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Finalità
1. La Regione Abruzzo nel riconoscere che le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico, si pone come obiettivo quello di assicurare un equilibrato sviluppo qualitativo delle strutture educative esistenti nei vari tipi di scuole, adeguato alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. 2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al precedente comma deve garantire: a) la riqualificazione del patrimonio esistente; b) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene; c) il completamento degli edifici scolastici esistenti.
Art. 2 Soggetti e interventi da realizzare
1. La Regione Abruzzo concede contributi annuali costanti, ventennali a favore dei Comuni, per il triennio 2001 - 2003, e delle Province, per l'anno 2000, ai fini dell'assunzione di mutui per il completamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria diretta ad adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici scolastici sedi di scuola materna, elementare e media di proprietà comunale e di quelli di scuola media superiore di proprietà provinciale o in uso gratuito.
Art. 3 Contributi regionali
1. I contributi di cui all'art. 2, corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1ø gennaio successivo alla data di concessione del mutuo, sono determinati: a) per i Comuni il cui territorio è compreso, in parte o totalmente, entro i confini di un parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana, in misura non superiore al 75% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP; b) per tutti gli altri Comuni in misura non superiore al 60% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP; c) per le Province in misura non superiore al 50% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD. PP. 2. In caso di variazione dei tassi di ammortamento i Comuni e le Province interessati possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempre ché vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista al comma 1.
Art. 4 Modalità di accesso ai contributi per i comuni
1. I Comuni interessati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi entro il 30 giugno di ciascun anno devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", esclusivamente con raccomandata A. R. Fa fede il timbro postale di partenza. 2. Alla richiesta deve essere allegata deliberazione con la quale: a) si approva il progetto preliminare ed il relativo quadro economico della spesa e si impegna l'Ente a garantire il vincolo di destinazione dell'immobile di proprietà pubblica ad uso scolastico per l'intera durata del mutuo; b) si precisa che l'intervento da realizzare rientra nel programma triennale delle opere pubbliche adottato ai sensi dell'art.14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni c) si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell'Ente richiedente, che salvo il caso di comune singolo privo di cespiti delegabili, di cui dovrà essere resa esplicita menzione nella stessa delibera, non potrà comunque essere inferiore: 1. per i Comuni il cui territorio ricade, in parte o totalmente, entro i confini di un parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana: - al 25% della spesa complessiva prevista nel quadro economico per programma o progetto d'importo fino a trecento milioni di lire; - al 30% della spesa complessiva prevista nel quadro economico per programma o progetto d'importo superiore a trecento milioni di lire; 2. per tutti gli altri Comuni: - al 35% della spesa complessiva prevista nel quadro economico per programma o progetto d'importo fino a trecento milioni di lire; - al 45% della spesa complessiva prevista nel quadro economico per progetto di importo superiore a trecento milioni di lire. - si individua l'istituto al quale si rivolgerà la richiesta di mutuo; - si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare le caratteristiche individuate nel preliminare approvato; - si riporta la dichiarazione dell'Autorità scolastica competente per territorio sul numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico di riferimento a quello della richiesta di contributo alle scuole materne, elementari e medie del Comune.
Criteri, priorità e piano di riparto per i comuni
1. Sulla base delle richieste pervenute da parte dei comuni e ritenute ammissibili il Dirigente del Servizio competente per materia formula il piano di riparto attribuendo i contributi sulla base di un indicatore dato dal numero complessivo degli alunni frequentanti le varie scuole dell'obbligo ubicate nel comune pari ad un punto per ogni 60 unità o frazione superiore a 30, per i comuni il cui territorio ricade in un parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana un punto ogni 20 unità o frazione superiore a 10, maggiorato di una unità per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota d'obbligo prevista nell'art. 3, di cui si fa carico il comune richiedente, nonché dell'indice percentuale, determinato dal rapporto dato dal numero degli iscritti nell'anno scolastico di riferimento nelle scuole del Comune e la popolazione residente nello stesso Comune alla data del 31.12.1999. 2. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare per ciascun comune richiedente nel triennio 2001-2003: - trecento milioni di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è inferiore o pari a mille abitanti; - seicento milioni di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è inferiore o pari a cinquemila abitanti; - un miliardo di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è inferiore o pari a quindicimila abitanti; - due miliardi di lire se la popolazione residente alla data del 31.12.1999 è superiore a quindicimila abitanti; - tre miliardi di lire per i Comuni capoluogo di Provincia. 3. Con provvedimento dirigenziale si provvede all'impegno di spesa e alla liquidazione dei contributi.
