Codice Civile
Libro quinto
Del lavoro
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed
esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle
leggi, dai
regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e
dagli statuti
delle associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L'esercizio professionale delle attività economiche è
disciplinato dalle
leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).
CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Capo da considerarsi interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni
professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro,
in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità
in
conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo
i rapporti
di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico
(2240
e seguenti).
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima
la
parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria
di
imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o
dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio
per
tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle
associazioni stipulanti.
Art. 2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione
del
contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente
esercitata dall'imprenditore (2082).
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere
autonomo, si
applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti
collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività
organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti
di
lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti,
secondo
la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice
concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli
imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei
prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce
la
disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Art. 2072-2076 (omissis)
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie
alle
quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi
al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del
contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più
favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).
Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si
applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori
di lavoro
prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore
diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai
rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II
(2141
e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo
(1647 e
seguenti).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere
norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo
di
prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore
diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole
difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante
lo
svolgimento del rapporto.
Art. 2081 (omissis)
TITOLO II
DEL LAVORO NELL'IMPRESA
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE I
Dell'imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di
beni
o di servizi (2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139),
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).
Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è
subordinato a
concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese
sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione
all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato
dallo Stato,
nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei
prestatori di lavoro.
Art. 2088-2092 (omissis)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati
nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo
libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II
Dei collaboratori dell'imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge
13 maggio
1985, n.390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun
ramo di
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i
requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione
del
prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto
scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti
a
consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere
dal
contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però
la prova è
stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso
non può
esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il
servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di
lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di
lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni
concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può
essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero,
su denunzia
dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione
del
prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita
a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme
corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo
in cui il
lavoro viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la
retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra,
del
parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto
o in parte
con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con
prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del
cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è
vincolato
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione
della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni
dei
tempi di lavorazione.
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in
cui si
verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono
i
criteri per la formazione delle tariffe).
Art. 2101 Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non
divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono
mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli
stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa
non
diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito
dalle
norme corporative).
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro
i
dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo,
le
lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì
comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita
e al tempo
impiegato.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente,
la
partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e
determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese
soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516),
in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato
e
pubblicato (2433 e seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è
stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto
al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo
un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore
a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva
ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori
di
questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio
o di
terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie
attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne
uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti
può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo
la
gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme
corporative) (att.
97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non
può
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme
corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro
deve
essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti
dalla legge (o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana,
di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo,
Corte
costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi
del
prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita
dalla legge,
(dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro
il
periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso
indicato
nell'art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se
la
legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di
previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro
la
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati
dalle
leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità
(att.
98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di
recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo
equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve
essere
computato nell'anzianità di servizio.
Art. 2111 Servizio militare
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve
("sospende", secondo l’art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre
1946, n. 303)
il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme
corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo
e
del terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 2112 Trasferimento dell'azienda
I primi tre commi sono stati così sostituiti dall’
art.47 della Legge 29
dicembre 1990, n.428.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua
con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure
di
cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire
la
liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di
lavoro.
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi,
previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data
del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da
altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto
o di affitto della azienda (2561 e seguente).
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Così sostituito dall’art.6 della Legge 11 agosto 1973,
n. 533
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti
del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge
e
dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art.
409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi
dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o
della
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.
§ 3 Della previdenza e dell'assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le
forme
di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e
prestazioni relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative)
l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali
alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo,
anche
per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo
il diritto di
rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla
previdenza o all'assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di
lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo
diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza
e
di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute
a
corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore
è
responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore
abbia
costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non
possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono
formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore
o
del prestatore di lavoro (2751).
§ 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro
a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti
(dalle
norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra
parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che
sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione
del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della
scadenza
del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza
preavviso, se
il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
causa che
non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il
contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che
recede per
giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma
dell'articolo
precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto
il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.
Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale
trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta
per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali
o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua,
ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per
una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione
totale
o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve
essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della
quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre
di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per
cento
in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi
al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello
risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a
quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a
quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per
cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di
fine
rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è
detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste
di
anticipazione.
Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso
Così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando
le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o
ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte
con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità
suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre
anni
di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 2122 Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate
dagli
artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo
grado e agli affini entro il secondo grado (73, 78).
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo
tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità
sono
attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti).
E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore
di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità
(458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente
atti
di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma
degli artt.
2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire
per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori
di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota,
qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 Certificato di lavoro
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della
cessazione del
contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare
un
certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore
di
lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni
esercitate.
Art. 2125 Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività
del
prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del
contratto, è nullo se non risulta da atto scritto (2725), se
non è
pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il
vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto,
di tempo e di
luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni,
se si tratta
di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una
durata
maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att.
198).
§ 5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa
(1343 e
seguenti).
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Art. 2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo
E’ vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti
lavori a
cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti
direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde
direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio
dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi
stipulati.
Art. 2128 Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di
questa
sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro
dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente
regolato dalla legge (att. 982).
SEZIONE IV
Del tirocinio
Art. 2130 Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti
(dalle norme
corporative o) dagli usi.
Art. 2131 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del
salario a
cottimo.
Art. 2132 Istruzione professionale
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi
per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti
alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133 Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è
obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato
del tirocinio compiuto.
Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente,
in
quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non
siano
derogate da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).
CAPO II
Dell'impresa agricola
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali.
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2135 Imprenditore agricolo
E imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla
coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività
connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione
o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio
normale dell'agricoltura.
Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e
seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto
e
disposto dall'art. 2200.
Art. 2137 Responsabilità dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è
soggetto
agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative)
concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola
e
quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto
dal
preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza),
dagli
usi.
Art. 2139 Scambio di mano d'opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano
d'opera o
di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (abrogato)
SEZIONE II
Della mezzadria
Art. 2141 Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo
di
una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere
e per
l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà
i prodotti
e gli utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni
prodotti si
dividono in proporzioni diverse.
Art. 2142 Famiglia colonica
Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756 del 15 settembre.
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente
essere
modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio,
di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione
e le
variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata
di un
anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e
si
rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata
disdetta
almeno sei (2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle
norme
corporative), dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza
del
termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il
contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto
occorre
per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia
colonica (2765).
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare
le
norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dall’art.
6, Legge 756 del 15 settembre).
Art. 2146 Conferimento delle scorie
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro
in
parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,)
della
convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi
conferimenti.
Art. 2147 Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del
concedente e
le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello
della famiglia
colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme
corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera
eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la
famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di
produttività. Egli deve altresì custodire e conservare
le altre cose
affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia
(1176), e non può senza il consenso del concedente o salvo uso
contrario,
svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni
a favore
di terzi.
Art. 2149 Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare
ad altri la
coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei
confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma
tacitamente abrogato).
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria
sono
garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica.
I
componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni,
se
non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 Spese per la coltivazione
Articolo tacitamente abrogato
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività
connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art.
2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare
senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le
spese
indicate nel precedente comma.
Art. 2152 Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi
del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti
della
necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo
verso
compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,)
dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite,
ove
occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto dell'eventuale
incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione
o
degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola
manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui
egli
e la famiglia colonica si servono (2765).
Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto
a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari
della
famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente
deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento
della
famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte
dei
prodotti e degli utili spettanti al mezzadro) (2765).
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso
rateale.
Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza
il consenso
del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla
divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione
o
degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente
la
quota a questo assegnata nella divisione).
Art. 2156 Vendita dei prodotti
Articolo tacitamente abrogato
(La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si
dividono in
natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e,
in mancanza,
sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo tacitamente abrogato
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve,
a
parità di condizioni, preferire il concedente).
Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno
agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona
idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino
nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi
dell'anno
agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che
la
mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché
assicurino
la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro
due
mesi (2964) dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è
possibile, prima
dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta
diligenza
(2147), il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori
necessari,
(salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).
Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento
(1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento
del
contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la
prosecuzione del rapporto.
Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria
continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il
mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di
recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine
dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è
comunicato al
meno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal
libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva
per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due
esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari
i
crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione
della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte
per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per
le
annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno
prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non
ha
reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli
dal
concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello
presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le
ha
scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto
colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono
essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità
e
duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto
al mezzadro.
Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione
o
degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve
farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero,
la
qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni,
secondo il
valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del
conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità,
valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato
nel
tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità,
qualità e
stato d'uso.
SEZIONE III
Della colonia parziaria
Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si
associano per
la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività
connesse
(2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita
(dalle
norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ.
409).
Art. 2165 Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché
il
colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione
delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può
avere una
durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione
alla quale è destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del
concedente e le necessità della coltivazione (2147) (vedere
anche Leggi
Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di
produttività; deve altresì custodire e conservare le
altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia
(1176, 2051, 2765).
Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo
le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria
negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo
comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle
concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico,
qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
SEZIONE IV
Della soccida
Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento
e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio
delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento
del bestiame
e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior
valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
§2 Della soccida semplice
Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la
proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso,
il peso
e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima
serve di
base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante
alla
fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la
durata di
tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte
che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964)
prima della scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme
corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di
anno in anno.
Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla
secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario,
deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo
la
convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario.
Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il
lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino
ai
luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).
Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per
causa
a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili
(1256
e seguenti).
Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior
parte
del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al
soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri
capi di
valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio
del
contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità,
del sesso,
del peso e dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può
recedere dal contratto.
Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene
trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i
debiti
del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in
proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità
sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario
può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del
trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno
in
corso.
Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra
le
parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla
convenzione o dagli usi.
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella
perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2179 Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili,
nei
riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 2158.
Art. 2180 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento
(1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento
del
contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la
prosecuzione del rapporto.
Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di
capi
che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla
qualità
e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame
apportato
all'inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma
dell'art.
2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il
soccidante prende quelli che rimangono.
§3 Della soccida parziaria
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2182 Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti
nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo
conferimento.
Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa
non
imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno
di essi ha diritto di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine
dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione
indicata
nell'art. 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla
scadenza del
contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di
quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta
in rapporto alla minor durata della soccida.
Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del
contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita
(dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano
alla
soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
§4 Della soccida con conferimento di pascolo
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2186 Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito
dal
soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante
spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
SEZIONE V
Disposizione finale
Art. 2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III
e IV
di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si
applicano, in
mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni
SEZIONE I
Del registro delle imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge (att. 99 e seguenti).
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese
sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Art. 2189 Modalità dell'iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare
l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni
richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata
al
richiedente. (questi può ricorrere entro otto giorni (2964)
al giudice del
registro, che provvede con decreto.
Art. 2190 Iscrizione d'ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio
del
registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla
entro
un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice
del registro può ordinarla con decreto.
Art. 2191 Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni
richieste
dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina
con
decreto la cancellazione.
Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli
precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione
può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio
nel
registro.
Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato
a
richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano
avuto conoscenza (2436/2).
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non
può
essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).
Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di
richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge,
è
punito con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione
amministrativa).
SEZIONE II
Dell'obbligo di registrazione
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
gli
imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o
di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività
e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte
le
attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano
(att
100, 200).
Art. 2196 Iscrizione dell'impresa
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio
del
registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede,
indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta (2563 e seguenti);
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma
autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni
relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa,
entro
trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si
verificano.
Art. 2197 Sedi secondarie
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie
con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne
l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove
è la
sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del
luogo
nel quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì
la sede
principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla
sede
secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio
la sua firma autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore
che ha
all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile
all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio
del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale
da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att.
199)
o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto
(424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata
devono
essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio
del
registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).
Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che
si
riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto
(att.
100).
Art. 2200 Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
le
società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III
e seguenti
del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche
se non
esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att.
100) è
regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività
commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese (att. 100).
Art. 2202 Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
i
piccoli imprenditori (2083).
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
§1 Della rappresentanza
Art. 2203 Preposizione institoria
E institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio
di un'impresa
commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede
secondaria o
di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente,
salvo
che nella procura sia diversamente disposto (1716).
Art. 2204 Poteri dell'institore
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute
nella
procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili
del
preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per
le
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa
a cui
è preposto (Cod. Proc. Civ. 772).
Art. 2205 Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore
è
tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni
riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle
scritture contabili.
Art. 2206 Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro
delle imprese (att. 100).
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e
le
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che
questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).
Art. 2207 Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura
devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese,
anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento
della conclusione dell'affare.
Art. 2208 Responsabilità personale dell'institore
L'institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far
conoscere al
terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può
agire anche
contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano
pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2209 Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori,
i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere
per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa,
pur non
essendo preposti ad esso.
Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto
di
conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non
facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non
sono d'uso,
salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (2211).
Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa,
se
non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).
Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono
autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano
l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari
(Cod. Proc.
Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.
Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere
il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia
palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non
sono
autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
§ 2 Delle scritture contabili
Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale (2195) deve
tenere il
libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste
dalla
natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le copie delle lettere,
dei
telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori (2083).
Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi
in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in
ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo
le disposizioni delle leggi speciali (att. 200).
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei
libri il numero dei fogli che li compongono (2710).
Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e
poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994,
n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (vedere).
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 Redazione dell'inventario
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa
e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività relative all'impresa,
nonché delle
attività e delle passività dell'imprenditore estranee
alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti
e delle
perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli
utili
conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto applicabili (2425).
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi
dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini
delle
imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre
1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge
10 giugno
1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994,
n.
489).
Art. 2218 Bollatura facoltativa
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e
poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994,
n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .
L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati
nell'art. 2215
gli altri libri da lui tenuti (2710).
Art. 2219 Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza
trasporti in
margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria
qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili (2710).
Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione (2312).
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre
che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento
essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che
utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge
10
giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto
1994, n. 489 )
§ 3 Dell'insolvenza
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi
gli enti
pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza,
alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le
disposizioni delle leggi speciali.
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo
di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme
di
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare
nel
Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita
dal prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano
le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo
le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente
può
fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve
conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può
recedere dal
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può
essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito
dal
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera
dalla responsabilità per difformità o per vizi della
medesima, se all'atto
dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità
e i
vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla
scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla
consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera
sono
regolati dall'art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia
iniziata
l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile
ad
alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso
per il
lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera
compiuta
(1672).
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi,
la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono
demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello
Stato,
salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi,
e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la
sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso
in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale
è
regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con
queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo
precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi
non è
iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione
(2034).
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo
il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate
e a
un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione
di altri è
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con
l'oggetto
della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può
essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio
dell’Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure
per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo
ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore
di
opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,
secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti
ricevuti, se
non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti
secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se
non in caso
di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d'opera
le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta
causa. In tal
caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per
l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che
ne sia
derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni
del
Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II,
III
e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2239 Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio
di
un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e
IV del
Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità
del rapporto
(2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).
CAPO II
Del lavoro domestico
Art. 2240 Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi
di
carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo
Capo (att.
203) e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla
convenzione e dagli usi (2068).
Art. 2241 Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto,
oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le
infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di
assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 2243 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi,
ha
diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo),
ad un
periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a
otto giorni.
Art. 2244 Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso
volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni
o, se
l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici
giorni.
Art. 2245 Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di
lavoro
un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso
di
licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima
retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di
servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche
nel caso di
dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede
l'indennità di anzianità "in caso di licenziamento o
di dimissioni").
Art. 2246 Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al
rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni
disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono
beni o servizi
per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo
di dividerne
gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di
una o
più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro
III (1100 e
seguenti).
Art. 2249 Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale
(2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III
e
seguenti di questo Titolo.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
diversa sono
regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che
i soci
abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri
tipi regolati
nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative
(2511 e
seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari
categorie d'imprese prescrivono la costituzione della società
secondo un
determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati
la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese
presso il
quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni
e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma
deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società
e
in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità
limitata
deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto
dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é
soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350,
2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso
di
tutti i soci, se non e convenuto diversamente.
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel
contratto
sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano
obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario
per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio
e il
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465,
1478 e
seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio
che
le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle
norme sulla
locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del
debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione
convenzionale della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci,
delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della
società.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta
a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun
socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a
ciascun
socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è
necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni
sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti
sia
necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non
possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare
un danno alla società.
Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non
ha
effetto se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo
le norme
sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente
da ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme
sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
(1292 e
seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge
e
dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende
a quelli
che dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623)
di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali,
di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere
il
rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società
sono stati
compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno
diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni
anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua
parte
di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è
determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non
è
determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni,
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione
alle perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla
determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle
perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei
casi
previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui
il
socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964
e
seguenti). L'impugnazione non può essere proposta dal socio
che ha
volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci
sono
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
SEZIONE III
Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo
dei soci che
ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti
che
rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate
dall'art. 1396.
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti
sul patrimonio
sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente
(2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome
e
per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri
soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in
mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione
della
solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno
avuto conoscenza
(att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare,
anche se
la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva
escussione
del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa
agevolmente soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde
con gli altri
soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità
di
socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società,
può far valere
i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti
conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante
a
quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere
in ogni
tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere
liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo
scioglimento della società.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo
ha verso la
società e il credito che egli ha verso un socio.
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine
di sei
mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato
quando, decorso
il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni
sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori
conservano
il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino
a che
siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale
e i
soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è
fatta da uno o
piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso
di
disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i
soci e in
ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più
soci
(2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati
dalle
disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non
sia
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale
(2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo
successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali,
e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti
lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve
essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione
e,
se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in
blocco
i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo
a
tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292
e
seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente,
i
beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società
o non
siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora
dovuti
sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti
della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte
di ciascuno
nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il
debito
del socio insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli
nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati
per
causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento
del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli
amministratori (2740).
Art. 2282 Ripartizione dell'attivo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso
dei
conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i
soci in
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro
è
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel
contratto o,
in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui
furono
eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura,
si
applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e
seguenti, 1111 e seguenti).
SEZIONE V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte
di
uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno
che
preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli
eredi stessi
e questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è
contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale
ovvero quando
sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato
agli
altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze
delle
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301,
2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio
(414 e e
seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il
godimento di
una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta
inidoneità a
svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa
non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato
con il
conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa
è perita
prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465,
att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi
nel
numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione
davanti
al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di
essi è
pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un
suo creditore
particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art.
2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un
socio,
questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro
che
rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano
agli
utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante
al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica
lo
scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un
socio,
questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni
sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza
colpa
ignorato.
CAPO III
Della società in nome collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente
e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale
costituita
dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale
(2563,
2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome
del socio receduto
o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi
consentono (att. 207).
Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo
Capo e, in
quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società
in nome
collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni
degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio,
la
cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e
il modo
di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la
quota
di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Art. 2296 Pubblicazione
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata
(2703)
dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione
è
avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere
depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso
l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti)
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato
nel
comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della
società, o
far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato
ad eseguire
il deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro
delle imprese (att.
99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando
la
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati
dalle
disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società
abbia la
rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono
la
rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri
di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della società
L'am amministratore che ha la rappresentanza della società può
compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni
che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni
non
sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese
(att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto
conoscenza (2193).
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro
quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio
del registro delle imprese le loro firme autografe (2626).
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del
luogo
in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza
stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime (2197,
2626).
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e iscritta
la società e la data dell'iscrizione.
Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria
(2197)
deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante
preposto all'esercizio della sede medesima.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione
nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove
e
iscritta la società (2626).
Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni
all'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l'iscrizione
delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi
alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione (2626).
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione
dei
soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte,
non sono
opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza
(2193; att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare
per conto
proprio o altrui una attività concorrente con quella della società,
né
partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra
società concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione
ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri
soci ne
erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società
ha
diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall'art. 2214 (att. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non
per utili
realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a
ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto
in misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione,
non possono
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione
del
patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società,
non può
chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci
delle
quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori
versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia (1179).
Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla
proroga della
società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione
di proroga nel
registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre
mesi dalla
notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere
dalla
società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota
del suo
debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art.
2272,
per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti
dalla
legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale
(2195),
per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e
ogni
atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori
devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina,
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio
le loro
firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della
società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale
e proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati
se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione
(2964 e seguenti).
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore
può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano
esaminate
separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore
può restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte
ai
soci (2452).
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non
sono stati
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci
e, se
il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei
confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci
sono
depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci
anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro
delle
imprese (att. 218).
CAPO IV
Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali,
e i
soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate
da
azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome
di almeno
uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in
accomandita
semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 (2564,
2567).
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella
ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740)
e
solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni
relative
alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili
con le norme
seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari
e i
soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro
delle imprese (att.
99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano
le
disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle
operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della
società
in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita
soltanto a soci
accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza
del capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né
trattare o concludere affari in nome della società, se non in
forza di
procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata
(2740) e
solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può
essere escluso a norma dell'art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la
direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente,
dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti
di
ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi
in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile
per
causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può
essere
ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci
che
rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art.
2308
(2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari,
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il
socio che è
venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato
dal
comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti
degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non
sono
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far
valere i
loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente
alla
quota di liquidazione (att. 218).
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2325 Nozione
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la
società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346
e
seguenti).
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni (2564, 2567).
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale
non
inferiore a 200 milioni di lire (att. 215).
Art. 2328 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725).
L'atto
costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio
e la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il
numero delle
azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative
o al portatore (2355);
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori
o ai
soci fondatori (2337, 2431);
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali
tra
essi hanno la rappresentanza della società (2383);
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno
i tre
decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società,
in
relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione
della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito
è
responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza
del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le
somme
di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.
(2475).
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10
miliardi è
subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge
4
giugno 1985, n. 281).
Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro
trenta
giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i
conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata
nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste
per la
costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società o
far condannare gli
amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico
ministero,
ordina l'iscrizione della società nel registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte
di
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art.
2299.
Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso
l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art.
2343.
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione
Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società
acquista la
personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti)
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475).
L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società
sono nulle (1421 e seguenti).
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità
della società
può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto
pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al
controllo preventivo
4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto
sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti,
o
l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli
atti compiuti
in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando
non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa
di essa è stata
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta
nel registro delle imprese (2475).
SEZIONE II
Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto
e il
capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale
partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine
entro
il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di
essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o
da
scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare
il
cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero
delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine
non
superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art.
2329.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei
promotori di agire
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta.
Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non
può
procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate
le
azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori,
nei
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto
dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci
giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie
da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione
della società
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio
favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà
dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero
delle
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si
richiede il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è
necessario
il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691)
verso i
terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni
assunte e a
rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie
per
la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori
non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691)
verso
la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti
richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità
della
relazione giurata indicata nell'art. 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico
per la
costituzione della società (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso
i terzi
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio
e
per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci
che
nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione
stipulano l'atto costitutivo.
SEZIONE IV
Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
o di
servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente
la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno
di
essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione
che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale,
aumentato
dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento.
La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le
disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute
nella
relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi,
devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non
sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono
inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni
che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare
la differenza
in danaro o recedere dalla società.
Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori,
soci e
amministratori
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari
o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori,
dei
fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione
della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato
dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei
crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione
seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è
inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società
durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito
deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società
per
azioni e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti
che
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni
correnti della società ne a quelli che avvengono in borsa o
sotto il
controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una
diffida
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni
a
suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un
istituto di credito (att. 251).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori,
gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le
somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione
entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono
essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto
di voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in
denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità
e il compenso,
e stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative)
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni
anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
SEZIONE V
Delle azioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore
nominale (2630, 2438).
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà
di un'azione,
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni
e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono
efficaci
nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle
obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti (2521).
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi
con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369,
2436 e seguenti).
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da
assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari
riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti
agli
azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente
(2521).
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli
utili
netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi
i
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma
degli
articoli precedenti.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate
nella
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento
della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni
previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare
la metà del capitale sociale.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e
seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria,
al
creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta
al
socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima
della
scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto
di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo
a
mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni
prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può
vendere
le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto
alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell'art.
2347.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto
di voto
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che
residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo
pari all'interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella
ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle
altre
azioni al loro valore nominale.
Art. 2354 Contenuto delle azioni
Le azioni (2521) devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio
del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E'
valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma,
purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro
delle
imprese ove è iscritta la società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli
definitivi (2633).
Art. 2355 Azioni nominative e al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere
nominative.
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano
interamente
liberate.
L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione
delle azioni nominative.
