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Condominio - La ripartizione delle spese
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2012 che si riportano in questa pagina, riguardano pronunce dei giudici sulla ripartizione delle spese condominiali e sugli eventuali rimborsi per lavori effettuati con urgenza.
  1. Condominio, scale, spese, fondo a piano terra, ripartizione
  2. Condominio, lastrico solare, manutenzione, spese
  3. Il comproprietario che anticipa le spese per la gestione del bene comune può chiedere agli altri comproprietari solo il rimborso dei costi sostenuti per la conservazione dell'immobile
  4. Condominio, due condomini, spese, ripartizione
  5. Condominio, interventi, cosa comune, autorizzazione, mancanza, rimborso
  6. Condominio. Lavori di urgenza per conservare la cosa comune
  7. Condominio. Lavori di urgenza per conservare la cosa comune. Trascuratezza
  8. Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale
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  1. Condominio, scale, spese, fondo a piano terra, ripartizione, accessione. Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Riferimenti normativi: artt. 1117 e 1123 c.c. (in senso conforme, Cass. Civ., sez. II, sentenza 10 luglio 2007, n. 15444). Cassazione civile sezione VI sottosezione 2 ordinanza 05 dicembre 2012 n. 21886

  2. Condominio, lastrico solare, manutenzione, spese, proprietà, uso, condomino. Le spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico solare sono a carico del condominio per i due terzi, anche se esso sia attribuito in proprietà o uso esclusivo ad uno dei condomini, giusto il dettato di cui all’art. 1126 c.c. Cassazione civile sezione II, sentenza 28 settembre 2012 n. 16583
  3. Il comproprietario che anticipa le spese per la gestione del bene comune può chiedere agli altri comproprietari solo il rimborso dei costi sostenuti per la conservazione dell'immobile, mentre i costi relativi al godimento rimangono a suo carico e non sono ripetibili. In considerazione della diversita' di funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che l'abbia anticipate ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune, alle quali fa espresso riferimento l'articolo 1110 cod. civ., e non pure per quelle relative al godimento; b) fra le spese per il godimento delle parti rientravano quelle relative all'uso e alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento nonche' quelle relative all'energia elettrica e all'acqua potabile, dovendo il comunista rivolgersi all'autorita' giudiziaria nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni; c) per quanto concerneva l'irrigazione del giardino, le spese relative intanto avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione del bene comune in quanto il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori e non si fosse trattato di un terreno di rispetto.Cassazione, civile sezione II sentenza 17 maggio 2012 n. 7763
  4. Condominio, due condomini, spese, ripartizione, delibera, comunicazione. La disposizione dell'art. 1136 c.c. è applicabile anche nel caso in cui il condominio sia composto da due soli partecipanti che regola la costituzione e la validità dell'assemblea e prevede il metodo collegiale: se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria. (Nella fattispecie non era mai stata deliberata l'approvazione e la ripartizione delle spese del condominio, ma il condomino maggioritario comunicava semplicemente all'altro condomino la ripartizione delle spese.) Riferimenti normativi: art. 1136 c.c. Cassazione civile sezione VI ordinanza 03 aprile 2012 n. 5288 
  5. Condominio, interventi, cosa comune, autorizzazione, mancanza, rimborso. Non spetta il rimborso al condomino che abbia fatto spese per le cose comuni senza previa autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente. Nella fattispecie, non opera la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell'art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza degli altri comproprietari perché, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Cassazione civile sezione VI sentenza 19 marzo 2012 n. 4330 
  6. Condominio. Lavori di urgenza per conservare la cosa comune. Rimborso. Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Cassazione civile sesta sezione sentenza 19 marzo 2012 n. 4330
  7. Condominio. Lavori di urgenza per conservare la cosa comune. Trascuratezza. In materia di condominio non opera la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell'art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza degli altri comproprietari perché, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Cassazione civile sesta sezione sentenza 19 marzo 2012 n. 4330
  8. Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini le spese andranno ripartite secondo i criteri di cui all'art. 1125 c.c. In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad una applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco la tinta e la decorazione del soffitto. Cassazione civile sezione 2 civile sentenza 16 febbraio 2012 n. 2243 
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