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- Caldaia,
manutenzione, canna fumaria, manutentore, responsabilità. Il
manutentore che è consapevole del malfunzionamento di una caldaia, a
causa
della presenza di un componente non originale, non deve limitarsi a
consigliare
un uso limitato dell'apparecchio, ma deve impedirne l'uso, al fine di
evitare
il determinarsi di una situazione di pericolo per gli inquilini.
Infatti, il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare
una
caldaia potenzialmente dannosa, nella specie perché dotata di un
pressostato
d'incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di
responsabilità
per l'intossicazione cagionata da questa alle persone residenti nello
stabile
dove è posta; aggravato dall'abuso di fiducia insita nel contratto
d'opera di
manutenzione. Cassazione
penale sezione IV sentenza 13 dicembre 2012 n. 48229
- Canna
fumaria, proprietà esclusiva, bene condominiale, destinazione funzionale. Quando
si
controverte sulla proprietà esclusiva, ovvero condominiale, di una
canna
fumaria, il titolo che attribuisce la proprietà va ricercato nella
destinazione
funzionale dell’opera all’esclusivo servizio, o meno, di una unità
immobiliare.
Nella fattispecie, la canna fumaria ricavata nel vuoto di un muro
condominiale
appartiene ad uno solo dei condomini, qualora sia destinata a servire
esclusivamente l’unità immobiliare cui afferisce, costituendo siffatta
destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione. Cassazione
civile sezione II sentenza 25 settembre 2012 n. 16306
- Condominio,
riscaldamento, impianto centralizzato, riduzione, distacco, proprietà. Il
condomino che legittimamente si distacca dall’impianto centralizzato di
riscaldamento non è più titolare di alcun diritto di proprietà sullo
stesso
quando il ridimensionamento della nuova caldaia per le sole esigenze
dei
rimanenti condomini renda impossibili eventuali futuri riallacci. Cassazione
civile sezione II sentenza 10 maggio 2012 n. 7182
- Condominio,
autorimessa, riscaldamento centrale, distacco, legittimità. Il
condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento
centralizzato
e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto
termico
comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri
condomini,
e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione
dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei
limiti in
cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del
servizio
di cui continuano a godere gli altri condomini; ne consegue che la
delibera
assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la
richiesta di
autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto
individuale del
condomino sulla cosa comune. Cassazione
civile sezione VI sentenza 03 aprile 2012 n. 5331
-
Condominio,
canna fumaria, muro condominiale, uso condominiale. In
tema
di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità
immobiliare
del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione
di una
canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del
suo
terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve
essere
valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 cod.
civ.,
secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa
comune
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di
farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la disciplina dettata
dall'art.
907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che
la
canna fumaria (nella specie, un tubo in metallo) non è una costruzione,
ma un
semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno di
pizzeria). Cassazione
civile sezione II sentenza 23 febbraio 2012 n. 2741
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