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le
clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali
subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento
di organi sociali".
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati
solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei
versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso
in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa
le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni
da
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro
un anno
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento
previsto dall'art. 2446, 2° comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano
quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri
2),
3) e 4) del 1' comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza
il
penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale
deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma
dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea,
la quale deve stabilire le relative modalità.
Finché le azioni restano in proprietà della società,
il diritto agli utili
e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre
azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono
tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per
la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonché
le
azioni non siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente
comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori
e
dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli
amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri
di
essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente,
salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i
soci
fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire
garanzie per l'acquisto
o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società
fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti
della
società o di quelli di società controllanti o controllate.
In questi casi
tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere
contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati
e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza
dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra
società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano
anche i
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie
e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto
dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote
della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo
comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a
norma
dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale
della
società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni
o quote
possedute dalla medesima società controllante e dalle società
da essa
controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve
essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può
esercitare il diritto di
voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti
fatti
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della
società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea
entro un
anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio
al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote
della società controllante
Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto
avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357 bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito
dal
terzo comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto.
Si
applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis è superato
per
effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante,
entro tre
anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha
determinato
il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni
o
quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società,
con
conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società
controllate
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o
quote della società
controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori,
che
non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è
considerato a
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione
delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni
E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale
mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per
la misura e
per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato
l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att.
209).
Art. 2362 Unico azionista
In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamenre (att. 209).
SEZIONE VI
Degli organi sociali
§ 1 Dell'assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della
società, se
l'atto costitutivo non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio (2432 e seguenti);
2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente
del
collegio sindacale (2398);
3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci
(2400),
se non è stabilito nell'atto costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società
riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al
suo
esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità
degli
amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto
costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore
in ogni caso
a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410
e
seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori
a
norma degli artt. 2450 e 2452.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
e
l'elenco delle materie da trattare (2393).
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale
e sono
intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio
sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può
opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando
ne è
fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del
capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare
(2630-2 n. 2).
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la
convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente
del
tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).
Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
di tanti
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,
escluse dal
computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta,
salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.
Per la
nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire
norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti
soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale,
se l'atto
costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.
Art. 2369 Seconda convocazione
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di
capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato
il giorno
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello
stesso giorno
fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non
è
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta
giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma
dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti
che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte
di
capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
del
terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda
una
maggioranza più elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto
favorevole di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società (2498 e seguenti), lo scioglimento
anticipato
di questa (2448), il trasferimento della sede sociale all'estero e
l'emissione di azioni privilegiate (2348).
Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione
L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in
borsa, se i
soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte
del
capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata
entro
trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366
è
ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di
tanti
soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale,
a meno che
l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per
le
deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle
concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla
legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario
il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo
del
capitale sociale.
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel
libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea,
e
quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso
la
sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di
convocazione.
Art. 2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo
o,
in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è
assistito da un segretario designato nello stesso modo.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono
farsi
rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita
per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole
assemblee, con
effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante
in
bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia
espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori,
ai
sindaci e ai dipendenti della società, né alle società
da essa controllate
(2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né
ad
aziende o istituti di credito.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più
di dieci soci o,
se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più
di cinquanta soci
se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più
di cento
soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e
non superiore
ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società
ha capitale
superiore ai cinquanta miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel
caso
di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d'interessi
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle
deliberazioni
in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto
con quello della società
In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la
deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è
impugnabile a
norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria
maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti
la
loro responsabilità (2393).
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può
essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
su
gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza
sia
rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo
stesso
oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge
e
dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti
o
dissenzienti (2437).
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge
o dell'atto
costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci
e
dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria
altresì
dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964
e
seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è
soggetta ad
iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci
ed
obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti,
sotto
la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
liberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità
della legge e
dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).
Art. 2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove
la società
ha sede.
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione.
Il
presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio
opponente
presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l'eventuale
risarcimento dei danni.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere
istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione
della
causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma
dell'articolo precedente.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi
motivi, su
richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata,
con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori,
nel
registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).
Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell'oggetto
Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell'oggetto si
applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att.
209).
§ 2 Degli amministratori
Art. 2380 Amministrazione della società
L'amministrazione della società può essere affidata anche
a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il
consiglio di amministrazione (2388).
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori,
ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente,
se questi non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea
lo
consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo
composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi
membri,
determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le
attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade
dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito,
o chi è
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
(2641).
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione
per i
primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e salvo
il
disposto degli artt. 2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo
superiore a tre anni (att. 213).
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche
se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori
devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando
per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori
che hanno la rappresentanza della società devono depositare
presso
l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare
se gli
amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società
hanno il
potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli
amministratori che
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai
terzi dopo
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma,
salvo che
la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società
possono
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto
costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili
ai
terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito
a
danno della società (2487).
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori
in nome della società non può essere opposta ai terzi
in buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione
scritta
al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale.
La
rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del
consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in
cui la
maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione
dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa
deve
essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a
cura
del collegio sindacale (2626) è pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle
società per azioni e a responsabilità limitata (2330,
2457).
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal
collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano
in carica
fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione
dei
mancanti.
Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli
in
carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel
frattempo gli
atti di ordinaria amministrazione (2487).
Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti
(2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese
a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
nell'atto costitutivo o dall'assemblea (att. 209).
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
in
conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio
di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630;
att. 209).
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente
per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere
revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio
o di terzi, interesse in conflitto con quello della società,
deve darne
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve
astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione
stessa (1394, 2631).
In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che
siano
derivate alla società dal compimento dell'operazione.
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società,
può, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere
impugnata
dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza
il
voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta
la
maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione (att 2091).
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e
dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono
solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei
danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori
(2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non
hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo
a
conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano
per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori
non si
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto
al
presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è
promossa in seguito
a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è
in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori
può
essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche
se
non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché
sia presa
col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo
caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att.
209).
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilità e
può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano
approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purché non vi
sia il voto
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto
del
capitale sociale (2407).
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del
patrimonio
sociale (2407).
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio
sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209).
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della
società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario
liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce
l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può
essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria,
quando
ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto
al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori (2487; att. 209).
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori
(2392
e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea
o per
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati
(att. 209).
§ 3 Del collegio sindacale
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi,
soci o
non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro
il
quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società
da
questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione
d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili
è
causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328)
e
successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt.
2458
e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere
revocati se non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome
e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la
cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni
(2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società
per
azioni e a responsabilità limitata.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano
i
supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica
fino alla
prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I
nuovi
nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del
presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea
dal
sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione
del collegio
medesimo (att. 209).
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto
costitutivo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina
(2370); per l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società,
vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare
la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza
del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione
del
patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre
la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato
nel n.
5 dell'art. 2421 (att. 209)
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della
regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del
bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono
avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese,
di
dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall'art. 2399.
La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni
riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene
trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto
dagli
intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza
assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale
i
motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione
e alle
assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione
(2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del
comitato esecutivo (2381).
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee
o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio
d'amministrazione, decadono dall'ufficio (att. 209).
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte
degli amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario
(1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni
e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza
per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e
seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno
non
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi
della loro carica (2621).
L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata
dalle disposizioni
degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo
del
capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia
appare
fondata e vi è urgente necessità di provvedere (2632,
2634; att. 209).
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento
dei doveri
degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo
del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione
della
società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del
caso, alla
prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può
disporre gli
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le
conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare
gli
amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata (2636).
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario
convoca
e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci
o
per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società
(2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche
su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per
l'ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209).
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni
La società può emettere obbligazioni al portatore (2003)
o nominative
(2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato (att. 210).
Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di
proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale
versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti
dallo Stato,
aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da
equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello
Stato o di
enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità
o
sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito,
per la
parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento
delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni
emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale,
la società può essere autorizzata, con provvedimento
dell'autorità
governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste
nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalità
e delle
cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società.
Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio
o
degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio
del
registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono
essere
allegate le eventuali autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla
legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro
delle imprese (2436).
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte
di
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Art. 2412 Riduzione del capitale
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre
il capitale sociale,
se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la
riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza
di
perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve continuare
a
calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo
dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della
riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni
Le obbligazioni devono indicare (2633):
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con
l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società
è
iscritta (2330);
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione
nel
registro;
4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale
di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di
rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.
