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Codice Civile
Libro quarto
Delle obbligazioni
Titolo I
Delle obbligazioni in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito
(2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433
e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in
conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile
di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore (1256 e seguente, 1411 e seguenti).
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza (1337, 1358).
Capo II
Dell'adempimento delle obbligazioni
Sezione I
Dell'adempimento in generale
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del
buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di
custodirla fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate
soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non
inferiore alla media (664).
Art. 1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati
il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia
reale o personale (1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc.
Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro
la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli
dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se
la prestazione e divisibile (1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge
o gli usi dispongano diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla
natura della prestazione (1774) o da altre circostanze, si osservano le
norme che seguono (att. 159).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere
adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è
sorta (1510).
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta
al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219,
1498). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva
quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più
gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore,
ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio
che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell'adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora
tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero
per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo,
in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (1331,
1817).
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà
del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze;
se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può
essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume
a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore
o di entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del termine
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza
(1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che
ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In
questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita
subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto
del pagamento anticipato (2041).
Art. 1186 Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore
può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è
divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che
aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313,
1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Art. 1187 Computo del termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato
secondo le disposizioni dell'Art. 2963. La disposizione relativa alla proroga
del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante,
ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o
dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il
debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato
a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova
di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso
il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357,
374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò
che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare
il pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose
di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione
dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può
impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona
può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato
al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente
ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).
Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto
che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato
prima agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il
creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può
pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439)
o sorpresa da parte del creditore (2726).
Art. 1196 Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215,
1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa
da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore
consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa
prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà
o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione
e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti,
1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione
originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie
prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260),
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta
una diversa volontà delle parti (2928).
E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'Art. 1267.
Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del
debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se
questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento
degli interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione
dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo
che comunque ne limiti la disponibilità.
Sezione II
Del pagamento con surrogazione
Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo
nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso
e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra
cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante
nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);
che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione
della somma mutuata;
che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa
la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del
debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza
tale dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario,
paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione
dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza
del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali
l'immobile è ipotecato (2866);
a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento
del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);
a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti),
che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780,
1796, 1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche
contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione
del secondo comma dell'Art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore
concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è
loro dovuto, salvo patto contrario.
Sezione III
Della mora del creditore
Art. 1206 Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve
il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non
compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione (att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità
della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256
e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i
frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla
sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione
della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa
è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Art. 1208 Requisiti per la validità dell'offerta
Affinché l'offerta sia valida è necessario:
che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà
di ricevere per lui (1188 e seguenti);
che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei
frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese
non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione
(1353 e seguenti)
che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio
(1182);
che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato
(att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore
necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli
che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ.
678).
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero
cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere
reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso,
l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante
atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione
(Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art. 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta
per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può
eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore
o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore
non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure
se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta
reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal pretore
a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il
prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario:
che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa
offerta sarà depositata (att. 744);
che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti
dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in
mancanza, dal giudice;
che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti
la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore
o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78;
Cod. Proc. Civ. 126);
che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale
di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata
(att. 73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi
anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che
sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della
sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore
ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i
condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno
e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché
in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si
verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'Art.
1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse
sono a carico del creditore.
Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione
al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella
forma prescritta dal secondo comma dell'Art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal
giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato
dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att.
79).
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito
in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere
gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso (2931).
Capo III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673,
1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto (1308; att. 160). Non è necessaria la costituzione
in mora:
quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire
l'obbligazione;
quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita
al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte
del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione
o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione
o dalla richiesta.
Art. 1220 Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente
ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme
indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore
l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito
presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta,
la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne
il valore.
Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non
fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé
inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479,
2056 e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277
e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche
se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di
aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in
misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti
nella stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta
l'ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta
la misura degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilità del danno
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo
in cui è sorta l'obbligazione.
Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare,
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).
Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità
del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713,
1784, 1838, 1900).
E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo
di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui
il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).
Capo IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
Sezione I
Della novazione
Art. 1230 Novazione oggettiva
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione
originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare
in modo non equivoco.
Art. 1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o
l'eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria
dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono,
se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito
(2878).
Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in
solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno
e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui
beni del debitore che fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione
originaria (2881).
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425
e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente
il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).
Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che
viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo
(1268 e seguenti).
Sezione II
Della remissione
Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione
quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari
in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta
dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche
rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna
volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ.
475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione
del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori
(1936, 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri
che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori
hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia
prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto,
a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento
dell'obbligazione.
Sezione III
Della compensazione
Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti
si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli
articoli che seguono (2917).
Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se
non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto
una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso
genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è
di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione
per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere
la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto
in compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo
alla compensazione.
Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono
computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro
debito, eccettuati i casi:
di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato
ingiustamente spogliato (1168);
di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti)
o date in comodato (1803 e seguenti);
di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ.
545);
di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il
creditore ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un
pegno (2859, 2870).
Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione
che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente),
non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto
opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce
la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art. 1249 Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili,
si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'
Art. 1193.
Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno
acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non
può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi
e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza
di questo per giusti motivi.
Art. 1252 Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può avere luogo compensazione
anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale
compensazione.
Sezione IV
Della confusione
Art. 1253 Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470,
490) nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno
prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato
diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore
(1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché
il creditore vi abbia interesse.
Sezione V
Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore
Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché
essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il
debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire
la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla
(1174).
Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera
divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa
esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni
del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore
si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è
rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata,
questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché
dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).
Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è
divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti
spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità
(1203), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi
abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).
Capo V
Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo
credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito
non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il
patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli
lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie
e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori,
i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona,
rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti
l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni (1421
e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di
azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti
o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del
credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte
del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia
autentica (2703) dei documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario
con i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri
accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso,
il cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti
(820 e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1,
2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al
cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a
persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per
prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore
con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di data posteriore
(2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di
costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto
a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia
può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato
per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta
solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia
assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di
quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare
le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per
escutere il debitore, è risarcire il danno. Ogni patto diretto ad
aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (1421
e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia
cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore
è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso (1198).
Capo VI
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Art. 1268 Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si
obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di
liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non
può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento.
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi
può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia
vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad
accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono
salvi. gli usi diversi.
Art. 1270 Estinzione della delegazione
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato
non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia
eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento
a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità
del delegante.
Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative
ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può
opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza,
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo
il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al
rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno
fatto espresso riferimento.
Art. 1272 Espromissione
Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso
il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario,
se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto
opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e
non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli
la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque
si sia verificata prima dell'espromissione.
Art. 1273 Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro,
il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile
la stipulazione a suo favore (1411).
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario
solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o
se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato
in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha
aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione è avvenuta (1413).
Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore
originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il
debito in confronto del creditore, il debitore originario non è
liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito
all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario
era condizione espressa della stipulazione.
Art. 1275 Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario,
si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate
non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).
Art. 1276 Invalidità della nuova obbligazione
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è
dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore
originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può
valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).
Capo VII
Di alcune specie di obbligazioni
Sezione I
Delle obbligazioni pecuniarie
Art. 1277 Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello
Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più
corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale
ragguagliata per valore alla prima.
Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso
legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale
al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per
il pagamento (1182).
Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso
legale
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta
non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo"
o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia
possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco,
se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché
la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più
corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua
con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie
monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art. 1281 Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto
con i princìpi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi
fuori del territorio dello Stato.
Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi
di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente
(2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non
producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire,
non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le
spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto
a render conto del godimento.
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi (att. 162).
Art. 1284 Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione
di anno (att. 161).
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati
per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo così modificato dall'Art. 1, Legge 26 novembre
1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente,
erano del 5%.
Sezione II
Delle obbligazioni alternative
Art. 1285 Obbligazione alternativa
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una
delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere
il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).
Art. 1286 Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore
o ad un terzo (665).
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni,
ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad
entrambe se la scelta è fatta da un terzo (666).
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può
fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito,
essa è fatta dal giudice (att. 81).
Art. 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni,
non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta
al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita
nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa
a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine
assegnatogli, essa è fatta dal giudice (631, 664; att. 81).
Art. 1288 Impossibilità di una delle prestazioni
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due
prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti)
o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle
parti (1256 e seguenti).
