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Condominio,
scale, spese, fondo a piano terra, ripartizione, accessione.
Le
scale,
essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile
condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo
di
copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato
nell'art.
1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con
accesso
dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali
condomini ne
fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della
copertura dell'edificio. Riferimenti normativi: artt. 1117 e 1123 c.c.
(in senso conforme, Cass. Civ., sez. II, sentenza 10 luglio 2007, n.
15444).
Cassazione
civile sezione VI sottosezione 2 ordinanza 05 dicembre 2012 n. 21886
- Condominio,
lastrico solare, manutenzione, spese, proprietà, uso, condomino.
Le
spese
per la riparazione o ricostruzione del lastrico solare sono a carico
del
condominio per i due terzi, anche se esso sia attribuito in proprietà o
uso
esclusivo ad uno dei condomini, giusto il dettato di cui all’art. 1126
c.c. Cassazione
civile sezione II, sentenza 28 settembre 2012 n. 16583
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Il
comproprietario che anticipa le spese per la gestione del bene comune
può
chiedere agli altri comproprietari solo il rimborso dei costi sostenuti
per la
conservazione dell'immobile, mentre i costi relativi al godimento
rimangono a
suo carico e non sono ripetibili.
In
considerazione della diversita' di funzione e di fondamento delle spese
per la
conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel
caso di
trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che l'abbia
anticipate ha
diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del
bene
comune, alle quali fa espresso riferimento l'articolo 1110 cod. civ., e
non
pure per quelle relative al godimento; b) fra le spese per il godimento
delle
parti rientravano quelle relative all'uso e alla manutenzione
dell'impianto di
riscaldamento nonche' quelle relative all'energia elettrica e all'acqua
potabile, dovendo il comunista rivolgersi all'autorita' giudiziaria nel
caso in
cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni; c) per
quanto
concerneva l'irrigazione del giardino, le spese relative intanto
avrebbero
potuto essere considerate spese per la conservazione del bene comune in
quanto
il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e
di fiori
e non si fosse trattato di un terreno di rispetto.Cassazione,
civile sezione II sentenza 17 maggio 2012 n. 7763
- Condominio,
due condomini, spese, ripartizione, delibera, comunicazione. La
disposizione dell'art. 1136 c.c. è applicabile anche nel caso in cui il
condominio sia composto da due soli partecipanti che regola la
costituzione e
la validità dell'assemblea e prevede il metodo collegiale: se non si
raggiunge
l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in
concreto
è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria. (Nella
fattispecie non
era mai stata deliberata l'approvazione e la ripartizione delle spese
del
condominio, ma il condomino maggioritario comunicava semplicemente
all'altro
condomino la ripartizione delle spese.) Riferimenti normativi: art.
1136 c.c. Cassazione
civile sezione VI ordinanza 03 aprile 2012 n. 5288
- Condominio,
interventi, cosa comune, autorizzazione, mancanza, rimborso.
Non
spetta il rimborso al condomino che abbia fatto spese per le cose
comuni senza
previa autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea,
salvo che
si tratti di spesa urgente. Nella fattispecie, non opera la
disposizione dettata in tema di
comunione in generale dell'art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso
delle
spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza
degli
altri comproprietari perché, mentre nella comunione i beni comuni
costituiscono
l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono
chiedere
lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro
conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità
strumentali
al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con
maggior
rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro
amministrazione. Cassazione
civile sezione VI sentenza 19 marzo 2012 n. 4330
- Condominio.
Lavori di urgenza per conservare la cosa comune.
Rimborso. Per aver
diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa
comune, il
condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod.
civ., ossia
la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire
tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Cassazione
civile sesta sezione sentenza 19 marzo 2012 n. 4330
- Condominio.
Lavori di urgenza per conservare la cosa comune.
Trascuratezza.
In
materia di condominio non opera la disposizione dettata in tema di
comunione in
generale dell'art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese
per la
conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza degli altri
comproprietari
perché, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità
finale del
diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo
scioglimento,
possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione,
nel
condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al
godimento dei
beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la
possibilità
che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Cassazione
civile sesta sezione sentenza 19 marzo 2012 n. 4330
- Qualora
si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga
anche
da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli
condomini le spese andranno ripartite secondo i criteri di cui all'art.
1125
c.c.
In
materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del
cortile
condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di
proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione
delle
relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126
c.c., ma
si deve, invece, procedere ad una applicazione analogica dell'art. 1125
c.c.,
il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e ricostruzione
dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla
per intero
le spese relative alla manutenzione della parte della struttura
complessa
identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso
esclusivo
della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone
a carico
del proprietario del piano inferiore l'intonaco la tinta e la
decorazione del
soffitto. Cassazione
civile sezione 2 civile sentenza 16 febbraio 2012 n. 2243
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