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Condominio - Il regolamento, i supercondomini, il contratto e il rogito
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2012 che si riportano in questa pagina, riguardano pronunce dei giudici sul significato di supercondominio, sul regolamento, sul contratto con il venditore dell'immobile.
  1. Supercondominio: fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici
  2. Condominio. Interpretazione del contratto
  3. Interpretazione del contratto. Il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole utilizzate
  4. Il regolamento di condominio, per sua natura finalizzato a disciplinare l'uso dei beni comuni da parte dei condomini
  5. Obblighi della ditta costruttice di fabbricato per civili abitazioni
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  1. Supercondominio: fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni. Si applicano, in toto, le norme sul condominio.

    Per supercondominio s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con fabbricati. Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
    Al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione. 

    Cassazione civile sezione II sentenza 14 novembre 2012 n. 19939

  2. Condominio. Interpretazione del contratto. Il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole utilizzate, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Nell’interpretazione di un regolamento condominiale il giudice di merito deve ricercare la comune intenzione delle parti attraverso, innanzitutto, il senso letterale delle parole adoperate.
      Cassazione civile sezione II sentenza 19 ottobre 2012 n. 18052
  3. Interpretazione del contratto. Il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole utilizzate. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone.  Cassazione civile sezione II sentenza 19 ottobre 2012 n. 18052
  4. Il regolamento di condominio, per sua natura finalizzato a disciplinare l'uso dei beni comuni da parte dei condomini, non può costituire un diritto di servitù su di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva. Il regolamento di condominio, per sua natura finalizzato a disciplinare l'uso dei beni comuni da parte dei condomini, non può costituire un diritto di servitù su di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Se, invero, il regolamento di condominio, nel disciplinare l'utilizzazione delle cose comuni, può limitare il godimento su di esse da parte di uno o più condomini, non può peraltro restringere tale uso fino a svuotarlo di qualsiasi contenuto. La possibilità di configurare l'uso esclusivo di un bene comune da parte di un condomino proprietario di una unità immobiliare come una servitù comporta la necessità di accertare la sussistenza della "utilitas" di cui all'art. 1027 c.c., ovvero di un vantaggio diretto ed oggettivo del fondo dominante, prescindendo dal fatto che tale diritto possa giovare al proprietario di tale fondo, posto che l'"utilitas" non deve riguardare l'attività che si svolge sul fondo, ma deve ricollegarsi alla utilizzazione del fondo stesso. Cassazione civile Sezione II sentenza 27 aprile 2012 n. 6582
  5. Obblighi della ditta costruttice di fabbricato per civili abitazioni. La società costruttice di un fabbricato, è obbligata a redigere, prima della vendita degli appartamenti, il regolamento condominiale e a rispettare gli obblighi assunti con il Comune (nella fattispecie si tattava di sistemare e mantenere a giardino gli spazi di distacco del fabbricato e l'intera area fronteggiante lo stesso). Cassazione civile sezione II sentenza 30 gennaio - 23 febbraio 2012 n. 2742
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