Art. 1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene
semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa
a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per
colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora
non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento
dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per
colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione
e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore,
il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento
del danno (1223).
Art. 1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e
il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente
di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta
spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare
l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le
prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
Art. 1292 Nozione della solidarietà
L'obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte
di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno
ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento
conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art. 1293 Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli
debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore
comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
Art. 1294 Solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944,
1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art. 1295 Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli
eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione
delle rispettive quote (752, 754).
Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori
in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda
giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 1297 Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni
personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore
non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi
debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse
esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art. 1299 Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere
dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per
contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento
(754, 755).
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel
cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).
Art. 1300 Novazione
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli
altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione
a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di
quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione
ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230
e seguenti, 1268 e seguenti).
Art. 1301 Remissione
La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido
libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato
il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può
esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore
del quale ha consentito la remissione. Se la remissione è fatta
da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri
creditori solo per la parte spettante al primo.
Art. 1302 Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione
(1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza
della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione
ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per
la parte di questo.
Art. 1303 Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di
creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori
si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore
e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Art. 1304 Transazione
La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori
in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non
dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido
e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Art. 1305 Giuramento
Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale,
deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori
in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido
o dal debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato
dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori
o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato
dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al
quale è stato deferito.
Art. 1306 Sentenza
La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori
in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto
contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata
sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla
valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può
opporre a ciascuno di essi.
Art. 1307 Inadempimento
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per
causa imputabile a uno o più condebitori (1218), gli altri condebitori
non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della
prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del
danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308 Costituzione in mora
La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha
effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'Art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori
in solido giova agli altri.
Art. 1309 Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non
ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti
di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1310 Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro
uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe
la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto
riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di
uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo
agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso
contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido
non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori
in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione
non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della
prescrizione medesima.
Art. 1311 Rinunzia alla solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei
debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte
di lui senza alcuna riserva;
il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per
la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se è stata
pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei
frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde
contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti,
ma la conserva per quelli futuri.
Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno
dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito
è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello
che era stato liberato dalla solidarietà.
Sezione III
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1314 Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile
e l'obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei creditori non
può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte,
e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per
la sua parte.
Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione (752) non può essere opposto da
quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire
la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa
è certa e determinata.
Art. 1316 Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per
oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione
per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti
contraenti.
Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle
obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto
è disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore
o di quelli del creditore.
Art. 1319 Diritto di esigere l'intero
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera
prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce
per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia
dei coeredi (1179).
Art. 1320 Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti)
o ha consentito a ricevere un'altra il debitore non è liberato verso
gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione
indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte
di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965),
novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253,
1303).
Titolo II
Dei contratti in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno
una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute
in questo titolo.
Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti
si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi
aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).
Capo II
Dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
la causa (1343 e seguenti);
l'oggetto (1346 e seguenti);
la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto
pena di nullità (1350 e seguenti).
Sezione I
Dell'accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta
ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito
o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo
gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva,
purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o
secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta,
il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata
esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non
sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede
l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è
tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata
esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca
giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta
per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta
incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta,
salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore
(2082) nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore
muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto,
salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente
risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria
dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione
della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti
dall'Art. 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo
può essere stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate
le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo
che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza
di esso, a tutti i contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni
solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza
della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto
dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto
è concluso.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono
a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione
diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in
cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto
alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta
o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non
ne ha avuto notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa
d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia
all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito
per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto
(1308).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o
da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815,
1932).
Art. 1340 Clausole d'uso
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta
che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione
del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le
ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà
di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga
o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ.
808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità
giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali,
le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del
modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se
queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
Sezione II
Della causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce
il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate
a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
(788, 14182).
Sezione III
Dell'oggetto del contratto
Art. 1346 Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato
o determinabile (1418).
Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814)
è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile
prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta
in contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art. 1349 Determinazione dell'oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo
mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca
la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua
o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (778,1287, 1473,
2264, 2603).
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può
impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione
del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è
nullo (1421 e seguenti).
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle
condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia
riferimento.
Sezione IV
Della forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata
(2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
(812, 2643)
i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto
di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie
(952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti
indicati dai numeri precedenti;
i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali
(1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore
a nove anni (1571 e seguenti);
i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549
e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per
un tempo indeterminato;
gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie
(1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato
(1871);
gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari
(2646);
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203,
209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503,
1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518,
2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249,
278, 328, 565, 852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è
fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo
(2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma
sia stata voluta per la validità di questo (2725).
Capo III
Della condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto
o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva;
se è risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto
singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto,
le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'Art.
1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata
a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà
dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto
può 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può,
in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere
atti conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva
può disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni
atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto
condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva,
deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per
conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
Art. 1360 Retroattività della condizione
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo
in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà
delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della
risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto
ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza
di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già
eseguite (1465, 2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli
atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione
stessa, spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di
legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno
in cui la condizione si è avverata (646).
Capo IV
Dell'interpretazione del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle
parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare
il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).
Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo
non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare
un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo
ragione, può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).
Art. 367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi
nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082),
le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente
nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio,
essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto
del contratto.
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341)
o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano,
nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo
capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso
nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito,
e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti,
se è a titolo oneroso.
Capo V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse
dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai
terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678,
1737).
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere
dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché
il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà
può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione
(1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per
il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366,
1460).
Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto
reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà
o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle
parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti,
2644, 2684, 2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di
cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente,
ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate,
pesate o misurate.
Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate
solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione
fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi
di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione
avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo
spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra
le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti
limiti di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di
una delle parti (1260).
Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti
un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento
spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito
quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644
e seguenti).
Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è
tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi
o non compie il fatto promesso.
Sezione II
Della clausola penale e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di
ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una
determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla
prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore (1223).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale
e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della
penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse
che il creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra
può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente
è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere
dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento
del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att.
164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o
per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire
il doppio di quella che ha ricevuta.
Capo VI
Della Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320,
357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del
rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce
direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la
validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi
abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo
alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente
capace il rappresentato (1471).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante
è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volontà
Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti)
se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però
il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto
è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede,
di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla
persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati
dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può
giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte
per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti,
1396 e seguenti).
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere
che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da
un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto d'interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col
rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda
del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se stesso
E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte,
a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero
il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità
di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato
(1471).
Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili
ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione
del contratto (19, 2266).
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito
dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le
hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano
i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri
o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile
del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza
sua colpa nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può
essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte
per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono
d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi
sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio,
la ratifica s'intende negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali
sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
Capo VII Del contratto per persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che
deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto
stesso.
Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel
termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non
hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione
della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona
nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che
le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma
di pubblicità (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere
resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto
di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta,
la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti
dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine
stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti
tra i contraenti originari (1762).
Capo VIII
Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti
da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state
ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca
a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è
efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata
(Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale
è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata
(2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione
del girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente
ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti
di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il
cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia
(1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare
notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni
da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è
tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito
alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto
(1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli
risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto
(1936, 1942, 1944 e seguenti).
Capo IX
Del contratto a favore di terzi
Art. 1411 Contratto a favore di terzi
E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora
lo stipulante vi abbia interesse (1174). Salvo patto contrario, il terzo
acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante,
finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente,
di volerne profittare (1920 e seguenti).
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne,
la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente
risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante,
questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria
(587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo
che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto
al potere di revoca (1921).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo
se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia
stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul
contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate
su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Capo X
Della simulazione
Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché
ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali
destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra
il dichiarante e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione (164) non può essere opposta né dalle
parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato
alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal
titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di simulazione (2652).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti,
quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori
del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione
sui beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione
che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari
del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore (2704) all'atto simulato.
Art. 1417 Prova della simulazione
La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è
ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o
da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto
dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta dalle parti
(164).
Capo XI
Della nullità del contratto</H
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del
contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’Art. 1325, l'illiceità
della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall’Art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti
dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261,
1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole
clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che
i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto
che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077,
2115).
Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità
che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità
del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere
fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta
a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della
prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art. 1423 Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la
legge non dispone diversamente (799).