Art. 2414 Costituzione delle garanzie
L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le
garanzie previsto nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per
conto
degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la
costituzione
delle garanzie medesime (2831).
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei
comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante
degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è
fatta
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei
titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la
validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2
di questo
articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto
favorevole
degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni
emesse
e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute,
non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori
ed i sindaci (att. 210).
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti
assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non
sono prese
in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione
la
società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti (att. 210).
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli
obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art.
2415,
è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda
di uno o
più obbligazionisti o degli amministratori della società
(att. 104). Non
possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se
nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i
dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'art. 2399.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore
ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti
ne fissa
il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese (2634; att. 210).
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi
comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle
operazioni
di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere
all'assemblea dei soci (2370).
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel
concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa della società debitrice (att. 210).
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili
con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi,
a
pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o,
in mancanza,
di un notaio (att. 210).
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo
e
le modalità della conversione. La deliberazione non può
essere adottata se
il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale
sociale
per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da
attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore
al
loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno
chiesto
la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli
amministratori devono (2620) depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in
misura
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione,
la
società non può deliberare né la riduzione del
capitale esuberante, né la
modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti
la
ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni
convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato
nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata
almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare
il
diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e
di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è
modificato in
proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta
a
quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità
della
conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà
di
emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili,
fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla
data
di iscrizione della società nel registro delle imprese.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere
obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato
e
iscritto a norma dell'art. 2411.
SEZIONE VIII
Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
la
società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle
azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative,
i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare
delle
obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse
relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in
cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
(2375);
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione (2388);
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
(2404);
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
se questo esiste (2381);
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli
amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale,
il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro
indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art.
2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3
dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti
per i
libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli
obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo
(att. 209).
SEZIONE IX
Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare
la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una
riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data
di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci
previste negli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise,
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente;
esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento,
a causa
del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2°
comma dell'art.
2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo
caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto
di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo
esige
la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento
o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota
integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente
schema.
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale
IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I Capitale
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve, distintamente indicate
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo;
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci
dello
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia
necessario
ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche
a voci
diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente,
per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate
e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al
controllo di
queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati
o
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi
di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti
i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e i
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza
di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto
quote
di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità
dei quali varia
in ragione del tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in
conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15-16-17).
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
i
cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni
i
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (risultato dell'esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di
norme
tributarie);
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
26) utile (perdita) dell'esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al
netto
dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Art. 2426 Criteri di valutazione
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo
di
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile
al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento
dal
quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri
possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna
o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri
di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella
nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo
i
nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può
essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore
a
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto
dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza
dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad
una o
più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato
al n. 1, per
un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione
del
bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto
dei principi
indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base
al metodo
del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo,
purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa.
La differenza,
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve
essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione
del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo
e
di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere
iscritti
nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi
solo
se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare
dei
costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso
del
collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo
per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque
anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento
in
un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi
la durata
per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione
nella nota integrativa;
7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può
essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I
costi
di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo
della
media ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo
entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota
integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla
base
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un
valore
costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente
di
scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché
non si
abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento"
e
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché
le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite
di
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate
e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o
il
corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione
della
voce "altre riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie
sulla
composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della società specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art.
2425,
n. 15, diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso
banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi,
appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del
conto
economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni
della società
sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni
e i
titoli o valori simili emessi dalla società specificando il
loro numero e
i diritti che essi attribuiscono.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della società e sull'andamento della gestione,
nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società,
anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria
o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte
di
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine
del
primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società
con azioni
quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti
della
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione
stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie
della società
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato
per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare
le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione,
con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art.
2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in
copia nella
sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori
e dei
sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché.
sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle
incluse
nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei
dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2429 bis Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art.
2423
deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui
la
società ha operato, anche attraverso altre società da
essa controllate,
con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono
essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni
e le
loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le
loro
eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo
e
del passivo;
4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per
indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine
e
prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi
nelle poste dell'attivo;
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità
e
propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte
nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate
e le
variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona,
con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite
di
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della quota
di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il
regolamento anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino
a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se
viene
diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad
un prezzo
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino
a
che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art.
2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori,
ai soci
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti
risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli
utili ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato
(2621 n. 2).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto
in misura corrispondente (2446).
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base
a
bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo
alle società
il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione
da parte di
società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo
statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione
e
l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all 'esercizio
o
a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la
minor somma
tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi
sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali
risulti
che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito
il parere del collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere
del
collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della
società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in
corso. I soci
possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili
di
periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati
in
conformità con le altre disposizioni del presente articolo non
sono
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci
per
le responsabilità incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti,
2633).
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari
di
diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale
e
dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese
o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto
deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società
per
azioni e a responsabilità limitata.
Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche
in ECU, al
tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso
deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato
regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione
nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni
possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari
di
diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve
essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo
le
voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in
forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell'attivo
e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i
debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n.
10
dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art.
2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite
all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella
nota
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428,
esse
sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
SEZIONE X
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo
(att.
211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo
e
terzo comma dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL.
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere
depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata il testo
integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).
Art. 2437 Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della
sede
sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società
e di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso
contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio
dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
dai
soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura
di
questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964)
dalla
data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
(2188;
att. 100).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso
o
ne rende più gravoso l'esercizio.
Art. 2438 Aumento di capitale
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano
interamente liberate (2630).
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del
valore
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo,
questo
deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro
il termine
che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e 3°
comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato
di un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima
lo
abbia espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura
o
di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e
3° comma, e
2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni
devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio (2420).
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle
società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio
del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
trenta
giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano
contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e
delle
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se
le
azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono
essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società,
per
almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del
termine
stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione
può
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale,
approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del
capitale
sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda
o terza
convocazione (2369 e seguenti).
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione
del diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma, devono essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale
devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora
l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo
e
in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori
al
collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il
proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4°
comma
devono restare depositati nella sede della società durante i
quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato;
i
soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo
di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo
conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle
quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora
la
deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società
e la
borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società
in conformità
con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione
sono a carico della società e la deliberazione di aumento del
capitale
deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta
per le
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste
sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione
dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con
la
maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la
parte
disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già
possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del
valore
nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà
di
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare
determinato
e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione
della
società nel registro delle imprese (2381).
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato
e
iscritto a norma dell'art. 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è
stato
eseguito (att. 100).
L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del
capitale non può essere menzionato negli atti della società
(2250).
Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante
La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il
conseguimento dell'oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia
mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344),
sia
medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt.
2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e
le
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi
con
modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute
dopo la
riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi
dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché
entro questo
termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
fatto opposizione (2623, n 1).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la
riduzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia (1179, 2623).
2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo
in
conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630).
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio
sindacale. La
relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale
deve restare depositata in copia nella sede della società durante
gli otto
giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne
visione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di
un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti
dal
bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante
decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli
amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso
reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione (att.
209).
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce
al di
sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono
senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale
ed
il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al
detto
minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).
SEZIONE XI
Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327),
salvo quanto è disposto dall'art. 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità
governativa
nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento
se la
società ha per oggetto un'attività commerciale (2195,
2449). Si osservano
in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina
lo
scioglimento della società, non possono intraprendere nuove
operazioni.
Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità
illimitata e
solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per
le
deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali
fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea
che decide lo scioglimento della società deve essere depositata
ed
iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo,
secondo
e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società
per
azioni e a responsabilità limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata
la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il
verificarsi di una causa di scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del
tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci
accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività
dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento
dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento
devono,
a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione
del
provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati
in
copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società
per
azioni e a responsabilità limitata (2626).
Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è
fatta con decreto
dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori
o
dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze
prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci
o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche
alla
sostituzione dei liquidatori.
Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente
del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici
giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a
cura
dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese (2626).
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio,
le loro
firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla
iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata della
deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui
al
primo comma.
Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti)
si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con
questa.
Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono
soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo
comma, e 2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278,
salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea
straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla
pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla
deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione
dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione
dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese
(2626).
