Giurisprudenza
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Edilizia - Tecnici e professionisti
(Sentenze pronunciate dell'anno 2012 principalmente dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato)
 Parti e argomenti della scheda:
Si riportano alcune interessanti massime dell'anno 2012 che riguardano i liberi professionisti. Si parla delle tariffe professionali e della organizzazione delle casse di previdenza.
  1. Casse previdenziali, privatizzazione, interesse pubblico, organizzazione
  2. Tariffe professionali, spese, soccombenza, rideterminazione, parametri nuovi
Altre pagine inerenti nel sito: 
 
  1. Casse previdenziali, privatizzazione, interesse pubblico, organizzazione. La trasformazione operata dal d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle casse privatizzate, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo. Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 novembre 2012 n.6014
  2. Tariffe professionali, spese, soccombenza, rideterminazione, parametri nuovi. Nell'ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.
    Ne consegue che qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa - con riferimento ai singoli gradi - sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste. 
    Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 5 novembre 2012 n.18920