Art. 1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto
diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora,
avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse
lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1367).
Capo XII
Dell'annullabilità del contratto
Sezione I
Dell'incapacità
Art. 1425 Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente
incapace di contrattare (1441 e seguenti). E' parimenti annullabile, quando
ricorrono le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato
da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri
occultato la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da
lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione
del contratto.
Sezione II
Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti),
estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere
l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni
seguenti (122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è
essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore è essenziale:
quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero
sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento
o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
quando cade sull'identità o sulle qualità della persona
dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti
del consenso (122);
quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione
unica o principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto,
ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità,
sia stato determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto,
alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti,
una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto
se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo
in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che
quella intendeva concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso
in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è
stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato (2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se
esercitata da un terzo.
Art. 1435 Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una
persona sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a
un male ingiusto è notevole. Si ha riguardo, in questa materia,
all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente
o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto
è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del
giudice.
Art. 1437 Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del
contratto.
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento
del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri
usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è
annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto
è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni
diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).
Sezione III
Dell'azione di annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla
parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può
essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761,
775).
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità
legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è
cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è
cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore
ha raggiunto la maggiore età (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del
contratto (428, 775, 1326) ).
. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta
per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per
farla valere.
Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di
uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la
prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a
suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente
al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga
la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione
che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava
l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo
il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione
di concludere validamente il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica
i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377,
2652, 2824; att. 165).
Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall’Art. 1420 l'annullabilità che riguarda
il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto,
salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Capo XIII
Della rescissione del contratto
Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni
inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé
o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può
essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze,
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte
e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno
di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la
parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà
del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata
aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è
proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori
(1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione
(761 e seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma
dell’Art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta
in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può
evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo
ad equità.
Art. 1451 L'inammissibilità della convalida
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
(2652).
Capo XIV
Della risoluzione del contratto
Sezione I
Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti
non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo,
in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio
è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più
chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente
non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente
detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo
diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto
o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo
è risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una
delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra
(1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva
nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le
modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la
parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi
essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario,
se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve
darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non
è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo
tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica,
riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni
già eseguite (1360).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall’Art. 1420 l'inadempimento di una delle
parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo
che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Art. 1460 Eccezione d'inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti
può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non
adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino
dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo
alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione
da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali
da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione,
salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può
opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta,
non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di
annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti)
del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce
che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna,
imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
Sezione II
Dell'impossibilità sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non
può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che
abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art. 1464 Impossibilità parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata
ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento
della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa
non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso
in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere
di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel
genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è
stata individuata (1378).
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione,
se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilità
è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall’Art. 1420 impossibilità della prestazione
(1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto
alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Sezione III
Dell'eccessiva onerosità
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione
differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente
onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili,
la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione
del contratto, con gli effetti stabiliti dall’Art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può
evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962,
1623, 1664, 1923).
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un
contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa
può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione
nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art. 1469 Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori
per loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo I
Della vendita
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1470 Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto
(1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473
e seguente, 1498).
Art. 1471 Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona:
gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province
o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero;
coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano
beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto
ai beni medesimi;
i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell'Art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli
altri è annullabile (1441 e seguenti).
Art. 1472 Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto
della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.
Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà
si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio,
la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero
le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione,
la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente
del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto (1349;
att. 82, 170).
Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente
e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il
modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della
pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti
abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo
si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita
la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano
le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da
essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato
da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente
(1561).
Art. 1475 Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono
a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196,
1539, 554).
§ 1 Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
quella di consegnare la cosa al compratore;
quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto,
se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);
quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1477 Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento
della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere
consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820
e seguente) dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla
proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).
Art. 1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà
del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).
Art. 1479 Buona fede del compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453),
se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà
del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare
la proprietà.
Salvo il disposto dell'Art. 1223, il venditore è tenuto a restituire
all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di
valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il
deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto
si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le
spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche
quelle voluttuarie (att. 171).
Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore
era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può
chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma
dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze,
che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è
divenuto proprietario (1419); altrimenti può solo ottenere una riduzione
del prezzo, oltre al risarcimento del danno (1233; att. 131).
Art. 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando
ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata
da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119). Il
pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore
al tempo della vendita.
Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del
prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli
derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore
e dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza
del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto
con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'Art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era
nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto,
e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art. 1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di
diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è
tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'Art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti
che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le
spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia
dovuto rimborsare all'attore.
Art. 1484 Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni
dell'Art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente (2921).
Art. 1485 Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla
cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia
e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla
garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per
far respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto
il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non
esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486 Responsabilità limitata dal venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento
di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze
della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte
le spese.
Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia
e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia
alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è
sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo
ogni patto contrario (1266).
Art. 1488 Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni
degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può
pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il
rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita
è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali
non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati
dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza
può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione
del prezzo secondo la disposizione dell'Art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune
da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano
in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto,
se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa
(1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto
il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta,
se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il
venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'Art. 1490 il compratore può domandare
a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione
del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda
giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore
ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per
caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata,
egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il
prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente
fatti per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita
in conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento
del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della
cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati
dai vizi della cosa.
Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi
al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso
termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni
caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché
il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta
e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle
leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono,
si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).
Art. 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle
essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto
di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali
sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il
difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli
usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla
decadenza e alla prescrizione stabilite dall’Art. 1495 (att. 172).
§ 2 Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498 Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel
luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve
avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento
si fa al domicilio del venditore (1182).
Art. 1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata
al compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono gli
interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
§ 3 Del riscatto convenzionale
Art. 1500 Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti
dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la
vendita è nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.
Art. 1501 Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni
nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella
di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine
maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si
può prorogare.
Art. 1502 Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a
rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento
legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie
e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore della
cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto
di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili,
può accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune
cautele (1151, 1179).
Art. 1503 Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato
non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli
corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese
e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi,
il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta
reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere
fatta per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2725).
Art. 1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto
nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa
anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile
(2653, n. 3).
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto
deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa
esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3);
ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché
abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore
ai tre anni.
Art. 1506 Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una
cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda
anche in confronto del venditore (1111).
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto,
il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione
decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art. 1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto
di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più
eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti
i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto
dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto può esercitarsi
soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa
per intero.
Art. 1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente
e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente
esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il
compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo
comma dell'articolo precedente.
Art. 1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di
riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte
che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è
stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può
esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Sezione II
Della vendita di cose mobili
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1510 Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le
parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore
aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata
da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737
e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine
(1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti
decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).
Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento
della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare
al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta,
sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei
mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore
un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il
buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento
è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art. 1513 Accertamento dei difetti
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa,
il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti
dall’Art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ.
125) della parte interessata, può ordinare il deposito (att. 77)
o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di
chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di
contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art. 1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il
venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo,
in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo
determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito
(1689 e seguente).
Art. 1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498),
il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a
spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata
a tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita
deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore
deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora
in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorità (o da norme corporative), ovvero risultante da listini
di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto,
al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente
o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve
dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il
ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536,
1551, 1686).
Art. 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente
a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie
la sua obbligazione (1476), il compratore può fare acquistare senza
ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate
nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83). Dell'acquisto
il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa
occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del
maggior danno (1223,1536, 1551).
Art. 1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima
della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme
di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498),
se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se,
alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la
cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per
ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente
articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964)
dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano
le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti).
Art. 1518 Normale determinazione del risarcimento
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma
del terzo comma dell'Art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento
di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza
tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui
si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si
determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati
per le singole consegne.
Art. 1519 Restituzione di cose non pagate
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento
del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere
il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso
il compratore (1156), purché la domanda sia proposta entro quindici
giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al
tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare
in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che
si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa
o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva
che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei
creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a
meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento,
conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
§ 2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore,
la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato
al venditore (1353 e seguenti).
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è
liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal
contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal
venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia
nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva
(1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea
all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità
stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve
servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in
tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto
alla risoluzione del contratto (1453).
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il
campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità,
si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità
dal campione sia notevole (1455).
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'Art. 1495 (att. 172).
