE II 
Dell'ipoteca legale 
 

Art. 2817 Persone a cui compete 
Hanno ipoteca legale: 
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli 
obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli 
sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale 
obbligo; 
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente 
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di 
procedura penale. 

SEZIONE III 
Dell'ipoteca giudiziale 
 

Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva 
Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di 
una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento 
dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui 
beni del debitore. 
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la 
legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655). 

Art. 2819 Sentenze arbitrali 
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato 
reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825). 

Art. 2820 Sentenze straniere 
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle 
autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia 
dall'autorità giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le 
convenzioni internazionali dispongano diversamente. 

SEZIONE IV 
Dell'ipoteca volontaria 
 

Art. 2821 Concessione d'ipoteca 
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La 
concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura 
privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità. 
Non può essere concessa per testamento (587). 

Art. 2822 Ipoteca sui beni altrui 
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione 
può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal 
concedente. 
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza 
averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando 
il proprietario ha ratificato la concessione (1398 e seguente). 

Art. 2823 Ipoteca su beni futuri 
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la 
cosa è venuta a esistenza (458, 1348). 

Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile 
L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile (1425 e 
seguenti) rimane convalidata con la convalida (1444) del titolo. 
2825 Ipoteca su beni indivisi 
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla 
comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione 
di beni che a lui verranno assegnati nella divisione (757, 1103). 
Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante beni 
diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi 
altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti 
del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla 
divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di 
detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione 
medesima. 
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i 
partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i 
conguagli (2817 n. 2). 
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano 
stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far 
valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, 
qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in 
natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione 
determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli 
rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati 
o ceduti. 
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al 
condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai 
creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta 
opposizione (757; att. 239). 

Art. 2826 Indicazione dell'immobile ipotecato 
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere 
specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in 
cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i 
fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di 
identificazione catastale del terreno su cui insistono. 

Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche 

§1 Dell'Iscrizione 
 

Art. 2827 Luogo dell'iscrizione 
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in 
cui si trova l'immobile. 

Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale 
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili 
appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente 
alla condanna, a misura che egli li acquista. 

Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto 
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la 
semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole 
ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli 
eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro. 

Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e 
dell'eredità giacente 
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o se 
si tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere 
iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a 
sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore. 

Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore 
Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008 e 
seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite con 
ipoteca. 
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale 
possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti 
a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843. 
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è 
iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di 
emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. 
In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante 
degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve 
presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di 
nomina (2845). 
Artt. 2832-2833 (abrogati) 

Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente 
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di 
alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che 
spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 
2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura 
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui 
risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia 
all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente. 

Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata 
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e 
seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere 
autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti). 
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è 
depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia 
autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi 
indicati. 
L'originale o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei registri 
immobiliari (2663). 

Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza 
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto 
nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro 
provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve 
presentare copia del titolo. 
(Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le 
disposizioni dell'art. 2669) 
Art. 2837 Atti formati all'estero 
Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si presentano 
per l'iscrizione devono essere legalizzati. 

Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita 
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai 
quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal 
creditore nella nota per l'iscrizione. 
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi 
sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore. 

Art. 2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca 
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme 
con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. 
La nota deve indicare: 
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di 
codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore 
di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di 
codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai Capi 
II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non 
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società 
semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano 
secondo l'atto costitutivo. 
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme 
dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il 
titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione 
dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia 
dell'atto di emissione e del piano di ammortamento; 
7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in 
cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari; 
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha 
ricevuto o autenticato; 
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa; 
5) gli interessi e le annualità che il credito produce; 
6) il tempo della esigibilità; 
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni 
prescritte dall'art. 2826. 
Art. 2840 Certificato dell'iscrizione 
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno 
degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e 
il numero d'ordine dell'iscrizione. 
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è 
disposto dall'art. 2664. 
Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note 
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in 
base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità 
dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o 
del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del 
proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o 
sull'identità dei singoli beni gravati. 
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la 
rettificazione a istanza e a spese della parte interessata. 

Art. 2842 Variazione del domicilio eletto 
E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente 
causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un 
altro nella stessa circoscrizione. 
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce 
all'iscrizione. 
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto 
ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata 
nell'ufficio del conservatore. 

Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti 
dispositivi del credito 
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e seguenti), 
surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e seguenti), 
postergazione di grado o costituzione in dote (l’inciso "o costituzione in 
dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché per sequestro (2905 
e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc. Civ. 
492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e 
seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione 
dell'ipoteca. 
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché 
l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non 
si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati 
nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che 
occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel 
domicilio eletto. 
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo 
e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese 
estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837. 

Art. 2844 Azioni e notificazioni 
Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono 
promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di 
citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie 
(Cod. Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto. 
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa 
alle dette iscrizioni. 
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero 
e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e 
le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale 
l'iscrizione e stata presa. 
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per 
la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale 
dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari 
stabiliti dal codice di procedura civile. 

Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine 
e al portatore 
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine 
(2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste dall'articolo 
precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma 
degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a 
favore di un possessore successivo. 
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e 
seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al 
rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in 
margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono 
essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate 
per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità 
giudiziaria. 
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è 
stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le 
notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi 
dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere 
pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente. 

Art. 2846 Spese d'iscrizione 
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è 
patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente. 

§ 2 Della Innovazione 
 

Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione 
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. 
L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto 
termine (att. 240). 

Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca 
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il 
creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende 
grado dalla data della nuova iscrizione. 
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti 
dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644). 

Art. 2849 (abrogato) 
Art. 2850 Formalità per la rinnovazione 
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in 
doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si 
dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria. 
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. 
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840. 
Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi 
causa 
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai 
registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi 
aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli 
eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite 
dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi. 

SEZIONE VI 
Dell'ordine delle ipoteche 
 

Art. 2852 Grado dell'ipoteca 
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è 
iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i 
crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già 
esistente. 

Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione 
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se 
più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione 
contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite 
sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal 
conservatore a ciascuno dei richiedenti. 

Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado 
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni 
concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo. 

Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione 
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese 
dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione 
e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. 
Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere 
l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente 
iscrizione. 
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce 
interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne 
sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è 
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del 
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia stata pattuita 
l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari 
prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. 
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli 
interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del 
pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data 
della vendita att. 2411. 

Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente 
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi 
perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un 
creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello 
stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del 
creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi 
altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria 
iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla 
detta surrogazione. 
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di 
privilegi immobiliari (2770 e seguenti). 

Art. 2857 Limiti della surrogazione 
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo 
(2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata 
trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente. 
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta 
iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca 
giudiziale (2828), il creditore perdente può esercitare la surrogazione 
anche su tali beni. 
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita 
annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per 
l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di 
graduazione dal quale risulta l'incapienza. 

SEZIONE VII 
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente 
 

Art. 2858 Facoltà del terzo acquirente 
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) 
il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non 
preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i 
beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute 
nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue 
contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile 
(Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti). 

Art. 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente 
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore 
alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia 
preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le 
eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a 
questo dopo la condanna. 
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti 
per la liberazione del bene dalle ipoteche. 

Art. 2860 Capacità per il rilascio 
Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità di 
alienare. 

Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio 
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla 
cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 
26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla 
data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604). 
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura 
del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto di 
pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, 
al creditore procedente. 
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale 
provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue 
il processo di espropriazione. 
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla 
consegna all'amministratore. 

Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo 
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti 
reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio. 
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al 
terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la 
vendita all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e 
seguenti). 
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione 
dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro 
fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo 
ipotecato. 

Art. 2863 Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione 
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile 
rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese. 
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi 
sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente. 
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per 
rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti). 

Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti 
Il terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua colpa 
grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti 
(2827 e seguenti). 
Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma ha 
il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente 
ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a 
concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita. 
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era 
prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve 
dividersi in due parti proporzionali ai detti valori. 

Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo 
I frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a 
decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc. 
Civ. 555 e seguenti). 
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del 
pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, 
dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890. 
Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi 
acquirenti 
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato 
l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo 
autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e 
seguenti). 
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del 
creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati 
acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno 
trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo 
titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa 
annotazione in conformità dell'art. 2843. 
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione 
stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione 
anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo acquirente. 

Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto 
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in 
dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente esigibile, la 
quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente 
proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento. 
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o diverso 
da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, 
possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva 
concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua 
obbligazione. 
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare, 
offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile 
è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante 
(2817 n. 1), e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le 
relative iscrizioni (2882 e seguenti). 

SEZIONE VIII 
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore 
 

Art. 2868 Beneficio di escussione 
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare 
il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non 
è stato convenuto (2910). 

Art. 2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore 
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, 
non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, 
nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (1203). 

Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore 
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna 
del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 
2859. 
Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha 
sofferto l'espropriazione 
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto 
l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori 
obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di 
tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e seguenti). 
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del 
debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro 
rispettiva porzione (1299) e può esercitare, anche nei confronti dei terzi 
acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866. 
SEZIONE IX 
Della riduzione delle ipoteche 
 

Art. 2872 Modalità della riduzione 
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è 
stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto 
dei beni (Cod. Proc. Civ. 652). 
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un 
solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano 
comodamente distinguere (att. 243). 

Art. 2873 Esclusione della riduzione 
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né 
riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata 
determinata per convenzione o per sentenza. 
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere 
almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione 
proporzionale per quanto riguarda la somma. 
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo 
l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia 
ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in 
parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della 
cautela (att. 243). 

Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale 
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 
2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda 
degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che 
eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal 
creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità 
giudiziaria dichiara dovuta. 

Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni 
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se 
tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, 
supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli 
accessori a norma dell'art. 2855. 
Art. 2876 Limiti della riduzione 
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che 
riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda 
il valore della cautela. 

Art. 2877 Spese della riduzione 
Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal 
creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione 
abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal 
creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo. 
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono 
a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti (Cod. 
Proc. Civ. 91 e seguenti). 

SEZIONE X 
Dell'estinzione delle ipoteche 
 

Art. 2878 Cause di estinzione 
L'ipoteca si estingue (1232): 
1) con la cancellazione dell'iscrizione; 
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato 
dall'art. 2847; 
3) con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 
2930); 
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art. 
2742; 
5) con la rinunzia del creditore; 
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col 
verificarsi della condizione risolutiva (1353); 
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il 
diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. 
Civ. 586). 

Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca 
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve 
risultare da atto scritto, sotto pena di nullità (1350). 
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla 
cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca 
medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art. 2843. 
Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi 
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per 
prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni 
dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di 
sospensione e d'interruzione (2934 e seguenti). 

Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca 
Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa 
estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste 
ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e 
l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e 
questa prende grado dalla sua data (2852). 

SEZIONE XI 
Della cancellazione dell'iscrizione 
 

Art. 2882 Formalità per la cancellazione 
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita 
dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il 
consenso del creditore. 
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 
2821, 2835 e 2837 (2725). 

Art. 2883 Capacità per consentire la cancellazione 
Chi non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il 
debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è 
assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione. 
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche 
se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono 
consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia 
soddisfatto. 

Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza 
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata 
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro 
provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (Cod. Proc. Civ. 
586). 

Art. 2885 Cancellazione sotto conduzione 
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo 
che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra 
condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare 
al conservatore che la condizione è stata adempiuta (499, 2675). 

Art. 2886 Formalità per la cancellazione 
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al 
conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata. 
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in 
margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è 
stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare 
la sottoscrizione del conservatore. 

Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine 
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione 
risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante 
nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al 
conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il 
conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione. 
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso 
contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima. 

Art. 2888 Rifiuto di cancellazione 
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di 
un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità 
giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737). 

SEZIONE XII 
Del modo di liberare i beni dalle ipoteche 
 

Art. 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche 
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e 
non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà 
di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla 
trascrizione del suo titolo di acquisto (att. 244). 
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod. Proc. 
Civ. 555 e seguenti), purché nel termine di trenta giorni (2892) proceda 
in conformità dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ. 792). 

Art. 2890 Notificazione 
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario (Cod. 
Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio da 
essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto nel quale siano 
indicati: 
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro 
designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta 
di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato 
il prezzo. 
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a 
quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in 
caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568). 
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio 
nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione (Cod. 
Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato. 
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli 
annunzi giudiziari. 

Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni 
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata 
dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e 
seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di 
richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del 
tribunale competente a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. 
Civ. 792 e seguenti), purché adempia le condizioni che seguono: 
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da 
lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore; 
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo 
il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto 
del prezzo aumentato come sopra; 
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal 
richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. 
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della 
richiesta. 

Art. 2892 Divieto di proroga dei termini 
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma 
dell'art. 2891 non possono essere prorogati. 
 

Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto 
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 
2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che 
l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, 
n. 3. 
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato 
il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura 
civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti). 

Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo 
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito 
dall'art. 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle 
ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per 
i danni verso i creditori iscritti. 

Art. 2895 Desistenza del creditore 
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire 
l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri 
creditori iscritti. 

Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente 
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc. Civ. 
604), il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla 
trascrizione dell'atto di acquisto (2643). 

Art. 2897 Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto 
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso 
contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato 
nel contratto di vendita (2866). 

Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede 
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili 
e immobili (812 e seguenti), o comprende più immobili, gli uni ipotecati e 
gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati 
nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di 
tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il 
prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate 
iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo 
totale espresso nel titolo. 
Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere 
costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori 
di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del 
terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che 
venga a soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto 
e delle relative coltivazioni. 

SEZIONE XIII 
Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata 
 

Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore 
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata atta 
la notificazione indicata dall'art. 2890 si tratta del processo di 
liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che 
dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua 
ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel 
giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia 
con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente 
iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei 
danni, a meno che vi siano giusti motivi. 
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o 
l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con 
ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo 
anteriormente trascritto. 

CAPO V 
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale 

SEZIONE I 
Dell'azione surrogatoria 
 

Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti 
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue 
ragioni (2740), può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i 
terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i 
diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di 
diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non 
possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 
524, 557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939). 
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore 
al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163). 

SEZIONE II 
Dell'azione revocatoria 
 

Art. 2901 Condizioni 
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a 
termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti 
gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi 
pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le 
seguenti condizioni: 
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle 
ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del 
credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il 
soddisfacimento; 
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse 
consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del 
credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936, 1960, 
2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo 
oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. 
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. 
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo 
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione 
(2652) della domanda di revocazione. 

Art. 2902 Effetti 
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei 
confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni 
che formano oggetto dell'atto impugnato. 
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito 
dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul 
ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, 
se non dopo che il creditore è stato soddisfatto. 

Art. 2903 Prescrizione dell'azione 
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto 
(2934 e seguenti). 

Art. 2904 Rinvio 
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare 
e in materia penale (c.p. 192 e seguenti). 

SEZIONE III 
Del sequestro conservativo 
 

Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo 
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del 
debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. 
Proc. Civ. 671 e seguenti). 
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente 
dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far 
dichiarare l'inefficacia dell'alienazione. 

Art. 2906 Effetti 
Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni 
e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità 
delle regole stabilite per il pignoramento. 
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il 
pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta 
nei casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825). 

TITOLO IV 
DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI 

CAPO I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2907 Attività giurisdizionale 
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su 
domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo 
dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. 
Civ. 69). 
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie 
professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente 
riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa 
stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti). 

Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze 
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, 
modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i 
loro eredi o aventi causa. 

Art. 2909 Cosa giudicata 
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a 
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. 
Proc. Civ. 324). 

CAPO II 
Dell'esecuzione forzata 

SEZIONE I 
Dell'espropriazione 

§1 Disposizioni generali 
 

Art. 2910 Oggetto dell'esproprazione 
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare i 
beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura 
civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti). 
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati 
a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato 
revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. 

Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca 
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri 
beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni 
gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri 
immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati 
dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544) 
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale 
su determinati beni. 

§ 2 Degli effetti del pignoramento 
 

Art. 2912 Estensione del pignoramento 
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e 
seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820) 
della cosa pignorata. 

Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato 
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori 
che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti 
di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del 
possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in 
pubblici registri. 

Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento 
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori 
che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene 
anteriori al pignoramento: 
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici 
registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente al 
pignoramento; 
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al 
debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; 
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa 
(2704); 
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il 
possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente 
data certa. 

Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati 
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori 
che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che 
importano vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono 
stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni 
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 
2685 e seguenti, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa 
(2704) anteriore al pignoramento. 
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei 
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti 
e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge 
richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti 
successivamente al pignoramento. 

Art. 2916 Ipoteche e privilegi 
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 
509 e seguenti) non si tiene conto: 
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il 
pignoramento; 
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se 
questa ha luogo dopo il pignoramento (2745); 
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. 

Art. 2917 Estinzione del credito pignorato 
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause 
verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in 
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono 
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti). 

Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti 
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora 
scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in 
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono 
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte 
anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni 
per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni 
superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data 
certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il 
termine di un anno dalla data del pignoramento. 

§ 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione 
 

Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata 
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce 
all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito 
l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non 
sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla 
cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore 
pignorante (2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. 
Civ. 498 e seguenti). 

Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta 
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la 
proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le 
loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e 
seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona 
fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta 
ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni 
e per le spese. 

Art. 2921 Evizione 
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può 
ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la 
distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte 
che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la 
responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. 
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una 
parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se 
l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro. 
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei 
creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era 
opponibile. 

Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione 
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa 
(1490). 
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448). 

Art. 2923 Locazioni 
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito 
l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704) 
anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, 
l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147). 
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state 
trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili 
all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della 
locazione (1599). 
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora 
il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello 
risultante da precedenti locazioni. 
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore 
è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a 
rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella 
stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574). 
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in 
caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore 
secondo le disposizioni dell'art. 1603. 
Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti 
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora 
scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di 
cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente 
al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in 
conformità degli usi locali. 

Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata 
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche 
all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è 
disposto negli articoli seguenti. 

Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata 
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la 
proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, 
rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso 
(1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito 
soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che 
avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro 
diritto. 
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si 
estinguono le garanzie prestate da terzi. 

Art. 2927 Evizione della cosa assegnata 
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere 
quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del 
creditore procedente per i danni e per le spese. 
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore 
espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi. 

Art. 2928 Assegnazione di crediti 
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario 
verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con 
la riscossione del credito assegnato. 

Art. 2929 Nullità del processo esecutivo 
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o 
l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, 
salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri 
creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno 
ricevuto per effetto dell'esecuzione. 

SEZIONE II 
Dell'esecuzione forzata in forma specifica 
 

Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio 
Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o 
immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati 
a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 
605 e seguenti). 

Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare 
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che 
esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice 
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti). 

Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto 
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie 
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal 
titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto 
non concluso (2908). 
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della 
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di 
un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha 
proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa 
offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora 
esigibile (att. 246). 

Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare 
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere 
che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in 
violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti). 
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può 
conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e 
di pregiudizio all'economia nazionale. 

TITOLO V 
DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA 

CAPO I 
Della prescrizione 

SEZIONE I 
Disposizioni generali 
 

Art. 2934 Estinzione dei diritti 
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo 
esercita per il tempo determinato dalla legge. 
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri 
diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 
948,1422). 

Art. 2935 Decorrenza della prescrizione 
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può 
essere fatto valere. 

Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione 
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della 
prescrizione (1418 e seguenti). 

Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione 
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del 
diritto. 
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. 
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di 
valersi della prescrizione (1310). 

Art. 2938 Non rilevabilità d'ufficio 
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. 

Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi 
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha 
interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche 
se la parte vi ha rinunziato (2900). 

Art. 2940 Pagamento del debito prescritto 
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in 
adempimento di un debito prescritto (2034). 

SEZIONE II 
Della sospensione della prescrizione 
 

Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti 
La prescrizione rimane sospesa (1310): 
1) tra i coniugi; 
2) tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa 
inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte; 
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) 
soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto 
finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative 
alla tutela; 
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato 
(424); 
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e 
seguenti); 
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento 
del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è 
esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il 
conto; 
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in 
carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487); 
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e 
il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente). 

Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare 
La prescrizione rimane sospesa: 
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità di 
mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante 
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla 
cessazione dell'incapacità; 
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti 
alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni 
di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle 
disposizioni delle leggi di guerra. 

