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Condominio - La copertura, il lastrico solare, i tetti e i sottotetti
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le massime dell'anno 2012 che si riportano in questa pagina, riguardano pronunce dei giudici sulla copertura dell'edificio. In particolare sui lastrici solari, sui terrazzi e sui sottotetti, oltre che sui lavori a essi riferibili.
  1. Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune
  2. Condominio, ultimo piano, proprietario, sottotetto, modifiche
  3. Condominio, sottotetto, parti comuni, uso
  4. Il sottotetto di un edificio, se la proprietà non è indicata nel titolo, si considera comune
  5. Condominio, beni comuni, divisibilità
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio. Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di protezione e copertura delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene. Cassazione civile sezione seconda sentenza 3 agosto 2012 n. 14107

  2. Condominio, ultimo piano, proprietario, sottotetto, modifiche, legittimità. Il condomino proprietario dell'ultimo piano può modificare il suo sottotetto trasformandolo parzialmente in terrazzo purché ciò avvenga senza compromettere la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture che era svolta dal tetto preesistente. Cassazione civile sezione II sentenza 03 agosto 2012 n. 14107
  3. Condominio, sottotetto, parti comuni, uso. La titolarità del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. Cassazione civile sezione VI sottosezione II ordinanza 23 luglio 2012 n. 12840
  4. Il sottotetto di un edificio, se la proprietà non è indicata nel titolo, si considera comune solo se per le sue caratteristiche risulta oggettivamente destinato all'uso di una pluralità di utenti. Il sottotetto di un edificio, se la proprietà non è indicata nel titolo, si considera comune solo se per le sue caratteristiche risulta oggettivamente destinato all'uso di una pluralità di utenti. Infatti, l'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione ex art. 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. Corte di Cassazione civile sezione VI sentenza 23 luglio 2012 n. 12840
  5. Condominio, beni comuni, divisibilità, eccezione, costo inconfigurabilità.  Ai sensi dell'art. 1119 c.c. le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino. (Nella specie, era pacifico che la soffitta di cui si chiedeva la divisione fosse un bene comune, a prescindere dall'uso fattone dai singoli condomini, e che la divisione avrebbe comportato un dispendio enorme per opere nuove. Infatti intuitivamente l'accesso a tutto il tetto e alle parti indicate - soffitta e appartamenti condominiali distribuiti su più piani - avrebbe dovuto essere reso comodo con scale, anditi, percorsi, ecc., opere tutte innegabilmente costose.) Cassazione civile sezione II sentenza 28 marzo 2012 n. 4978
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