§ 3 Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1523 Passaggio della proprietà e dei rischi
Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore
acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata
di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei
confronti di terzi
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori
del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704)
anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo
è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà
è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di
riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria
del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina,
e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo
dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici
registri (2683 e seguenti).
Art. 1525 Inadempimento del compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata,
che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione
del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente
alle rate successive (1455; att. 176).
Art. 1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore,
il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo
compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore
a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può
ridurre l'indennità convenuta (1384).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia
configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la
proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del
pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).
§ 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art. 1527 Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce
(1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli
usi.
Art. 1528 Pagamento del prezzo
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori
deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti
indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare
il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità
e allo stato delle cose (1490), a meno che queste risultino già
dimostrate.
Art. 1529 Rischi
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati
al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi
del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta
la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto
era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala
fede taciute al compratore.
Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca,
il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto
opposto dalla banca stessa è constatato all'atto della presentazione
dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli
solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei
documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
§ 5 Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi
e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della
scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di
voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta
al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo
utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di
opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli
ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve
curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo
di un agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).
Art. 1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi
o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al
compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al
giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare
per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno
prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà
di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità
corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio
della estrazione.
Art. 1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della
scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli
non liberati (1550).
Art. 1535 Proroga dei contratti a termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione
del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e
quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi
diversi.
Art. 1536 Inadempimento
In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano
le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione
delle leggi speciali.
Sezione III
Della vendita di cose immobili
Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione
della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni
unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la
misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel
contratto (att. 166).
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il
compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà
di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte
della misura dichiarata.
Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata,
non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura
reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata
nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore
ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art. 1539 Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è
tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art. 1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto
per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno
di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore
nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il
diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità
delle disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla
diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un
anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).
Sezione IV
Della vendita di eredità
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è
tenuto a garantire che la propria qualità di erede (477, 588).
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto
pena di nullità (1350, 2643).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari
da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione
di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche
credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità,
è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato
per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli
sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato
in solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione
di un'eredità a titolo oneroso. Nelle alienazioni a titolo gratuito
la garanzia è regolata dall'Art. 797.
Capo II
Del riporto
Art. 1548 Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce
in proprietà al riportatore titoli di credito (1992) di una data
specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di
trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà
di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che
può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549 Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto
spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533
e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att.
177).
Art. 1551 Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni
degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione
delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine
stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene
ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Capo III
Della permuta
Art. 1552 Nozione
La permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro (1376).
Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa
data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite
per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del
danno (1223).
Art. 1554 Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie
sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto
siano con questa compatibili (1470 e seguenti).
Capo IV
Del contratto estimatorio
Art. 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose
mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca
le cose nel termine stabilito.
Art. 1557 Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne
il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è
divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1218).
Art. 1558 Disponibilità delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le
cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro
(Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che
non gli siano restituite.
Capo V
Della somministrazione
Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte
si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560 Entità della somministrazione
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte
che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del
contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo
per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente
diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il
quantitativo dovuto.
Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione
al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto
alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente
al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art. 1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere
determinato secondo le norme dell'Art. 1474, si ha riguardo al tempo della
scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere
eseguite.
Art. 1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto
all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato
secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito
nell'interesse di entrambe le parti (1184). Se l'avente diritto alla somministrazione
ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni,
egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564 Risoluzione del contratto
In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole
prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto,
se l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed è tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1565 Sospensione della somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente
e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non
può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso
(1455, 1460).
Art. 1566 Patto di preferenza
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga
a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo
contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata
dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto
un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante
le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare,
sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello
richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto
di preferenza (att. 1791).
Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore
del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni
della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere
con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente
diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere
nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto,
né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa
natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere,
nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde
dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito
il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine
pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine
congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art. 1570 Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni
che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono
le singole prestazioni.
Capo VI
Della locazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1571 Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a
far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572
e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è
atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni
del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1605).
Art. 1573 Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può
stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo
più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616),
questa s'intende convenuta:
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio
di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di
un anno, salvi gli usi locali;
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente
all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità
di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un
fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art. 1575 Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico
del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria
manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico
del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso
al locatore.
Art. 1578 Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi
che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito,
il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione
del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati
da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi
al momento della consegna.
Art. 1579 Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del
locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti),
se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi
sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio
pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il
conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i
vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili,
anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art. 1582 Divieto d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano
il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non
possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle
anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della
durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore
ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera
durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni
rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio
del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie
che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che
pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono
di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro
di essi in nome proprio (1168).
Art. 1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla
cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore,
sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto
ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve
esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha
interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre
di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o
per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa
che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio,
qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218
e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da
persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento
della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata
dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del
conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è
stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità
del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato
dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto
di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante
dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto
la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti
a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate.
Art. 1591 Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è
tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna,
salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657
e seguenti).
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore
non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa
locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi
è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor
somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo
della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità,
il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che
si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto
di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire
senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere
le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità
pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni
al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare
la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso
del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata
dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore,
ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione,
di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale,
e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal
contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo
che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore,
la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha
effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata
tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare
del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della
scadenza stabilita a norma dell’Art. 1574 una delle parti non comunica
all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in mancanza,
in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).
Art. 1597 Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il
conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata
o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata
comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della
precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni
a tempo indeterminato (1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre
la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore
di rinnovare il contratto.
Art. 1598 Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti
da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente,
se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione
di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha
conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al
terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(2643 n. 8, 2644).
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione,
se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore
è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a
rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita
per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché
il contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento,
il locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo
acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal
giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal
contratto di locazione.
Art. 1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso
di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale
facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di
preavviso stabilito dal secondo comma dell’Art. 1596. In tal caso al conduttore
licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario
(2923).
Art. 1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà
di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500
e seguenti).
Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non
ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata,
se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento.
Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in
conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è
stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta
(2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un
triennio; se il triennio è già trascorso, può essere
opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento
(2812, 2918, 2924).
Art. 1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue
con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa
(2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non
eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Sezione II
Della locazione di fondi urbani (l)
Art. 1607 Durata massima della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta
per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi
alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1608 Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere
licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta
altre garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’Art. 1576
devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti
da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà
o da caso fortuito (2764).
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli
usi locali.
Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili
verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente
al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore,
si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui
occupata (1589).
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che
l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini,
ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare
nella sua abitazione.
Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere
dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza
motivata nel termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657).
(tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto
contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché
questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso
ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della
disdetta.
Art. 1614 Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare
per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli
eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso
non inferiore a tre mesi.
Sezione III
Dell'affitto
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva,
mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità
della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione.
A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.
Art. 1616 Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna
di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.
Art. 1617 Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori
e le sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione
a cui è destinata.
Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario
non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di
essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente
la destinazione economica della cosa.
Art. 1619 Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in
luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 Incremento della produttività della cosa
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un
aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi
per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse
della produzione.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto,
le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).
Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina
per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o,
nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo,
l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della
diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento
del contratto.
Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa),
o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva,
il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le
parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può
essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse
disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento
dell'autorità.
Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso
del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare;
la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di
alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve
osservare la disposizione dell’Art. 1616.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere
data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario
in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti)
o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea
garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Art. 1627 Morte dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario
possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta
comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto
per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 Dell'affitto di fondi rustici
Art. 1628 Durata minima dell'affitto
(Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del
contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore
si estende al periodo minimo così stabilito).
Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere
stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di
colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario
possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento
delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto
si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha
dato disdetta con preavviso di sei mesi. (Sono salve le diverse disposizioni
delle norme corporative).
Art. 1631 Estensione del fondo
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura,
nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla
misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati
secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537). Artt. 1632-1634
(abrogati)
Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà
dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario
può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi
compenso nei precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione
e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti
raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente
l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della
perdita sofferta. La riduzione non può mai eccedere la metà
del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario
abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata
la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario
può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura
non superiore alla metà.
Art. 1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei
casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo
ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente
ritenere probabili.
E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta
ai casi fortuiti straordinari.
Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea
del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la
parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti
o per il mancato raccolto.
Art. 1639 Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità
fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state
consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione
della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate
essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie,
qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come
macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza
deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della
riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve
essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore
delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla
al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore,
l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto,
deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente
valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna,
ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse
pattuizioni delle parti.
