|
- Edilizia,
interventi, zona sismica, normativa nazionale, deroga, illegittimità. La
disposizione dell’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 riconosce soltanto
al
Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di
concedere
deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone
considerate sismiche; simile previsione – dettata allo scopo di
garantire «una
disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a
garantire, per
ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida
per
tutto il territorio nazionale» – costituisce la chiara espressione di
un
principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni.
Ne consegue che l’art. 4, co. 3, della L. R. Molise 9 settembre 2011,
n. 25
(Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la
relativa
vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la
pianificazione urbanistica) si pone in contrasto con un principio
fondamentale
dettato dalla normativa statale ed è quindi costituzionalmente
illegittima. Corte
Costituzionale sentenza 20 luglio 2012 n. 201
Torna all' indice
delle
sentenze
|
|