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Condominio - L'impianto di riscaldamento, le canne fumarie
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile e Penale)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2012 che si riportano in questa pagina riguardano pronunce dei giudici sul riscaldamento centralizzato e sulla possibilità di distaccarsi. Inoltre alcune massime si riferiscono alle canne fumarie.
  1. Caldaia, manutenzione, canna fumaria, manutentore, responsabilità
  2. Canna fumaria, proprietà esclusiva, bene condominiale
  3. Condominio, riscaldamento, impianto centralizzato, riduzione, distacco
  4. Condominio, autorimessa, riscaldamento centrale, distacco, legittimità
  5. Condominio, canna fumaria, muro condominiale, uso condominiale
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Caldaia, manutenzione, canna fumaria, manutentore, responsabilità. Il manutentore che è consapevole del malfunzionamento di una caldaia, a causa della presenza di un componente non originale, non deve limitarsi a consigliare un uso limitato dell'apparecchio, ma deve impedirne l'uso, al fine di evitare il determinarsi di una situazione di pericolo per gli inquilini.
    Infatti, il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, nella specie perché dotata di un pressostato d'incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità per l'intossicazione cagionata da questa alle persone residenti nello stabile dove è posta; aggravato dall'abuso di fiducia insita nel contratto d'opera di manutenzione. 
    Cassazione penale sezione IV sentenza 13 dicembre 2012 n. 48229
  2. Canna fumaria, proprietà esclusiva, bene condominiale, destinazione funzionaleQuando si controverte sulla proprietà esclusiva, ovvero condominiale, di una canna fumaria, il titolo che attribuisce la proprietà va ricercato nella destinazione funzionale dell’opera all’esclusivo servizio, o meno, di una unità immobiliare.
    Nella fattispecie, la canna fumaria ricavata nel vuoto di un muro condominiale appartiene ad uno solo dei condomini, qualora sia destinata a servire esclusivamente l’unità immobiliare cui afferisce, costituendo siffatta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
     Cassazione civile sezione II sentenza 25 settembre 2012 n. 16306
  3. Condominio, riscaldamento, impianto centralizzato, riduzione, distacco, proprietà. Il condomino che legittimamente si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento non è più titolare di alcun diritto di proprietà sullo stesso quando il ridimensionamento della nuova caldaia per le sole esigenze dei rimanenti condomini renda impossibili eventuali futuri riallacci. Cassazione civile sezione II sentenza 10 maggio 2012 n. 7182
  4. Condominio, autorimessa, riscaldamento centrale, distacco, legittimitàIl condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini; ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. Cassazione civile sezione VI sentenza 03 aprile 2012 n. 5331
  5. Condominio, canna fumaria, muro condominiale, uso condominiale. In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la disciplina dettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria (nella specie, un tubo in metallo) non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno di pizzeria). Cassazione civile sezione II sentenza 23 febbraio 2012 n. 2741
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