Giurisprudenza
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Edilizia - Abusi, violazioni, reati, condono e sanatoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2013 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2013, su alcuni casi di sanzioni oppure nei casi in cui gli atti siano annullati o decaduti.
  1. Sanzioni applicabili alle stazioni radio base installate in carenza di valido titolo (civilistico) di disponibilità dell'immobile
  2. Appalto, bando, equivocità, annullamento d'ufficio
  3. Edilizia, permesso di costruire, decadenza, inizio lavori, sbancamento
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  1. Sanzioni applicabili alle stazioni radio base installate in carenza di valido titolo (civilistico) di disponibilità dell'immobile. È obbligo del Comune di verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei titoli di disponiblità privatistici in sede di rilascio del titolo abilitativo ex art. 87, D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259.
    La carenza o l’illegittimità dell’autorizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni ex art. 87, D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 resta soggetta alle sanzioni edilizie di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., relative al permesso di costruire (nella specie, stante la riscontrata carenza di titolo civilistico idoneo a legittimare la richiesta di autorizzazione, la Sezione ha ritenuto corretto il riferimento alla riduzione in pristino ex art. 38, D.P.R. n. 380/2001).
     Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 aprile 2013, n.2238
  2. Appalto, bando, equivocità, annullamento d'ufficio, responsabilità precontrattuale. - Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a. non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, ma della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c. (Nel caso di specie, le ragioni che inducevano il Comune a recedere dalla procedura contrattuale poco prima avviata rendevano manifeste la loro serietà e plausibilità. Partendo infatti dall'equivocità della lex specialis, ammessa dal Comune, tanto da porla a base del proprio atto di revoca, la Corte osservava che tale connotato aveva carattere palese, essendo perciò manifesto anche per le ditte potenzialmente interessate. Come tale, pertanto, esso già in partenza menomava l'idoneità del bando a suscitare particolari affidamenti, in particolare con riferimento alla possibilità di una procedura dalla disciplina siffatta di andare a buon fine. Inoltre, la decisione di revoca della gara era stata presa con tempistica di per sé immune da possibili censure, e sollecitamente era stata resa conoscibile con i mezzi a disposizione, pertanto al Comune non poteva essere mosso alcun addebito di violazione del canone di correttezza nelle trattative). - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2013, n 3831
  3. Edilizia, permesso di costruire, decadenza, inizio lavori, sbancamento. L'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera, non essendo a ciò sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione.
    Conseguentemente la declaratoria di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato, può considerarsi illegittima solo se siano stati almeno eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estende su un'area di vaste dimensioni. (Nel caso di specie il T.A.R., tenendo conto anche della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, evidenziava che il progetto edilizio, prevedendo la realizzazione di un edificio di 590 mc su tre livelli, richiedeva l'esecuzione di opere di sbancamento e di fondazione adeguate, che invece erano assolutamente mancanti, risultando avvenuta solo la recinzione del cantiere, l'apposizione del cartello dei lavori e il semplice ''spianamento'' del terreno). Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2013, n.3823


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