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Non
vi
può essere lesione del decoro architettonico del caseggiato da parte
del
condomino che, pur trasformando un locale di proprietà esclusiva,
ricorre solo
ad opere interne senza variazione del volume del locale.
Ove
il
giudice del merito abbia, in linea di fatto, accertato che la
trasformazione
dei locali di proprietà del singolo condomino è stata effettuata solo
mediante
opere interne, «sicché non essendovi stata alcuna variazione né
ampliamento di
volume dei locali originari non si è verificata nessuna compromissione
per
l'accesso al lastrico solare di proprietà condominiale», una tale
motivazione
vale a escludere la lesione del decoro architettonico del fabbricato
che è
logicamente incompatibile con l'insussistenza di modifiche esterne allo
stabile. Né - ancora - rileva, ai fini del decoro architettonico,
l'apposizione
di tendaggi e stracci sul terrazzo dell'edificio e rimovibili.
Cassazione
civile sezione VI ordinanza 30 gennaio 2012 n. 1326
- Non
viola
il decoro architettonico il comproprietario che esegue i lavori se,
sulla
facciata, sono presenti interventi preesistenti tollerati dagli altri
comproprietari e di ripristino. In
tema
di condominio, non puo' avere incidenza lesiva del decoro
architettonico di un
edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando
sussista
degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi
di cui
non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado
della
facciata del fabbricato e' oggetto riservato all'indagine del giudice
di merito
che e' insindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivato. Cassazione
civile sezione II sentenza 7 settembre 2012 n 14992
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Facciata
- Balconi aggettanti. I
balconi
aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, rientrano
nella
proprietà esclusiva
dei titolari degli appartamenti cui accedono: costituiscono solo un
prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo
alcuna
funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio - come,
viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo
dell’edificio -
non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di
proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può
applicarsi il
disposto dell’art. 1125 c.c. Cassazione
civile sezione II sentenza 27 luglio 2012 n. 13509
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