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Il
condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può
effettuare
la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad
uso
esclusivo proprio.
Il
condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può
effettuare
la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad
uso
esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere
adeguate,
la funzione di protezione e copertura delle sottostanti strutture
svolta dal tetto
preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non
significativa portata della modifica, la destinazione principale del
bene.
Cassazione
civile sezione seconda sentenza 3 agosto 2012 n. 14107
- Condominio,
ultimo piano, proprietario, sottotetto, modifiche, legittimità. Il
condomino proprietario dell'ultimo piano può modificare il suo
sottotetto
trasformandolo parzialmente in terrazzo purché ciò avvenga senza
compromettere
la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture che
era
svolta dal tetto preesistente. Cassazione
civile sezione II sentenza 03 agosto 2012 n. 14107
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Condominio,
sottotetto, parti comuni, uso.
La
titolarità
del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in
mancanza o
nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle
parti comuni
dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso
comune, la
presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso
in cui
il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti
oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un
servizio di
interesse condominiale. Cassazione
civile sezione VI sottosezione II ordinanza 23 luglio 2012 n. 12840
- Il
sottotetto di un edificio, se la proprietà non è indicata nel titolo,
si
considera comune solo se per le sue caratteristiche risulta
oggettivamente
destinato all'uso di una pluralità di utenti.
Il
sottotetto di un edificio, se la proprietà non è indicata nel titolo,
si
considera comune solo se per le sue caratteristiche risulta
oggettivamente
destinato all'uso di una pluralità di utenti. Infatti, l'appartenenza
del
sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza
o nel
silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti
comuni
dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso
comune, la
presunzione ex art. 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il
vano, per le
sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente
destinato
all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse
condominiale. Corte
di
Cassazione civile sezione VI sentenza 23 luglio 2012 n. 12840
- Condominio,
beni comuni, divisibilità, eccezione, costo inconfigurabilità. Ai
sensi
dell'art. 1119 c.c. le parti comuni dell'edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più
incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino. (Nella specie, era pacifico che la
soffitta di
cui si chiedeva la divisione fosse un bene comune, a prescindere
dall'uso
fattone dai singoli condomini, e che la divisione avrebbe comportato un
dispendio
enorme per opere nuove. Infatti intuitivamente l'accesso a tutto il
tetto e
alle parti indicate - soffitta e appartamenti condominiali distribuiti
su più
piani - avrebbe dovuto essere reso comodo con scale, anditi, percorsi,
ecc.,
opere tutte innegabilmente costose.) Cassazione
civile sezione II sentenza 28 marzo 2012 n. 4978
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