Art. 1641 Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione
del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si
osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative
o) i patti diversi.
Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato
con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità,
dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la
proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può
disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario
dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente
pattuito (1637).
Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento
e ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione
del fondo.
Art. 1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall'Art. 1642, al termine del contratto l'affittuario
deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità,
età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità
o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi
avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve
restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza
nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le
parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che
rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'Art.
1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra
nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per
i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente
i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi
e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente
e l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme corporative
e, in mancanza) gli usi locali.
§ 3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)
(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art. 1647 Nozione
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva
col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si
applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti
di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati
dalle norme corporative) (2079).
Art. 1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario,
può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito
ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si
verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato
come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651 (abrogati)
Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore
è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e
antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente
al saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654 (abrogati)
Capo VII
Dell'appalto
Art. 1655 Nozione
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro.
Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera
o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente (1670).
Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né
hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento
alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal
giudice (2225).
Art. 1658 Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore,
se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).
Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità
convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore,
se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente,
non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa
pattuizione.
Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario
apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al
giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni
del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può
ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può
recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché
il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche
se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni,
pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni
della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori
previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori
e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera,
si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo
termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto,
salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454,
2224).
Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei
difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera
e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali
da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere
una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata
solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti,
che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare
l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore
lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia
di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica
il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa
si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto
al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente
(att. 181).
Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti
può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In
tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione
dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente
ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti
o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in
mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore
le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La
denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità
o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della
consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può
sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi
siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che
siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).
Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi
siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore
(1223).
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da
renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può
chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).
Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per
la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei
suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art. 1670 Responsabilità lei subappaltatori
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori,
deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta
giorni dal ricevimento.
Art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto (16603), anche se
è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio,
purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori
eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).
Art. 1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è
divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna
delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già
compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del
prezzo pattuito per l'opera intera.
Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce
o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima
che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il
deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito
la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente,
il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto
riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Art. 1674 Morte dell'appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante
del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto,
se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione
dell'opera o del servizio.
Art. 1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore,
il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere
eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute
per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite
e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua
indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione,
salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).
Art. 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività
per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto,
fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore
nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).
Art. 1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che
di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo
e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).
Capo VIII
Del trasporto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo
(2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo
a un altro (1378).
Art. 1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi
di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare
le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa,
secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione
e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso
di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso
maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore
è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque
ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque
deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola
difforme è sostituita la norma delle condizioni generali (1339,
1419).
Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per
via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto
non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Sezione II
Del trasporto di persone
Art. 1681 Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei
sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e
della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé,
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
(2951).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore
per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto
gratuito (2951).
Art. 1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio
percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio
si determina in ragione dell'intero percorso.
Sezione III
Del trasporto di cose
Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario
e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il
numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire
il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti,
il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose
da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza
delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di
vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Su
richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera
di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata
lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di
vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola
"all'ordine" (2008 e seguenti).
Art. 1685 Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione
delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo
di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della
lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può
disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore
il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste
devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento
in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente
ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente
istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al
mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare
le cose a norma dell'Art. 1514 (att. 77), o se sono soggette a rapido deterioramento,
può farle vendere a norma dell'Art. 1515. Il vettore deve informare
prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83). Il vettore
ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato,
egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso
compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita
totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal
contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore
deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il
vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali
è determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano
al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto
il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede
la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto
se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto (2761)
e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui
l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare
la differenza contestata presso un istituto di credito (att. 251).
Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a
chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare
immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'Art.
1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto
del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero
se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può
depositarle a norma dell'Art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento,
può farle vendere a norma dell' Art. 1515 per conto dell'avente
diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito
o della vendita (att. 83).
Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera
di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti
dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo
(2009 e seguenti).
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso
dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario
nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della
lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della
ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto
della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere
i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza
esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso
il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può
rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione
verso il destinatario (2951).
Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle
cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello
in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria
è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose
stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del
destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume
che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito
per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del
trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante
il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde
solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il
mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta
in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso
non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo
corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna
(15153).
Art. 1697 Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano
nei modi stabiliti dall’Art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di
quanto è dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti
dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve
le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento
della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato
appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att.
182).
Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre
le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare
dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione,
si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli
obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e
seguenti) per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza
fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può
agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente.
Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei
vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario,
al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi,
esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel
proprio percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera
di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento
in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che
le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione
dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio
del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è
responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva
l'azione contro il destinatario.
Capo IX
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome
del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di
questo libro (1387 e seguenti).
Art. 1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume
gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi
hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante,
sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito
derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare
i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che
seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo
conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati
dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario è
obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano
le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2,
2690 n. 1, 2932; att. 183).
Art. 1707 Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui
beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome
proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato
risulti da scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento,
ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento
o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att. 183).
Art. 1708 Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito,
ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non
è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
§ 1 Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1)
con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor
rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante
non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate
in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe
dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione
del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare
o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato
dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli
tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263
e seguenti).
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei
casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284)
sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal
giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero
impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio
nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni
assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza
di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione
del contratto.
Art. 1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate
a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare (2203).
In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne
notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i
danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno
comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e
seguenti) verso il mandante.
Art. 1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a
se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario
per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella
scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita
dal mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono
state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo
di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono
giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita
delle cose a norma dell'Art. 1515 (att. 83).
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve
dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario
non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico
rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare
al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento
delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio
nome.
Art. 1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli
interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli
il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti
a causa dell'incarico.
Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti
dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori
di questo (2761).
§ 3 Dell'estinzione del mandato
Art. 1722 Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario,
dell'affare per il quale è stato conferito;
per revoca da parte del mandante;
per rinunzia del mandatario;
per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del
mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento
di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio
dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti
o degli eredi (att. 184).
Art. 1723 Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta
causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi
non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente
stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue
per la morte o per la sopravvenuta incapacità (1425) del mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento
di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono
effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e seguente).
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o
per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223
e seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il
mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo
che ricorra una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico
atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora
non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire
i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato,
il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento,
qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali
che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento
grave da parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta
(1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla,
se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità
(414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta
o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente
il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti
richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione
del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate
a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne
uno solo dei mandatari.
Sezione II
Della commissione
Art. 1731 Nozione
Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per
oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in
nome del commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento
in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se
il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto
del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente
può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del
commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare
al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti
l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto
del comma precedente.
Art. 1733 Misura della provvigione
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è
compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Art. 1734 Revoca della commissione
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare
fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al
commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto
delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Art. 1735 Commissionario contraente in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci
aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma
dell'Art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario
può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o può
acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo
diritto alla provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario
che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore
a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è
superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce
le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore
a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736 Star del credere
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è
tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti del committente per
l'esecuzione dell'affare.
In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o
a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina
secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza
di usi, provvede il giudice secondo equità.
Sezione III
Della spedizione
Art. 1737 Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col
quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio
e per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere
le operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1738 Revoca
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto
col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando
lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso
per l'attività prestata (1725).
Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto
della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni
del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse
del medesimo (1711).
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari,
lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose
spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere
devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe
professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene
la spedizione (2761, 2951).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite
dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi,
a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti
in una somma globale unitaria.
Art. 1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione
del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore
(1683 e seguenti).
Capo X
Del contratto di agenzia
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio)
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto
dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10 settembre
1991, n. 303).
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né
l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra
loro (1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.
Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso
per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali
sono validamente fatti all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami
che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell'agente
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni
riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra
informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario
(1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto
di agenzia.
Art. 1747 Impedimento dell'agente
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli
deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato
al risarcimento del danno (1223).
Art. 1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente
L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari
che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale,
la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. La
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente
dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente,
salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo
lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto
dell'attività da lui svolta.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire
l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume
delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello
che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve
inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione
o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre
nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica
gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo
delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni,
in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate.
NOTA La parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall'Art.
2, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio
1994.
Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto
La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in
parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita,
ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative),
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità (2751).