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni
socio
può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio
dei
liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale
tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio
quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti.
Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami,
il
bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono
liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata
senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto,
importa
approvazione del bilancio.
Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono
essere
depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione
del
cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono
al
portatore.
Art. 2456 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese,
e la
pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non
soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale
di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è
dipeso da colpa di questi.
Art. 2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito
indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere
depositati
(2626) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle
imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
SEZIONE XI BIS
Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per
azioni e a
responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Gli amministratori e, se la società è in liquidazione,
i liquidatori sono
tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata o nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra
pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un
mese
dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese,
salvo
che sia previsto un termine diverso.
Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata,
sono opponibili ai
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società
provi che i
terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili
ai
terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto
nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata,
quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono,
tuttavia,
valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza
del
testo iscritto o depositato nel registro delle imprese (2497 bis).
SEZIONE XII
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società
per
azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà
di nominare
uno o più amministratori o sindaci (2400).
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso
in
cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti
pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina
di uno
o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga
diversamente.
Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente
del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIII
Delle società d'interesse nazionale
Art. 2461 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società
per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina
circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il
diritto di
voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni
Art. 2462 Nozione
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari
rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale
sottoscritta (2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346
e
seguenti).
Art. 2463 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome
di almeno uno dei
soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita
per azioni
(2564 e seguenti).
Art. 2464 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme
relative
alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto
compatibili
con le disposizioni seguenti.
Art. 2465 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti
agli
obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380
e seguenti),
(escluso quello della cauzione).
NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non è più
previsto per gli
amministratori di S p A.
Art. 2466 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza
prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della
società
per azioni (2368 e seguente).
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato
ha
diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2467 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede
a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato
dal suo
ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina
deve essere
approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario
dal
momento dell'accettazione della nomina.
Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la
società
si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi
spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina
e la
revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilità
(2392).
Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria
della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre
essere
approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è
regolata
dall'art. 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non
risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente
all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per
le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate
da
azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564
e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a
20 milioni di
lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare,
ma
in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita
da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare
minimo
o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante
conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo
deve
indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio,
la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale (2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e
dei
crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei
componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
9) la durata della società;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le
disposizioni degli
artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo
comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale.
In tal caso, per le
operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione
è
responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio
fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicità
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome
e
nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,
gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione
nel
registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere
alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro
quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
la
data di tale iscrizione.
SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori,
soci ed
amministratori
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della
società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori
le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il
conferimento
in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329,
n. 2
Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui
vi è
un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato
al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono
essere effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto,
gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel
termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere,
a
rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore
risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di
preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la
quota
è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori,
gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse,
salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto
in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto
di voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento
di
prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del
primo
e del terzo comma dell'art. 2345.
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono
trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa
di
morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società
dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta
giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante
o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata,
deve
essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del
notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e sta a la sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci
avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in
materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono
effettuati
a richiesta dell'erede o del legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il
debitore e
la società non si accordano sulla vendita della quota stessa,
la vendita
ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro
dieci
giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente
che
offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di
fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora
dovuti
Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente
(1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento,
per
i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando
la
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2482 Divisibilità della quota
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione,
purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'art.
2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più
persone, si applica
l'art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la società può acquistare o accettare
in garanzia le quote
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto
o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve
essere
convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno
otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro
dei
soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota
è
multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni
mille lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria
delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino
la
maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera
col
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del
capitale sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363,
2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e consentita
l'emissione di
obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione
della
società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381,
2382, 2383,
primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis,
2385,
2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale
sociale non
è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita
nell'atto
costitutivo.
E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano
stati
superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti
limiti
non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397
e
seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488),
ciascun
socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento
degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto
di far
eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623).
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
la
società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei
soci e
i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle
persone dei
soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in
cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori
e il
quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri
1 e 2,
e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a
favore
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la
pubblicità di
cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n.
3 del
primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti
della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423
a
2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare
nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione,
almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli
utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote
di
conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari
di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
SEZIONE IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento
Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le
disposizioni degli artt. 2436 e 2437.
Art. 2495 Aumento del capitale
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le
disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474,
ultimo comma.
Art. 2496 Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per
le
società per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447,
è
quello indicato nell'art. 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i
diritti
sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si
applicano le
disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per
la
nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art.
2486 per
l'assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel
periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde
illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra
società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta
dall'art.
2475 bis.
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società
per
azioni e a responsabilità limitata
Si applicano alla società a responsabilità limitata le
disposizioni degli
artt. 2157 bis e ter.
CAPO VIII
Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società
SEZIONE I Della trasformazione delle società
Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità
giuridica
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società
in nome
collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti)
in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per
azioni (2462 e
seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve
risultare da
atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla
legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del
patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta
nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto
costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione
della
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilità dei soci
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità
illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni
sociali
anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel
registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali
hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964)
dalla
comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita
per azioni di
una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione
di un
numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo
bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società
a
responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi
con
l'osservanza dell'art. 2474.
SEZIONE II Della fusione delle società
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi
mediante la
costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione
in una
società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società
sottoposte a
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano
iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Progetto di fusione
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono
un
progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione
o di
quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla
fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della
società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società
che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di
soci
e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente
non
può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni
o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro
delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla
fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI
e VII, il
progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data
fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione
dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a
norma
del precedente comma.
Art. 2501 ter Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono
redigere
la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad
una data non
anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione
è
depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle
norme sul
bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima
del giorno
del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quater Relazione degli amministratori
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono
redigere
una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico
ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di
cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto
di
cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà
di
valutazione.
Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere
una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote,
che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di
cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno
di
essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del
metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
e
sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella
determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati
dal presidente del tribunale, le società partecipanti alla fusione
possono
richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la
società
risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più
esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti
alla
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad
ogni
necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti
alla
fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art.
64 Cod. Proc. Civ.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è
redatta da società
di revisione.
Art. 2501 sexies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società
partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché
la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate
nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art.
2501
quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti
alla
fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale
e
l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla
fusione
redatte a norma dell'art. 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di
ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 Deliberazione di fusione
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società
che vi
partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi
V, VI e VII
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del
primo,
secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per
estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve
contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi
III e IV deve
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle
imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il
deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art.
2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante
è
regolata dai Capi V, VI e VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione
ovvero
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ove richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi partecipano,
salvo
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti
previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento
dei
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono
fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la
fusione abbia
luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di
fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un
mese
dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato
la
facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti
a
quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione
dei
loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art.
2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione,
a
cura del notaio o degli amministratori della società risultante
dalla
fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
del
registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle
società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società
incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o
di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società
partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è una società
per azioni,
in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto
di fusione
deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la
menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro
delle
imprese.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono
i
diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle
iscrizioni
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6),
possono essere stabilite date anche anteriori.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare
azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione
possedute,
anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona,
dalle
società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote
in sostituzione
di quelle delle società incorporate possedute, anche per il
tramite di
società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate
medesime o
dalla società incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma
dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può
essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che
possiede
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501
quater
e 2501 quinquies.
Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento
di fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la
disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.
SEZIONE III Della scissione delle società
Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento
dell'intero
suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova
costituzione e
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione
di una società può eseguirsi altresì mediante
trasferimento di parte del
suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di
nuova costituzione,
e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società
sottoposte
a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano
iniziato
la distribuzione dell'attivo.
Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione
redigono un
progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma
dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile
dal
progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio
della
società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie
in proporzione
della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così
come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il
trasferimento del patrimonio della società è solo parziale,
tale elemento
rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile
dal
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie,
nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto
deve
prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la
partecipazione a tutte le società interessate all'operazione
in
proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo
comma
dell'art. 2501 bis.
Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione
redigono la
situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità
agli
artt. 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente
rimanga
nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies.
Tale
relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o più nuove società e non siano previsti
criteri di
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis,
2503, 2503
bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di
scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte
le
società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una
data successiva,
tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società
nuove.
Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si
possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti
del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti
della società scissa non soddisfatti dalla società a
cui essi fanno
carico.
CAPO IX
Delle società costituite all'estero od operanti all'estero
Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio
dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio
dello
Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale
dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità
dell'atto
costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).
Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel
territorio
dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile,
sono
soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana
sulla
pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare,
secondo le
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita
delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato,
con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle
imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti
sono
difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede
principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette,
per quanto
riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio
dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste
dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del
registro
delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria
e il numero di
iscrizione.
Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da
quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società
per
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione
degli
atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e
la
responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti).
Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro
che agiscono
in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente
per le
obbligazioni sociali.
Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività
all'estero
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato,
anche se
l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette
alle
disposizioni della legge italiana).
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono
a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività
da parte di
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
TITOLO VI
DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I
Delle imprese cooperative
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2511 Società cooperative
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società
cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le
disposizioni
seguenti.
Art. 2512 Enti mutualistici
Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle
leggi
speciali.
Art. 2513 Società cooperative a responsabilità illimitata
Nelle società cooperative a responsabilità illimitata
per le obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso
di
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via
sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art.
2541
(att. 217).
Art. 2514 Società cooperative a responsabilità limitata
Nelle società cooperative a responsabilità limitata per
le obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote
di
partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione
coatta
amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda
sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria
quota
a norma dell'art. 2541 (att. 217).
Art. 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società cooperativa a responsabilità
illimitata o di
società cooperativa a responsabilità limitata (2564,
2567).
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società
che non hanno
scopo mutualistico.
Art. 2516 Norme applicabili
Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni
riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti),
le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti),
i
sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio
(2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle società
per
azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle
delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).
Art. 2517 Leggi speciali
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali
ed
artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto
di case
popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate
dalle leggi
speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto
compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
SEZIONE II Costituzione
Art. 2518 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio,
la
cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata
o limitata e, in questo
caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale
responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore
nominale di
queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in
cui
devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la
percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve
esse re data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle
disposizioni di legge;
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali
tra
essi hanno la rappresentanza sociale;
12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della società;
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni
per
l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha
ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo
sono
regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.
Art. 2520 Variabilità dei soci e del capitale
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa
modificazione dell'atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità
limitata,
non e determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco
delle
variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata
o di quelli
che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare
della propria quota (2626).
SEZIONE III Delle quote e delle azioni
Art. 2521 Quote ed azioni
Nelle società cooperative nessun socio può avere una
quota superiore a L.
80 milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale
somma
(2532).
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere
inferiore a
L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non può
essere
superiore a L. 1 milione.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348,
2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare
del ca
pitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente
liberate.
Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare
o a
rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto
o il rimborso
sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni
Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la
società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle
azioni con
effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del
socio di
recedere dalla società (2526).
Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote
o
delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli
amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.
Art. 2525 Ammissione di nuovi soci
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci (2626).
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione,
una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio
sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.
Art. 2526 Recesso del socio
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso
dalla legge
o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla
società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli
amministratori.
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata
tre
mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.
Art. 2527 Esclusione del socio
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società,
oltre che nel
caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi
previsti
dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto
costitutivo.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata
dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli
amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine
di trenta
giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale.
Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi
a
cura degli amministratori (2626).
Art. 2528 Morte del socio
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la
continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto
alla
liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le
disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio
uscente
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione
della
quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente
al
socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione
del
bilancio stesso.
Art. 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il
pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui
il
recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è
verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile
verso i
terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti
dall'atto
costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte dalla società
si no al giorno in cui la cessazione della qualità di socio
si è
verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
Art. 2531 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società,
non può agire
esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore (2305).
In caso di proroga della società il creditore particolare del
socio può
fare opposizione a norma dell'art. 2307.
SEZIONE IV Degli organi sociali
Art. 2532 Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
da
almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero
delle azioni.
Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone
giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più
voti, ma non
oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni,
oppure al numero dei loro membri.
Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione
delle
assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate
secondo il
numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare
le
maggioranze necessarie in deroga agli artt. 2368 e 2369.
Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è
ammesso dall'atto
costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve
contenere per esteso la deliberazione proposta.
Art. 2533 Assemblee separate
Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e
svolge la
propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può
stabilire che
l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali,
convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta
soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto
dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati
da esse
eletti possano partecipare a questa assemblea.
I delegati devono essere soci.
Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità
per la
convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati
all'assemblea generale, nonché per la validità delle
deliberazioni delle
assemblee separate e di quella generale.
Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative
costituite da
appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento,
anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.
Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non
da un altro
socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non
può
rappresentare più di cinque soci.
Art. 2535 Amministratori e sindaci
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche
socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti
dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori
o sindaci
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci,
in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell'art. 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere
attribuita
dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei
sindaci è riservata all'assemblea dei soci (2518).
Art. 2536 Distribuzione degli utili
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere
a
questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti
e che
non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni,
o
assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
destinata a fini mutualistici.
SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo
(att.
211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436.
Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso
i terzi
si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
Art. 2538 Fusione e scissione
La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate
dalle
disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies.
SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2539 Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.
2448,
escluso il n. 4, nonché per la perdita (2520) del capitale sociale
(2711).
Art. 2540 Insolvenza
Qualora le attività della società, anche se questa è
in liquidazione,
risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità
governativa alla quale spetta il controllo sulla società può
disporre la
liquidazione coatta amministrativa (att. 105).
Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative
che hanno per
oggetto una attività commerciale (2195), salve le disposizioni
delle leggi
speciali.
Art. 2541 Responsabilità sussidiaria dei soci
Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata
o limitata
(2513 e seguente) dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta
amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento
dei
debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite,
secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori
o dal
curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute
dai
soci insolventi.
Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del
fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva
l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci
nei
limiti della loro responsabilità sussidiaria.
SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2542 Controllo sulle società cooperative
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni,
alla vigilanza
e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2543 Gestione commissariale
In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative,
l'autorità
governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare
la
gestione della società a un commissario governativo, determinandone
i
poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa
lo
richieda, l'autorità governativa può nominare un vice
commissario che
collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati
atti
anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono
valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.
Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorità
Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità
governativa non sono
in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite,
o
che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale,
o
non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella
Gazzetta
ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese.
Le
società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi
che non hanno
depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli
ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità
giuridica.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono
nominati
uno o più commissari liquidatori.
Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori
In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della
liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità
governativa
può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati
dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione
al tribunale.
CAPO II
Delle mutue assicuratrici
Art. 2546 Nozione
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali
sono
garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro
il
limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità
di socio, se
non assicurandosi presso la società (1884), e si perde la qualità
di socio
con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art.
2548.
Art. 2547 Norme applicabili
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni,
alla
vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali
sull'esercizio dell'assicurazione (1886), e sono regolate dalle norme
stabilite per le società cooperative a responsabilità
limitata, in quanto
compatibili con la loro natura (att. 107).
Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di
garanzia per
il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti
da parte di
assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità
di
socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori
più voti,
ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in ogni caso
essere
inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza
degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
TITOLO VII
DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa
o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto.
Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni
per
la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il
consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l'associante.
Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare
l'associato
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione
è
stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto,
o
a quello annuale della gestione se questa si protrae per più
di un anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa
misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono
l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto
di
cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle
perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro
resta
salva la disposizione dell'art. 2102.
TITOLO VIII
DELL'AZIENDA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2555 Nozione
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore
(2082) per
l'esercizio dell'impresa.
Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che
hanno
per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o
il godimento
dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza
delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli
beni
che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto
(162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.
Art. 2557 Divieto di concorrenza
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni
dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta (2125, 2596).
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di
quelli
previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca
ogni attività
professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata
di cinque
anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non
e stabilita,
il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal
trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza
disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del
locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole
solo
per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste
sia
possibile uno sviamento di clientela.
Art. 2558 Successione nei contratti
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra
nei
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano
carattere personale (2112, 2610).
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro
tre mesi
dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo
in
questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario
e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza
di
notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto,
nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento
nel
registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato
se paga in
buona fede all'alienante (att. 100-5).
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto
dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda
ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori
vi
hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori (2212 e seguenti).
Art. 2561 Usufrutto dell'azienda
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985)
e in
modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti
(997)
e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione
dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti
al
termine dell'usufrutto (2112).
Art. 2562 Affitto dell'azienda
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso
di
affitto dell'azienda (1615 e seguenti).
CAPO II
Della ditta e dell'insegna
Art. 2563 Ditta
L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui
prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o
la
sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565
(att.
221).
