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Art. 1 Adeguamento contributi
1. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 16 settembre 1982 n. 82 è così modificato: L'importo unitario dei mutui per costruzione, acquisto e recupero della propria abitazione è determinato in 41.500,00 ?, mentre il contributo in conto capitale per i medesimi tipi di intervento è stabilito nell'importo massimo di 17.500,00 ? da erogare nei confronti dei beneficiari previsti nell'art. 1 della medesima L.R. 82/1982.
Art. 2 Modalità erogazione contributo
1. Il Dirigente del Servizio competente su presentazione dell'attestato comunale dell'avvenuto inizio lavori e apposita polizza fideiussoria assicurativa dispone l'anticipazione dei contributi di edilizia agevolata relativi alla legislazione statale e regionale nella misura dell’80% del contributo concesso dalla Regione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi in essere contabilmente non definiti con effetto dall'inizio del programma. 3. L'erogazione del saldo avviene su presentazione del certificato comunale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione o di collaudo nonché dell'attestazione, da parte della Direzione Lavori, della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera e della funzionalità della stessa.
Art. 3 Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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