Parametri - piano degli interventi per le province
1. I contributi regionali di cui all'art.2 in favore delle Province vengono ripartiti: - il 50% in parti uguali per ciascuna Provincia; - il 40% in proporzione diretta alla popolazione scolastica frequentante gli Istituti superiori di ciascuna Provincia quale risulta dai dati ufficiali forniti dai Provveditorati agli Studi e riferiti all'anno scolastico antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge; - il 10% in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Provincia ricadente entro i confini delle comunità montane 2. Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.
1. Per il finanziamento degli interventi sui propri edifici scolastici i Comuni e le Province devono contrarre mutui con la Cassa DD. PP. o con altri Istituti di credito abilitati. 2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione: - adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante; - deliberazione di approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici; - determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo; 3. I contributi in rate semestrali sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione. 4. L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. Tesoro del 7.1.1998, trasmessa dagli Enti Locali direttamente all'Istituto mutuante. 5. Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente Locale, nel rispetto della normativa vigente, approvato dall'Amministrazione appaltante .
Art. 8 Enti privi di cespiti delegabili
1. I Comuni privi di cespiti delegabili, se utilmente collocati in graduatoria, potranno beneficiare del finanziamento con rata a totale carico del bilancio regionale, nei limiti del 100% della rata ammissibile quantificata nella misura massima di £.100.000.000 annue e comunque per un importo massimo complessivo nel triennio di £. 200.000.000. 2. Per le Province prive di cespiti delegabili i finanziamenti spettanti, come da piano di riparto, costituiscono l'intera rata di ammortamento per l'assunzione del mutuo. 3. Unitamente alla richiesta di finanziamento tali Enti devono inviare certificazione comprovante l'impossibilità di assunzione di mutui per carenza di cespiti delegabili.
Art. 9 Pareri tecnici
1. I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo e le loro varianti, devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A. della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", ai sensi della L.R. n.43/76, quando l'importo dei lavori supera i tre miliardi di lire. 2. Le varianti progettuali relative ai lavori superiori a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme che non comportano scelte tecniche - operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile". 3. Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta avanzata al Servizio Tecnico della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso. 4. Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento consegna ed esecuzione delle opere.
Art. 10 Termini temporali, prescrizioni e vincoli
1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 2. I Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di inizio dei lavori, il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 3. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 4. I termini previsti ai commi precedenti possono essere prorogati per gravi motivi con provvedimento della Giunta Regionale. 5. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri dei Comuni, nonché quelli delle Province, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico. 6. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento e di preammortamento saranno a carico dell'Ente Locale, che ne curerà la copertura con propri fondi.
Art.11 Utilizzazione somme disponibili
1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, gli Enti Locali, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque rinvenienti previa comunicazione alla Regione e comunque prima della rideterminazione della quota definitiva del contributo regionale.
Collaudazione e monitoraggio
1. La Giunta Regionale su proposta del proprio Componente preposto alla Direzione regionale "Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia residenziale, Aree urbane, Ciclo idrico integrato e Reti tecnologiche, Protezione civile", entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera provvede ad attribuire l'incarico di collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria di intervento, alla loro complessità e al relativo importo. 2. E' possibile affidare ad una commissione, composta da tre membri, il collaudo nel caso di lavori che richiedono professionalità diverse in ragione di particolari tipologie e categorie di intervento e l'importo dei lavori sia superiore a tre miliardi di lire. 3. Il collaudatore è nominato all'interno della struttura regionale. Nell'ipotesi di carenza nell'organico di dipendenti in possesso dei requisiti, accertata e certificata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia l'incarico di collaudo è affidato dalla Giunta Regionale a soggetti esterni ai sensi del comma 11 dell'art. 188 del d.p.r.554/1999. 4. Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 1.000.000.000 è ammesso, in base all'art. 208 del DPR 554/1999, la redazione del certificato di regolare esecuzione che deve avere i medesimi contenuti prescritti dall'art.195 del regolamento DPR 554/1999 per le relazioni di collaudo. 5. Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le Province e i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.