Art. 1750 Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma
in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso
all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad
un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo
anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per
il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto
anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata,
ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello
posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso
deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
NOTA Articolo così sostituito dall'Art. 3 Decr. Lgs 10 settembre
1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo
dell'Art. 1750: Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di
agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto (1373), dandone preavviso all'altra nel termine
stabilito (dalle norme corporative o) dagli usi.
Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento
di una corrispondente indennità".
Art. 1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto
a corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde
e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato
da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili
all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali
non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad
un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente
ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto
risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del
diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto
all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di
un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente
l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al
presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
NOTA Articolo così sostituito dall'Art. 4 Decr. Lgs 10 settembre
1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1993. Precedente testo
dell'Art. 1751: Art. 1751 - Indennità per lo scioglimento del contratto
- All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente
è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale
all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e
nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti
collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità
(2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di
ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal
preponente (2123).
L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia
è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi
(2122)".
Art. 1751 bis Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento
del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima
zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso
il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all'estinzione del contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall'Art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n.
303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in
cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per
la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di
assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o)
dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività
assicurativa (1903).
Capo XI
Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per
la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950),
se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare
su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali
o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite
anche se l'affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto
alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353
e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto
è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti),
se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori,
ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire
sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione
delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite
(2008 e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché
sussista la possibilità di controversia sull'identità della
merce;
rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l'indicazione della serie e del numero;
annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali
del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti
copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla
(1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il
suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde
dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra
nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti). Se dopo
la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra
parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può
agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità
del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936
e seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’Art. 1760 è
punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione
amministrativa).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione
dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35) Alle stesse pene è soggetto
il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona
notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Capo XII
Del deposito
Sezione I
Del deposito in generale
Art. 1766 Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra
una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale
del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà
delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre
di famiglia (1176, 2051).
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa
è valutata con minor rigore (1710).
Art. 1769 Responsabilità del depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della
cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti
illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione
della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti
può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a
vantaggio di quest'ultimo (2041 e seguente).
Art. 1770 Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla
in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare
la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante
appena è possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede,
salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario (1184,
2930).
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante
riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del
depositante (1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il
giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere
la cosa.
Art. 1772 Pluralità di depositanti e di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano
circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più
eredi, se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di
chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi
deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo
e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione
(1411), il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al
depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel
luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa
che egli abbia percepiti (821,1779).
Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa
che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire
il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato,
il depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).
Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona
indicata per riceverla (1188, 1836), e non può esigere che il depositante
provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà
della cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena
del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante,
e può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio
indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli può
anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei
modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778 Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è
nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il
deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante
decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata
opposizione (2906).
Art. 1779 Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che
la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto
(1253 e seguenti).
Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza
di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione
di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento
del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha
perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza
del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti
spettanti a quest'ultimo (1259).
Art. 1781 Diritti del depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle
spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate
dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
Art. 1782 Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre
cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi
ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante
della stessa specie e qualità (1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative
al mutuo (1813 e seguenti).
Sezione II
Del deposito in albergo
Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione
o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo
di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello
in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata
al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente
di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo
di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro
contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza
e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o
natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli
sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di responsabilità
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione sono dovuti:
al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio
o che gli rendono visita;
a forza maggiore;
alla natura della cosa.
Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare
il limite previsto dall'ultimo comma dell’Art. 1783, quando il deterioramento,
la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall'Art. 1785-bis, il cliente non potrà
valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento,
la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo
ingiustificato.
Art. 1785-quater Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare
preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente Sezione non si applicano ai veicoli,
alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa Sezione si applicano anche agli imprenditori di
case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari,
pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Sezione III
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787 Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci
depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è
derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di
esse o dell'imballaggio (1218).
Art. 1788 Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare
i campioni d'uso.
Art. 1789 Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere
alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non
sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi
di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla
data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento.
Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'Art. 1515
(att. 83).
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai
magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare
una fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43)
del depositante;
il luogo del deposito;
la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi
atti a individuarle;
se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è
stata assicurata.
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale
sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un
unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del
depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).
Art. 1793 Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto
alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altresì
diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise
in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede
di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose
depositate (2784 e seguenti). Il possessore della sola fede di deposito
non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le
condizioni indicate dall'Art. 1795; egli può valersi della facoltà
concessa dall'Art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della nota di pegno
La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare
l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché la scadenza.
La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla
fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito
vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore
delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore
della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione
di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala
fede della nota di pegno.
Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose
depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite
in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla
scadenza al creditore pignoratizio (1771).
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta
di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può
ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali
una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di
pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla
scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria,
può far vendere le cose depositate in conformità dell'Art.
1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di
pegno è surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e può
procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla
scadenza (1515; att. 83).
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante,
se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono
quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è
avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro
i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni
dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli
conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro
il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e seguenti)
Capo XIII
Del sequestro convenzionale
Art. 1798 Nozione
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più
persone affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralità di cose,
rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca
e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia
sarà definita (1773).
Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati
dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è
soggetto alle norme del deposito (1768 e seguenti).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento
delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle,
dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di
amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e
seguenti).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore
a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Art. 1801 Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può
essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra
erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa
(2761).
Capo XIV
Del comodato
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra
una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o
per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene
che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non
può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso
del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può
chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del
danno.
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso
fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se,
potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo
più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della
perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che
la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso
o l'avesse restituita a tempo debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento
è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non
imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è
stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del
deterioramento.
Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle
spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste
erano necessarie e urgenti (2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa
alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se
ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario
abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto
bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta
dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è
tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato
convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione
della cosa.
Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve,
il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi
della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
Capo XV
Del mutuo
Art. 1813 Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra
una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e
l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e
qualità (1782).
Art. 1814 Trasferimento della proprietà
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art. 1815 Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere
gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano
le disposizioni dell’Art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la
clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale
(1284, 1419; att. 185).
Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe
le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario
(1184).
Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è
stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà,
il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Art. 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è
divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile
al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo
al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Art. 1819 Restituzione rateale
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate
e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata,
il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione
dell'intero.
Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi,
il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i
vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza
colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo
nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822 Promessa di mutuo
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento
della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente
sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e
non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
Capo XVI
Del conto corrente
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano
ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli
inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non
e richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di
un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili
di compensazione (1243 e seguenti). Qualora il contratto intervenga tra
imprenditori (2082 e seguenti), s'intendono esclusi dal conto i crediti
estranei alle rispettive imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto
o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282, 1284).
Art. 1826 Spese e diritti di commissione
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione
e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse.
Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio
delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425
e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la
relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960
e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti),
il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente
a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito
garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato
solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso terzi
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione
nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola
"salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il
ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita
dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa.
Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente
esercitato le azioni contro il debitore.
Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale
saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può,
con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si
considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima
del sequestro o del pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta
alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine
di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832 Approvazione del conto
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato,
se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti
nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione
del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione
o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla
data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura,
che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal contratto
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso
almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza
o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto
di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove
partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla
scadenza del periodo stabilito dall'Art. 1831.
Capo XVII
Dei contratti bancari
Sezione I
Dei depositi bancari
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista
la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie
monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta
del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle
parti o dagli usi (1782).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla
sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti
e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che
appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e
depositante.
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art. 1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca
che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore
è liberata, anche se questi non è il depositante (1777,1992,
2003).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito
pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona
o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire
i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per
l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni
per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti
inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi
(2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca
deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle,
qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni,
i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a
mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione
o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione
dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
Sezione II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde
(1176) verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e
per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura
di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo
diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca
che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura
della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo
le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario
e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al pretore
l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi
anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato
e con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione
degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte
di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per
canoni e spese.
Sezione III
Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842 Nozione
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca
si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro
per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del credito
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare
in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso
la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960
e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti),
questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto
che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere
un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867,
1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può
ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia
o recedere dal contratto.
Art. 1845 Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma
la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione
delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine
stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici
giorni.
Sezione IV
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti),
la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato
un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il patto
contrario deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione
delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione
di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle
spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia
acquistato la disponibilità.
Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può
ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale
delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo
la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo
risulti insufficientemente garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto
a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al
debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che,
in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci
dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca
può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'Art.
