LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
Art.810 - Nozione - Sono beni le
cose che possono formare oggetto di diritti.
SEZIONE I
Dei beni nell'ordine corporativo
Art.811 ( Articolo abrogato dall'art.
3 del d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 287)
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili
Art.812 - Distinzione dei beni - Sono
beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio,
e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è
incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti
quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati
ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
Art.813 - Distinzione dei diritti -
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti
i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto
beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni
mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Art.814 - Energie - Si considerano
beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Art.815 - Beni mobili iscritti in pubblici
registri - I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti
alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative
ai beni mobili.
Art.816 - Universalità di mobili
- È considerata universalità di mobili la pluralità
di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto
di separati atti e rapporti giuridici.
Art.817 - Pertinenze - Sono pertinenze
le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra
cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della
cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Art.818 - Regime delle pertinenze -
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile
ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
Art.819 - Diritti dei terzi sulle pertinenze
- La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra
non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali
diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano
da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è
un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
SEZIONE III
Dei frutti
Art.820 - Frutti naturali e frutti civili
- Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa,
vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna,
i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della
cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo
del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali,
i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo
delle locazioni.
Art.821 - Acquisto dei frutti -
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce,
salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo
caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare
colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata
del diritto.
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti
ecclesiastici
Art.822 - Demanio pubblico - Appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia,
le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato,
le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
degli archivi, delle biblioteche, e infine gli altri beni che sono dalla
legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art.823 - Condizione giuridica del demanio
pubblico - I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili
e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno
parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in
via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà
e del possesso regolati dal presente codice.
Art.824 - Beni delle province e dei
comuni soggetti al regime dei beni demaniali - I beni della specie
di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono
alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art.825 - Diritti demaniali su beni
altrui - Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti
reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti
ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità
di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento
di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni
medesimi.
Art.826 - Patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni - I beni appartenenti allo Stato, alle province
e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che
a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello
Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne
è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e
in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione
della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici
destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni
destinati a un pubblico servizio.
Art.827 - Beni immobili vacanti -
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato.
Art.828 - Condizione giuridica dei beni
patrimoniali - I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato,
delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li
concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole
del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano.
Art.829 - Passaggio di beni dal demanio
al patrimoni - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio
dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa.
Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento
che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi
stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Art.830 - Beni degli enti pubblici non
territoriali - I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali
sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle
leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica
la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.
Art.831 - Beni degli enti ecclesiastici
ed edifici di culto - I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti
alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto
dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche
se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione
neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non
sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. |