Art. 13 Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. E' istituito presso la Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile" - Servizio "Interventi OO.PP. di Interesse Locale " l'Osservatorio regionale per l'edilizia scolastica, composto da funzionari regionali e degli Enti locali competenti in materia di edilizia scolastica con funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica nel campo delle strutture edilizie per la scuola, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge. 2. Il Direttore Regionale preposto alla la Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile" determina con proprio atto la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale nonché la struttura tecnica per la predisposizione delle norme tecniche di cui all'art 14 della presente legge. Per le esigenze di tale struttura il Direttore Regionale provvede al reclutamento, anche attraverso comando di personale qualificato nella misura massima di due tecnici. 3. L'Osservatorio è presieduto dal Dirigente preposto al Servizio "Interventi OO.PP. di Interesse Locale" o da un suo delegato.
Art. 14 Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 la Giunta Regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. del Ministero della P.I. sulla normativa tecnica di cui all'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio regionale per l'edilizia scolastica di cui all'art 13 della presente legge, approva le norme tecniche - quadro contenenti gli indici minimi e massimi diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e dell'area metropolitana di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei su tutto il territorio regionale. 2. In attesa dell'emanazione del D.M. del Ministero della P.I. sulla normativa tecnica di cui sopra e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma precedente sono assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 29 del 2 febbraio 1976.
Art. 15 Utilizzo risorse programmi pregressi
1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi pregressi finanziati ai sensi della L.R. 52/84, i Comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 2 della L.R. 43/79, potranno provvedere ad inviare la delibera di approvazione del progetto dei relativi lavori unitamente al quadro economico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I Comuni finanziati a tutto il 2000, che hanno ricevuto l'accredito dei fondi di cui alla L.R. 52/84, dovranno in ogni caso iniziare i lavori entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunicarlo alla Regione. 3. La documentazione da produrre deve essere inviata alla Regione Abruzzo - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile - Servizio "Interventi di OO.PP. di interesse locale", esclusivamente per raccomandata con avviso di ritorno. 4. Il Dirigente del predetto Servizio è autorizzato ad emettere, provvedimento di accredito dei fondi in favore dei Comuni che hanno già provveduto a trasmettere, oltre i termini temporali previsti dall'art. 7 della L.R. 43/79, idonea documentazione, nonché all'adozione degli atti conseguenziali relativi all'accredito dei finanziamenti assegnati di cui al primo comma del presente articolo. 5. All'erogazione e rendicontazione si provvede con le modalità previste dall'art. 3 della L.R. 11.2.1982, n. 15. 6. Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate ai Comuni decaduti dal beneficio provvede la Direzione "Programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali" su segnalazione del Servizio "Interventi di OO.PP. di interesse locale". 7. Restano comunque a carico del Comune inadempiente
tutte le spese
sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal
finanziamento
regionale concesso e non utilizzato.
Abrogazione di norme
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a) la L.R. 30.5.1974, n. 19 "Finanziamenti per l'edilizia scolastica minore"; b) la L.R. 9.8.1984, n. 52 "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 30.5.1974, n. 19; c) la L.R. 5.12.1996, n. 124 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 52/84 concernente finanziamento per l'edilizia scolastica minore".
Art. 17
1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici
Art. 18 Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in £. 4.000.000.000 per il quadriennio 2000 - 2003 è autorizzato un limite di impegno di £. 4.000.000.000 annuo per la durata di venti anni così suddiviso: - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2000; - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2001; - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2002; - £. 1.000.000.000 a decorrere dal 2003. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 sono introdotte le seguenti variazioni: - Cap. 152360 denominato "Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari" in diminuzione £. 1.000.000.000; - Cap. 152373 di nuova istituzione( Tit. II, Sett. 15, Ctg. 3, Voce economica 2, Aggregato economico 5, Sez. 10) denominato "Contributi agli EE. LL. per interventi di edilizia scolastica" con dotazione finanziaria di £. 1.000.000.000. 3. Gli oneri relativi alle annualità successive saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni. 4. Per gli stanziamenti riferiti agli anni dal 2001 al 2003 in favore dei Comuni si provvede con i fondi che saranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione. Gli oneri relativi alle annualità successive saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni.
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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