2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto
col ricavato della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi
di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali
sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca
deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono
l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione
al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie
siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in
qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza
del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più
conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più
conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si
compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).
Art. 1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà
per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari
sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292
e seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso
nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art. 1856 Esecuzione d'incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per
l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se
l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della
banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un
suo corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli
artt. 1826, 1829 e 1832.
Sezione VI
Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi
non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito
stesso (1260 e seguenti).
Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario
(2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti
derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma
anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della
provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza
accettazione".
Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso
privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è
in suo possesso (2761).
Capo XVIII
Della rendita perpetua
Art. 1861 Nozione
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il
diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una somma
di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere
dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un
capitale (793).
Art. 1862 Norme applicabili
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta
alle norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta
alle norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).
Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile.
E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864 Garanzia della rendita semplice
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra
un immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.
Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore,
nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire
che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o
prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni
nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto
senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non
può eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti
sopra stabiliti.
Art. 1866 Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua
mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della
rendita annua sulla base dell'interesse legale (1284).
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867 Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al
riscatto:
se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita
(1219);
se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare
quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844,
1850);
se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o
di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui è garantita la rendita
è diviso fra più di tre persone.
Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del
debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita
la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o si dichiari
pronto ad assumerlo.
Art. 1869 Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano
a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo,
anche per atto di ultima volontà.
Art. 1870 Ricognizione
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba
o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare,
se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni dalla
data del precedente (att. 186).
Art. 1871 Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse
dallo Stato.
Capo XIX
Della rendita vitalizia
Art. 1872 Modi di costituzione
La rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso,
mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di
capitale (1350).
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione
(769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si
osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti,
782).
Art. 1873 Determinazione della durata
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita
del beneficiario o di altra persona. Essa può costituirsi anche
per la durata della vita di più persone.
Art. 1874 Costituzione a favore di più persone
Se la rendita e costituita a favore di più persone, la parte
spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo
patto contrario (674 e seguenti).
Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti),
quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme
stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).
Art. 1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita
per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva
già cessato di vivere.
Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può
chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il promittente
non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).
Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore
della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non può domandare
la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma può far sequestrare
e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo
debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego
di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere
anche Leggi Speciali, Fallimento).
Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi
dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche
se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il
quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua
prestazione (1469).
Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta
al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla
vita del quale e costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate,
ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può
disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore
(433).
Capo XX
Dell'assicurazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1882 Nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana.
Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da
un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884 Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo,
in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546 e seguenti).
Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate
dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).
Art. 1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In
mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per
il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita
medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione
della proposta (1932).
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza
di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a
spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può
esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).
Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore,
il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore,
con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave
adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della
polizza, anche se questi non è l'assicurato (1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine,
si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine
(2016 e seguenti; att. 187).
Art. 1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne
il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo
la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi
derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto
notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento
in cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto
di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti
che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre
al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore
nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero
stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto
quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il
contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere
esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso,
al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima
che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è
tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il
contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali
non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma
l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione
da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione
o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia
dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta
in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza
dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio,
si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892
e 1893 (1391,1932).
Art. 1895 Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è
mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere
dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto
al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli
sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi
al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della
conoscenza (1335) sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento
posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo,
l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono
una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento
della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un
premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o
della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può
esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto
entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932;
att. 187).
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore
dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato
di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento
della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato
(1926).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione
per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto
l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del
rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento
è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione;
ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è
tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per
la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde
qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del
contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato
se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932;
att. 187).
Art. 1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della
conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della
durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le
parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà
di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi
anche mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più
volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore
a due anni (1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni
sulla vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato
o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo
o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo
patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo
o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve
rispondere (2047 e seguenti).
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario,
per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela
degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno
dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è
risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di
sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce
per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle
spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919
e seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici
non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto
continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora
le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano
le leggi speciali. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con
gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda
il privilegio a favore della massa degli assicurati (att. 187).
Art. 1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono
compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti
medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle
forme richieste dalla legge (1753).
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in
nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti
nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria
del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato concluso il
contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
Sezione II
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e
seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non
esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti
dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente
obbligato.
Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti
da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario,
risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora
il vizio non fosse esistito.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata
aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione
della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite
o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito
al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per
iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in
relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione
o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da
parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto
ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto
fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente
ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso
di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori
non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato
deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando
a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto,
purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare
del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri
per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute
secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente,
la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911 Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi
alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate,
ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità
assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico
e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i
danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o
da tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente
autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui
il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato
alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni
di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso,
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno (1227). Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato
sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto
a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,
unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non
si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono
state fatte inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle
cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire
i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati
inconsideratamente (1900-3).
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate
e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato,
anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del
salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore
ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto
(att. 187).
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato
(1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato
verso i terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è
causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti
o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il
non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non è
ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore
e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza
del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un
terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto
(2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato,
di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta,
ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della
somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una
somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono
tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa
l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento
del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione
e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato
a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se
questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro
dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione,
non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare
nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al
periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia
dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso
di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore
(2003, 1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore,
e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Sezione III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su
quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è
valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso
alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti).
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto
di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore,
o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace anche se il beneficiario
è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione
della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata
persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio
ai vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con
le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca
non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente,
né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato
di voler profittare del beneficio (1411).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa
non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di
voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione
del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore
(att. 188).
Art. 1922 Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto
qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).
Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo
di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti
dall'Art. 800 (att. 188).
Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non
possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ.
491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti)
e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747)
e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore
può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi
dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica
anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando
il disposto dei primi due commi dell'Art. 1901; in tal caso il termine
decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza
previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla
scadenza, il contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti),
e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano
le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della
somma assicurata.
Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e
di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia
in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto
o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non
fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il
rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo
del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898).
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito
l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma
assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in
confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore,
questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli
effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno
dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi,
deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto,
salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione
in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato
vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono
farsi anche mediante raccomandata (att. 187).
Art. 1927 Suicidio dell'assicurato
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi
due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è
tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore
non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto
per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno
in cui la sospensione e cessata.
Sezione IV
Della riassicurazione
Art. 1928 Prova
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti
assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali
e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati
secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).
Art. 1929 Efficacia del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato
e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio
a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato,
salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e seguenti;
att. 187).
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore
o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione,
risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione,
si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 1932 Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899
secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo
comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se
non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono
sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339,
1419).
Capo XXI
Del giuoco e della scommessa
Art. 1933 Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa,
anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente
pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata
alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente
è un incapace (414 e seguente, 1191).
Art. 1934 Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente,
anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano
al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione
sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora
ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state
legalmente autorizzate.
Capo XXII
Della fideiussione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione
E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione
condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo
massimo garantito.
NOTA Comma così sostituito dall’Art. 10 della Lelle 17 febbraio
1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1939 Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione
principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da
un incapace.
Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore
principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto
al debitore, né può essere prestata a condizioni più
onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni
meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più
onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori
del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore
della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare
persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione
(2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di
appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro,
tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal
creditore.
Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento
del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto
a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il
fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre
ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto
ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni
che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacità
(1247, 1939).
Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore
e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata
per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Art. 1947 Beneficio della divisione
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore
che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere
che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha
fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per
tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze
sopravvenute.
Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore,
se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di
questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti
che il creditore aveva contro il debitore (1203).
Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale,
benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione
(1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il
fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze
proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme
pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi
in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto
a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso
del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia
stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).
Art. 1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore
che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente
ciò che ha pagato.
Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per
avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato
ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale,
questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore
principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per
la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro
il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza,
presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle
eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
quando il debitore è divenuto insolvente;
quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione
entro un tempo determinato;
quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha
un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere
prima di un tempo determinato.
Sezione IV
Dei rapporti fra più fideiussori
Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore
e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro
gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi
è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'Art.
1299 (1239).
Sezione V
Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può
avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno
(2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745
e seguenti) del creditore.
Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato
se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo
erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento
del credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida la preventiva
rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto dall'Art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata
tra le Leggi Speciali).
Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190)
abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente
limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere
proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche
nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).
Capo XXIII
Del mandato di credito
Art. 1958 Effetti del mandato di credito
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico,
a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato
l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938).