Art. 2564 Modificazione della ditta
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro
imprenditore
e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il
luogo in cui
questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con
indicazioni
idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o
modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro
delle
imprese in epoca posteriore.
Art. 2565 Trasferimento della ditta
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda
(2610).
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non
passa
all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette
al
successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art. 2566 Registrazione della ditta
Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese
deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non
è
conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563
o,
trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto
in base
al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
Art. 2567 Società
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate
dai
titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.
Art. 2568 Insegna
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna.
CAPO III
Del marchio
Art. 2569 Diritto di esclusività
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio
idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in
modo
esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art.
2571.
Art. 2570 Marchi collettivi
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura
o la
qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la
registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le
norme
dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571 Preuso
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà
di continuare
ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti
in
cui anteriormente se ne e valso.
Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che
mette in
vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573 Trasferimento del marchio
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la
totalità o
per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato,
purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi
inganno
in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una
denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il
diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574 Leggi speciali
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di
trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione
sono
stabiliti dalle leggi speciali.
TITOLO IX
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati
dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e
può opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete,
oltre
il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche
o
letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali,
anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico,
compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati
dalle leggi
speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante
per
la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo
compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio,
telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri
o
comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica
od
altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione
od
esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto
di
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei
limiti
e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare
o
mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata
sono
regolati dalle leggi speciali.
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle
condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione
si riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad
avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione
tecnica
di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati
industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati
indicati
dall'inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione
industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale
nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché
questo
possa formare oggetto di brevetto.
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella
d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali
ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi,
e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso
di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi
aventi
causa.
Art. 2589 Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto
di
esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati
dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto,
l'esercizio
dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi
speciali.
CAPO III
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli
e disegni
ornamentali
Art. 2592 Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per
una invenzione
atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od
oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego,
ha
il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare
commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione
delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un
nuovo
disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti
industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una
particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo
di
attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei
prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.
Art. 2594 Norme applicabili
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli
artt.
2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto,
l'esercizio
dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi
speciali.
TITOLO X
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
CAPO I
Della disciplina della concorrenza
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2595 Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi
dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle
norme
corporative).
Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto
(2725). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona
o ad una
determinata attività, e non può eccedere la durata di
cinque anni (2125,
2557).
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita
per un periodo
superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di
un quinquennio
(att. 222).
Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (1679) ha
l'obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni
che
formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
SEZIONE II Della concorrenza sleale
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
(2563
e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti
di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi
o
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente
i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti
idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di
un
concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività
di un
concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di
pregi
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l'altrui azienda.
Art. 2599 Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la
continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché
ne vengano
eliminati gli effetti (2600).
Art. 2600 Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa,
l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056).
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 Azione delle associazioni professionali
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di
una
categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza
sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali
(ora
Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria.
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme
seguenti,
salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603 Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità
(1350,
1418 e seguenti, 2643, 2725).
Esso deve indicare:
l) l'oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine
alla
rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione
o
degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli
consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative
alla
determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni
di queste
possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se
sono
manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia
(1349,
2264, 2964 e seguenti).
Art. 2604 Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è
valido
per dieci anni.
Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte
degli
organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento
delle obbligazioni assunte.
Art. 2606 Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative
all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole
della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni
di
questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti
all'autorità giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti).
Per i
consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si
tratta
di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607 Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può
essere modificato
senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità
(1350, 1418 e seguenti 2725).
Art. 2608 Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti
al
consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).
Art. 2609 Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota
di
partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce
proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del
consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti
del
consorziato receduto o escluso (1726).
Art. 2610 Trasferimento dell'azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo
dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento
dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare,
entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione
dell'acquirente dal
consorzio.
Art. 2611 Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di
conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606,
se
sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi
dalla
legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna
Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere
un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura
degli
amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att.
108)
del luogo dove l'ufficio ha sede:
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione
e la
rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla
liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro
ai
quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche
se la
rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Art. 2614 Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i
consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori
particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul
fondo medesimo.
Art. 2615 Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che
ne
hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e
seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra
i
consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in
proporzione delle quote.
Art. 2615 bis Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che
hanno
la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando
le norme relative al bilancio di esercizio delle società per
azioni (2423
e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli
artt.
2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati
la
sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
esso
è iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II BIS
Art. 2615 ter Società consortili
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono
assumere
come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci
di versare
contributi in denaro.
SEZIONE III Dei consorzi obbligatori
Art. 2616 Costituzione
Con provvedimento dell'autorità governativa (sentite le corporazioni
interessate), può essere disposta, anche per zone determinate,
la
costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o
rami
similari di attività economica, qualora la costituzione stessa
risponda
alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente,
possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti
volontariamente (att. 111).
Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli,
la
gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori
interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni
delle
leggi speciali (837).
SEZIONE IV Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2618 Approvazione del contratto consortile
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul
mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad
approvazione da parte dell'autorità governativa, (sentite le
corporazioni
interessate) (att. 111).
Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità
governativa (att. 111).
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi
per cui e
stato costituito l'autorità governativa può sciogliere
gli organi del
consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636
e
seguenti, att. 108) ovvero, nei casi più gravi, può disporre
lo
scioglimento del consorzio stesso.
Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società
che si
contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento
della società,
quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista
nell'art. 2618 (att. 111).
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI
CAPO I
Disposizioni generali per le società soggette a registrazione
Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di
acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti
con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L.
20
milioni (2640):
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci
o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti
non
rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche
della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti
le
condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio
approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso,
sotto
qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono
essere distribuiti (2433, 2632);
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti
sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla
chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono
essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle
perdite
degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5°
comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un
bilancio o di
un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti,
i
liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto
proprio
od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno
comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio
alla
società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
L. 200.000 a
L. 2 milioni.
Il delitto è punibile su querela della società.
Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da L.
400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:
l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società
o una
scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti
o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione
del
capitale sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio
sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.
Art. 2624 Prestiti e garanzie della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
che
contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per
interposta persona, con la società che amministrano o con una
società che
questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno
prestare
da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti
con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito
si applicano
le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori
I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo
sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate
le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione
da
uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie,
comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società
costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito,
all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione
o
un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno
eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a
responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione
è prescritta
dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della
denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è
posto
dalla legge anche a di lui carico.
Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società
costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt.
2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
CAPO II
Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita
per
azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative
Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
che
diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a
cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento
o una
diminuzione del valore delle azioni della società o di altri
titoli ad
essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni
e
con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640).
Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della
società
Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
L.
400.000 a L. 4.000.000:
1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano
fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso
di
acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto
nell'art.
2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti
trasferiti;
3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di
capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o
dei
crediti conferiti;
4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società
esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società
che si
trasforma.
Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da L.
400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che:
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro
valore
nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote
prima
che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate
(2346);
2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359
bis, 1°
comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea,
valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto
altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote,
ovvero usando altri mezzi illeciti.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L.
200.000
a L. 2.000.000 gli amministratori, che:
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea
dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
3) assumono per conto della società partecipazioni in altre
imprese, che
per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361);
4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto
comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo,
quarto
e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo
e
terzo comma.
Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie
o
di azioni o quote della società controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da L.
400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori
che
violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1° comma,
e .359
quinquies, 1° comma.
Art. 2631 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto
proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società,
non
si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato
esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), è punito con
la multa da
L. 400.000 a L. 4.000.000.
Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio
alla
società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre
anni.
Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da L.
200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:
1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi
imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso
previsto;
2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L.
400.000
a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt.
7357,
quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo
comma.
Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari
Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita
per azioni,
che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art.
2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono
puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione
amministrativa).
Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere
l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini
previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000
a L.
1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).
CAPO III
Disposizioni speciali per i consorzi
Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese
Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine
prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena
prevista dall'art. 2626.
CAPO IV
Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi
Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi
Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché
ai
commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano
le
pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628
e
2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto
comma
dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista
dal secondo comma dell'art. 2630.
Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del
commissario governativo
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e
323
Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo
che,
direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende
interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata,
è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore
a
L. 400.000.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve
o
pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta
di
quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione
da sei mesi a
tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.
Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione
dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non
ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare
somme o
altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito
con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei
mesi o
la multa fino a L. 600.000.
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 2640 Circostanza aggravante
Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630,
primo
comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la
pena e
aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà.
Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)
Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna
Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori
generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per
delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è
comunicata,
a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso
la
sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita
la
funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale
essi
appartengono. |