|
-
Supercondominio:
fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici,
costituiti o
meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione
condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e
servizi
comuni. Si applicano, in toto, le norme sul condominio.
Per
supercondominio s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una
pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma
compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro
dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il
viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la
guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in
rapporto di accessorietà con fabbricati. Ai fini della costituzione di
un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà
dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle
unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i
singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o
servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod.
civ..
Al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio,
anziché quella sulla comunione.
|
Cassazione
civile sezione II sentenza 14 novembre 2012 n. 19939
- Condominio.
Interpretazione del contratto. Il principale strumento è rappresentato
dal
senso letterale delle parole utilizzate, il cui rilievo deve essere
verificato
alla luce dell’intero contesto contrattuale. Nell’interpretazione
di un regolamento condominiale il giudice di
merito
deve ricercare la comune intenzione delle parti attraverso,
innanzitutto, il
senso letterale delle parole adoperate.
Cassazione
civile sezione II sentenza 19 ottobre 2012 n. 18052
- Interpretazione
del contratto. Il principale strumento è rappresentato
dal
senso letterale delle parole utilizzate. Ai
fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il
principale
strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle
espressioni
utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla
luce
dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno
considerate
in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a
norma
dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle
parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale,
in
ogni sua parte ed in ogni parola che la compone. Cassazione
civile sezione II sentenza 19 ottobre 2012 n. 18052
-
Il
regolamento di condominio, per sua natura finalizzato a disciplinare
l'uso dei
beni comuni da parte dei condomini, non può costituire un diritto di
servitù su
di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva. Il
regolamento di condominio, per sua natura finalizzato a disciplinare
l'uso dei
beni comuni da parte dei condomini, non può costituire un diritto di
servitù su
di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva di uno
dei
condomini. Se, invero, il regolamento di condominio, nel disciplinare
l'utilizzazione delle cose comuni, può limitare il godimento su di esse
da
parte di uno o più condomini, non può peraltro restringere tale uso
fino a
svuotarlo di qualsiasi contenuto. La possibilità di configurare l'uso
esclusivo
di un bene comune da parte di un condomino proprietario di una unità
immobiliare come una servitù comporta la necessità di accertare la
sussistenza
della "utilitas" di cui all'art. 1027 c.c., ovvero di un vantaggio
diretto ed oggettivo del fondo dominante, prescindendo dal fatto che
tale
diritto possa giovare al proprietario di tale fondo, posto che
l'"utilitas" non deve riguardare l'attività che si svolge sul fondo,
ma deve ricollegarsi alla utilizzazione del fondo stesso. Cassazione
civile Sezione II sentenza 27 aprile 2012 n. 6582
- Obblighi
della ditta costruttice di fabbricato per civili abitazioni. La
società costruttice di un fabbricato, è obbligata a redigere,
prima
della vendita degli appartamenti, il regolamento condominiale e a
rispettare gli obblighi assunti con il Comune (nella fattispecie si tattava di sistemare e mantenere a giardino gli
spazi
di distacco del fabbricato e l'intera area fronteggiante lo stesso). Cassazione
civile sezione II sentenza 30 gennaio - 23 febbraio 2012 n. 2742
Torna
all' indice
delle
sentenze
|
|