SEZIONE III 
Dell'interruzione della prescrizione 
 

Art. 2943 Interruzione da parte del titolare 
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con il 
quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ. 
163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700, 
703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti). 
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a 
costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una 
parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la 
propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la 
domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri. 

Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento 
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di 
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. 

Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione 
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. 
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi 
due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui 
passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod. Proc. Civ. 
324). 
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l'effetto 
interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data 
dell'atto interruttivo. 
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della 
notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento 
in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in 
giudicato la sentenza resa sull'impugnazione. 

SEZIONE IV 
Del termine della prescrizione 

§1 Della prescrizione ordinaria 
 

Art. 2946 Prescrizione ordinaria 
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono 
per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti). 

§ 2 Delle prescrizioni brevi 
 

Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e 
seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è 
verificato. 
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni 
specie (2054) il diritto si prescrive in due anni. 
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il 
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche 
all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla 
prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza 
irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al 
risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi 
con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la 
sentenza è divenuta irrevocabile. 

Art.2948 Prescrizione di cinque anni 
Si prescrivono in cinque anni: 
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872); 
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al 
portatore; 
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti) 
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro 
corrispettivo di locazioni (1571) 
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi 
periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla 
Corte Costituzionale); 
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 
2118 e seguenti). 

Art. 2949 Prescrizione in materia di società 
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, 
se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti). 
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai 
creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge 
(2394, 2487). 

Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori 
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della 
provvigione (1755). 

Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto 
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione 
(1737) e dal contratto di trasporto (1678). 
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto 
ha inizio o termine fuori d'Europa. 
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di 
sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o 
sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. 
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i 
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 
1679. 
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle 
singole scadenze (1882 e seguenti). 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e 
seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di 
riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre 
dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o 
ha promosso contro di questo l'azione. 
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o 
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché 
il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il 
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del 
riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 
e seguenti). 

Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi 
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso 
di dieci anni. 

§3 Delle prescrizioni presuntive 
 

Art. 2954 Prescrizione di sei mesi 
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per 
l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso 
termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza 
pensione. 

Art. 2955 Prescrizione di un anno 
Si prescrive in un anno il diritto: 
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a 
mesi o a giorni o a ore; 
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non 
superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.); 
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per 
il prezzo della pensione e dell'istruzione; 
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella 
loro qualità; 
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa 
commercio; 
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 

Art. 2956 Prescrizione di tre anni 
Si prescrive in tre anni il diritto: 
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi 
superiori al mese (2099); 
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il 
rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti); 
3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo 
più lungo di un mese. 

Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive 
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione 
periodica o compimento della prestazione. 
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori 
legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 
324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. 
Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre 
dalla l'ultima prestazione. 

Art. 2958 Corso della prescrizione 
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di 
somministrazioni o di prestazioni. 

Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione 
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati 
dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che 
l'obbligazione non è stata estinta. 

Art. 2960 Delazione di giuramento 
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la 
prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento 
per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; 
Cod. Proc. Civ. 233). 
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai 
loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione 
del debito. 

Art. 2961 Restituzione di documenti 
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori 
legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle 
liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti 
terminate. 
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal 
compimento degli atti ad essi affidati. 
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il 
giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti 
o le carte. 
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959. 

§ 4 Del computo dei termini 
 

Art. 2962 Compimento della prescrizione 
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la 
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine. 

Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione 
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre 
leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155). 
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del 
termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante 
del giorno finale. 
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo (1187). 
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di 
questo corrispondente al giorno del mese iniziale. 
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con 
l'ultimo giorno dello stesso mese. 

CAPO II 
Della decadenza 
 

Art. 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione 
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di 
decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della 
prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si 
riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto 
altrimenti (245, 489, 802). 

Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente 
E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di 
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti 
l'esercizio del diritto. 

Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza 
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla 
legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal 
contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la 
decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto 
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto 
soggetto a decadenza. 

Art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza 
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle 
disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti). 
 

Art. 2968 Diritti indisponibili 
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né 
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla 
legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti. 
 

Art. 2969 Rilievo d'ufficio 
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, 
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il 
giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.