Giurisprudenza
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Condominio - Le facciate, il decoro architettonico, i balconi
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le successive massime dell'anno 2012 riguardano pronunce sul decoro architettonico del palazzo condominiale e sui lavori ammessi. A chi spetta pagare le relative spese.
  1. Non vi può essere lesione del decoro architettonico del caseggiato da parte del condomino che, pur trasformando un locale di proprietà esclusiva, ricorre solo ad opere interne
  2. Non viola il decoro architettonico il comproprietario che esegue i lavori se, sulla facciata, sono presenti interventi preesistenti tollerati dagli altri comproprietari e di ripristino
  3. Facciata - Balconi aggettanti
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  1. Non vi può essere lesione del decoro architettonico del caseggiato da parte del condomino che, pur trasformando un locale di proprietà esclusiva, ricorre solo ad opere interne senza variazione del volume del locale. Ove il giudice del merito abbia, in linea di fatto, accertato che la trasformazione dei locali di proprietà del singolo condomino è stata effettuata solo mediante opere interne, «sicché non essendovi stata alcuna variazione né ampliamento di volume dei locali originari non si è verificata nessuna compromissione per l'accesso al lastrico solare di proprietà condominiale», una tale motivazione vale a escludere la lesione del decoro architettonico del fabbricato che è logicamente incompatibile con l'insussistenza di modifiche esterne allo stabile. Né - ancora - rileva, ai fini del decoro architettonico, l'apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo dell'edificio e rimovibili. Cassazione civile sezione VI ordinanza 30 gennaio 2012 n. 1326

  2. Non viola il decoro architettonico il comproprietario che esegue i lavori se, sulla facciata, sono presenti interventi preesistenti tollerati dagli altri comproprietari e di ripristino. In tema di condominio, non puo' avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato e' oggetto riservato all'indagine del giudice di merito che e' insindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivato. Cassazione civile sezione II sentenza 7 settembre 2012 n 14992
  3. Facciata - Balconi aggettanti. I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono: costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c.  Cassazione civile sezione II sentenza 27 luglio 2012 n. 13509
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