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Condominio - I danni, le responsabilità, i risarcimenti, i reati
(Sentenze pronunciate, nell'anno 2012, tutte dalla Cassazione Civile e Penale)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2012 i giudici si pronunciano sui danni che ricevono i singoli condomini dal cattivo funzionamento di impianti comuni o sui reati. Chi paga i risarcimenti, di chi le colpe?
  1. Il rigurgito della fogna condominiale, che causa danni al conduttore di un'unità immobiliare ubicata il condominio
  2. Condominio, acqua, infiltrazioni, danni, risarcimento
  3. Lesioni, grata condominiale, responsabilità oggettiva, nesso eziologico, prova
  4. Condomini, responsabilità pro quota, solidarietà
  5. Condominio, infiltrazioni, acqua, appartamento, tubazioni, responsabilità
  6. Va escluso il reato di disturbo della quiete pubblica se il rumore eccessivo causa un fastidio di limitato raggio d'azione
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  1. Il rigurgito della fogna condominiale, che causa danni al conduttore di un'unità immobiliare ubicata il condominio, non legittima quest'ultimo a non pagare i canoni o ad agire direttamente contro il proprietario dell'immobile. La Legge n. 392 del 1978, all'articolo 9, pone a carico del conduttore lo spurgo di pozzi neri e latrine. Esso è applicabile anche alle locazioni non abitative, stante il richiamo di cui all'articolo 41, comma 1, della legge stessa. Al conduttore, pertanto, è imputabile il non aver agito contro il condominio per tutelare il suo diritto di godimento, come consentito dall'articolo 1585 c.c., comma 2.  Cassazione civile sezione III sentenza 18 ottobre 2012 n. 17892

  2. Condominio, acqua, infiltrazioni, danni, risarcimento, canoni affitto. Quando le infiltrazioni di acqua in un appartamento derivano dall’omessa manutenzione ordinaria che spetta al condominio, questi deve risarcire i relativi danni. Oltre al rimborso delle spese di risistemazione, il proprietario dell’appartamento vanta anche il diritto a vedersi rimborsati i canoni sostenuti per la locazione dell’immobile ove si era dovuto trasferire nel periodo in cui sul proprio appartamento si svolgevano le opere di riparazione. Cassazione civile sezione II sentenza 19 aprile 2012 n. 6128
  3. Lesioni, grata condominiale, responsabilità oggettiva, nesso eziologico, prova. La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
    L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e il convenuto ha l'onere della prova del caso fortuito. 
    Cassazione civile sezione VI sottosezione 3 sentenza 16 aprile 2012 n. 5977
  4. Condomini, responsabilità pro quota, solidarietà, titolo esecutivo, notifica. La responsabilità del singolo condomino è solo parziale in proporzione alla propria quota, anche nei rapporti esterni. Tuttavia, qualora si ritenga di voler far valere il titolo esecutivo, ottenuto contro il condominio, anche nei confronti del singolo condomino, bisogna necessariamente notificare a quest'ultimo anche il titolo esecutivo, in quanto, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 co.2 c.p.c., detta notificazione è invece necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.  Cassazione civile sez III sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289
  5. Condominio, infiltrazioni, acqua, appartamento, tubazioni, responsabilità. Nel caso in cui le infiltrazioni di acqua all'interno di un appartamento provengano da una braga che funga da raccordo tra le tubazioni di scarico verticale e le diramazioni dei singoli appartamenti, e per di più indipendentemente dall'utilizzo degli scarichi nei singoli appartamenti, sorge in capo al condominio una obbligazione risarcitoria in favore dei proprietari dell'appartamento colpito da umidità ed infiltrazioni di acqua. Cassazione civile sezione II ordinanza 19 gennaio 2012 n. 778
  6. Va escluso il reato di disturbo della quiete pubblica se il rumore eccessivo causa un fastidio di limitato raggio d'azione. Va escluso il reato di disturbo della quiete pubblica se il rumore eccessivo causa un fastidio di limitato raggio d'azione: l'articolo 659 c.p. vieta infatti solo rumori e schiamazzi che incidono sulla tranquillità pubblica. L'evento di disturbo deve avere la potenzialità di essere "risentito" da un numero indeterminato di persone anche se soltanto alcune se ne lamentano. (Nel caso di specie, in cui il rumore eccessivo di un condizionatore veniva sentito dagli abitanti di un solo appartamento e non da altri condomini, può essere ipotizzato al massimo un illecito civile). Cassazione penale sezione I penale sentenza 11 gennaio 2012 n. 270
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