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- Sanzioni
applicabili alle stazioni radio base installate in carenza di valido
titolo
(civilistico) di disponibilità dell'immobile.
È
obbligo del Comune di
verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei titoli di
disponiblità
privatistici in sede di rilascio del titolo abilitativo ex art. 87, D.
Lgs. 1°
agosto 2003 n. 259.
La carenza o l’illegittimità
dell’autorizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni ex art. 87,
D. Lgs.
1° agosto 2003 n. 259 resta soggetta alle sanzioni edilizie di cui al
D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 e s.m.i., relative al permesso di costruire (nella
specie,
stante la riscontrata carenza di titolo civilistico idoneo a
legittimare la
richiesta di autorizzazione, la Sezione ha ritenuto corretto il
riferimento
alla riduzione in pristino ex art. 38, D.P.R. n. 380/2001). Consiglio
di Stato, sezione III, sentenza 22 aprile 2013, n.2238
- Appalto, bando,
equivocità, annullamento d'ufficio, responsabilità precontrattuale. - Ai fini della configurabilità della
responsabilità precontrattuale della p.a. non si deve tener conto della
legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel
provvedimento amministrativo, ma della correttezza del comportamento
complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso delle
trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo
delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337
c.c. (Nel caso di specie, le ragioni che inducevano il Comune a
recedere dalla procedura contrattuale poco prima avviata rendevano
manifeste la loro serietà e plausibilità. Partendo infatti
dall'equivocità della lex specialis, ammessa dal Comune, tanto da porla
a base del proprio atto di revoca, la Corte osservava che tale
connotato aveva carattere palese, essendo perciò manifesto anche per le
ditte potenzialmente interessate. Come tale, pertanto, esso già in
partenza menomava l'idoneità del bando a suscitare particolari
affidamenti, in particolare con riferimento alla possibilità di una
procedura dalla disciplina siffatta di andare a buon fine. Inoltre, la
decisione di revoca della gara era stata presa con tempistica di per sé
immune da possibili censure, e sollecitamente era stata resa
conoscibile con i mezzi a disposizione, pertanto al Comune non poteva
essere mosso alcun addebito di violazione del canone di correttezza
nelle trattative). - Consiglio di Stato,
sezione V, sentenza 15 luglio 2013, n 3831
-
Edilizia,
permesso di costruire, decadenza, inizio lavori, sbancamento.
L'inizio
dei lavori
idoneo ad impedire
la decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente
quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva
volontà di realizzare l'opera, non essendo a ciò sufficiente il
semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e
materiali da costruzione.
Conseguentemente la declaratoria di decadenza della licenza edilizia
per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato, può
considerarsi illegittima solo se siano stati almeno eseguiti lo scavo
ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni
perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di
legge o se lo sbancamento realizzato si estende su un'area di vaste
dimensioni. (Nel caso di specie il T.A.R., tenendo conto anche della
documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, evidenziava che il
progetto edilizio, prevedendo la realizzazione di un edificio di 590 mc
su tre livelli, richiedeva l'esecuzione di opere di sbancamento e di
fondazione adeguate, che invece erano assolutamente mancanti,
risultando avvenuta solo la recinzione del cantiere, l'apposizione del
cartello dei lavori e il semplice ''spianamento'' del terreno). Consiglio
di Stato, sezione V,
sentenza 15 luglio 2013, n.3823
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