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi
l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno
(1223) all'altra parte.
Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di
colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente
più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato
l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo (1461).
Si applica inoltre la disposizione dell’Art. 1956.
Capo XXIV
Dell'anticresi
Art. 1960 Nozione
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo
si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito,
affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi,
se dovuti e quindi al capitale (1194).
Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è
obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo
da buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere prelevate
dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni
tempo, restituire l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato
a tale facoltà.
Art. 1962 Durata dell'anticresi
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto
del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi, sia
divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore
a dieci anni (att. 191).
Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine
suddetto.
Art. 1963 Divieto del patto commissorio
E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla conclusione
del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile
passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito (2744).
Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell'Art. 1448, è valido il patto col
quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi
in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere
il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).
Capo XXV
Della transazione
Art. 1965 Nozione
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere
anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e
della contestazione delle parti.
Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre
dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493).
La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa
disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti
(2113).
Art. 1967 Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto
del n. 12 dell'Art. 1350 (2725).
Art. 1968 Transazione sulla falsità di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti)
non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito
il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).
Art. 1969 Errore di diritto
La transazione non può essere annullata per errore di diritto
relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti
(1429).
Art. 1970 Lesione
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione
(1447 e seguenti).
Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria
Se una della parti era consapevole della temerarietà della sua
pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione (1425
e seguenti).
Art. 1972 Transazione su un titolo nullo
E' nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito
(1343 e seguenti), ancorché le parti abbiano trattato della nullità
di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente
a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla
parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Art. 1973 Annullabilità per falsità di documenti
E' annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in
parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Art. 1974 Annullabilità per cosa giudicata
E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le
parti o una di esse non avevano notizia.
Art. 1975 Annullabilità per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti
gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per
il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti
che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano
stati occultati dall'altra parte.
La transazione è annullabile (1442), quando non riguarda che
un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova
che una delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere
richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione (1230
e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente
stipulato (1453 e seguenti).
Capo XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977 Nozione
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il
debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte
o alcune sue attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento
dei loro crediti.
Art. 1978 Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità
(1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni
degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi
possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai
beni medesimi (att. 193).
Art. 1980 Effetti della cessione
Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori
alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente
anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune
attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre
attività prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).
Art. 1981 Spese
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332)
devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto
di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982 Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione
dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo
spetta al debitore (att. 193).
Art. 1983 Controllo del debitore
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto
alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura
più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109,
178, 193).
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto
anche al debitore.
Art. 1984 Liberazione del debitore
Se non vi è patto contrario, il debitore e liberato verso i
creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante
sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto
(att. 193).
Art. 1985 Recesso dal contratto
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento
del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che
hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del
pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att.
193).
Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione può essere annullata (1425) se il debitore, avendo
dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di
essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività
inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo
le regole generali (1453 e seguenti).
Titolo IV
Delle promesse unilaterali
Art. 1987 Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori
fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).
Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui
a favore del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 1989 Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore
di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata
azione, è vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla
natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa,
qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento
della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
Art. 1990 Revoca della promessa
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine
indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché
la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione
prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione
è già stata compiuta.
Art. 1991 Cooperazione di più persone
Se l'azione e stata compiuta da più persone separatamente, oppure
se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa,
quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia
al promittente.
Titolo V
Dei titoli di credito
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in
esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato
nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei
confronti del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare
del diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le
eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate
sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da
falsità della propria firma, da difetto di capacità o di
rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni
necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni
fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se,
nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno
del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito
(1147, 1153), in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione,
non è soggetto a rivendicazione (948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori
che sono ad esso inerenti.
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto
alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle
medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684,
1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato
in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto
se non si attuano sul titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento
dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie
prodotte dal titolo (981).
Il premio è investito a norma dell'Art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si
estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall'emittente
in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente
esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in
titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri
la propria identità e la propria capacità a norma del secondo
comma dell'Art. 2022.
Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo
multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più
titoli di taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente
disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono
solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il
trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
cessione.
Capo II
Dei titoli al portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del
titolo (1994).
Il possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).
Art. 2004 Limitazione della libertà di emissione
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma
di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti
dalla legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo
alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto
di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione
del primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento
dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione
d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione
e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del
titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo
prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli
conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti),
il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione
(Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle
azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli
non vengano presentati da altri. E salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto
del denunziante verso il possessore del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione,
ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un
titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano
le disposizioni dell'articolo precedente.
Capo III
Dei titoli all'ordine
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992,
283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. E
nulla la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire
la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può
girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata
o senza apporne una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante
dal titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento della prestazione
da parte dell'emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per procura
Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una
procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti
inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché
per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le
eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la
sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno,
il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo,
ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni
fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario,
ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo all'ordine
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata
produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d'ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore
può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo
con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è
pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali
del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla
verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto
l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se
alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine
per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della
notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale
che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc.
Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore. L'opposizione non e ammissibile
senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha
ottenuto l'ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione
Durante il termine stabilito dall'Art. 2016, il ricorrente può
compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se
il titolo e scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento
mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario
della somma.
Art. 2019 Effetti dell'ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'Art. 2016, il
titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso
chi ha ottenuto l'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un
certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta
opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in
bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa Sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati
da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
Capo IV
Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio
del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore
contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione
del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col
rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve
essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona,
o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria
identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione
di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio
è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare
il suo diritto mediante atto autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto
la responsabilità dell'emittente. L'emittente che esegue il trasferimento
nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilità,
salvo il caso di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può
essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un
notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere
l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e
necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente
fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che
si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate
ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente
e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo
e nel registro (1997).
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'Art.
2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo
nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo
può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola
"in garanzia" o altra equivalente (2014).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo
se non mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario
o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere
l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai
titoli all'ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative,
durante il termine stabilito dall’Art. 2016 il ricorrente può esercitare
i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una
cauzione.
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del
detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).
Titolo VI
Della gestione di affari
Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un
affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché
l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato
muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere
direttamente.
Art. 2029. Capacità del gestore
Il gestore deve avere la capacità di contrattare (1425).
Art. 2030 Obbligazioni del gestore
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero
da un mandato (1703 e seguenti).
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno
indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento
dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223
e seguenti).
Art. 2031 Obblighi dell'interessato
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve
adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve
tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio
e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284)
dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro
il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032 Ratifica dell'interessato
La ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione,
gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche
se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare
proprio.
Titolo VII
Del pagamento dell’indebito
Art. 2033 Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi
(1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod.
Proc. Civ. 163).
Art. 2034 Obbligazioni naturali
Non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente
prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione
sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge
non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e stato
spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331,
2940).
Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua,
costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
Art. 2036 Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie
del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti
(820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era
in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era
in buona fede (1147).
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra
nei diritti del creditore (1203 e seguenti).
Art. 2037 Restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto
a restituirla.
Se la cosa è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi
l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore;
se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere
l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione
di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento
o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio,
se non nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima
di conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo
conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito
subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). Nel caso di alienazione
a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del
suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto
l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o
a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però
esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente
per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito,
l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato,
nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace
L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è
tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato
rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).
Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare
il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149,
1150, 1151 e 1152.
Titolo VIII
Dell’arricchimento senza causa
Art. 2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui
che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste
al tempo della domanda.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato
può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio
subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).
Titolo IX
Dei fatti illeciti
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen.
185).
Art. 2044 Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa
di sé o di altri (Cod. Pen. 52).
Art. 2045 Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto
dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al
danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa
all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).
Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità
d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85
e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere
(Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto
alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento
da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione
delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore
del danno a un'equa indennità.
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori
e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301,
390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414
e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili
del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130
e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal
fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze
a cui sono adibiti.
Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività
pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno.
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui
lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia
che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo
che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
Art. 2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile
dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e
dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen.
677).
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e
seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti),
è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo.
Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte
sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno. Colui che ha
risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità
delle conseguenze che ne sono derivate (1299). Nel dubbio, le singole colpe
si presumono uguali.
Art. 2056 Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento
delle circostanze del caso.
Art. 2057 Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione
può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle
parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872
e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att.
194).
Art. 2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può
disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att.
194).
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598). |
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